Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14816 del 14/06/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 14/06/2017, (ud. 19/05/2017, dep.14/06/2017),  n. 14816

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GENOVESE Francesco Antonio – rel. Presidente –

Dott. DE CHIARA Carlo – Consigliere –

Dott. DI MARZO Mauro – Consigliere –

Dott. NAZZICONE Loredana – Consigliere –

Dott. FALABELLA Massimo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 29556/2015 proposto da:

R.A., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR

presso la CANCELLERIA della CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e

difeso da se stesso;

– ricorrente –

contro

G.G., PROCURATORE GENERALE presso la CORTE D’APPELLO di

NAPOLI;

– intimati –

avverso la sentenza il n. 4449/2014 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI,

depositata il 07/11/2014;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata del 19/05/2017 dal Consigliere Dott. FRANCESCO ANTONIO

GENOVESE.

Fatto

FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE

Con sentenza n. 4449/14, depositata il 7 novembre 2014, la Corte d’appello di Napoli ha dichiarato inammissibile il gravame proposto da R.A. avverso la sentenza del Tribunale di Avellino con la quale era stata dichiarata pure inammissibile la querela di falso proposta dal R. e respinta la domanda risarcitoria dal medesimo avanzata nei confronti dell’agente di cambio G.G..

La Corte distrettuale ha motivato la decisione sul rilievo della non rispondenza dell’atto di appello ai requisiti di contenuto di cui al novellato art. 342 c.p.c., comma 1.

R.A. propone ricorso per cassazione con atto notificato il 9 e 10 dicembre 2015 sulla base di tre motivi, con i quali lamenta la violazione degli artt. 342, 348-bis, 70 c.p.c. e art. 6, p. art. 1, C.E.D.U., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4.

Gli intimati G. e Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte d’appello di Napoli non hanno svolto difese.

Il Collegio condivide la proposta di definizione della controversia notificata alle parti del presente procedimento, pur avendo il ricorrente mosso osservazioni critiche con la memoria illustrativa che sollecitano – attraverso meri richiami giurisprudenziali non contestualizzati – soluzioni non formali.

E tuttavia, pur prendendo atto delle considerazioni-citazioni da ultimo richiamate dal ricorrente, il ricorso per cassazione non evade dalla sua condizione di manifesta infondatezza, in quanto il ragionamento svolto dal ricorrente (contro quello contenuto nella sentenza impugnata) non è in armonia con quanto già affermato da questa Corte: infatti, la nuova formulazione dell’art. 342 c.p.c., comma 1 (nonchè dell’analoga previsione di cui all’art. 434 c.p.c., sull’appello nel rito del lavoro), recata dal D.L. n. 83 del 2012, comma 1, convertito nella L. n. 134 del 2012, impone all’appellante di individuare in modo chiaro ed esauriente il quantum appellatum, circoscrivendo il giudizio di gravame con riferimento agli specifici capi della sentenza impugnata, nonchè ai passaggi argomentativi che la sorreggono e formulando, sotto il profilo qualitativo, le ragioni di dissenso rispetto al percorso adottato dal primo giudice, sì da esplicitare la idoneità di tali ragioni a determinare le modifiche della decisione censurata (Cass. nn. 17712/2016 e 2143/2015).

Pertanto, l’onere di specificazione dei motivi di appello, imposto dall’art. 342 c.p.c., non è assolto con il semplice richiamo per relationem alle difese svolte in primo grado, perchè per dettato di legge i motivi di gravame devono essere contenuti nell’atto d’impugnazione e, peraltro, la generica relatio a tutto quanto prospettato in prime cure finisce per eludere il menzionato precetto normativo, domandando inoltre al giudice ad quem un’opera d’individuazione delle censure che la legge processuale non gli affida (Cass. n. 1248/2013).

Si è anche chiarito che in materia di appello, affinchè un capo di sentenza possa ritenersi validamente impugnato, non è sufficiente che nel gravame sia manifestata una volontà in tal senso, occorrendo, al contrario, l’esposizione di una parte argomentativa che, contrapponendosi alla motivazione della sentenza impugnata, con espressa e motivata censura, miri ad incrinarne il fondamento logico-giuridico (Cass., Sez. Un., n. 23299/2011 e successive conformi Cass. nn. 18704/2015 e 12280/2016).

Posti i riferiti principi, il primo motivo è infondato poichè il ricorrente – confezionando il ricorso per cassazione con la medesima tecnica dell’atto di gravame – si limita a contrapporre alle argomentazioni della Corte d’appello le proprie, enunciando, per il resto, personali deduzioni sul concetto di “indicazione per relationem”. Il secondo motivo è infondato poichè non coglie la ratio decidendi, essendo formulato in termini affatto ipotetici e con riferimento a norme (gli artt. 348-bis e 70 c.p.c.) mai richiamate dalla Corte d’appello. Il terzo motivo è infondato poichè basato sull’erroneo presupposto che l’art. 342 c.p.c., sia stato applicato nella specie in modo non conforme ai principi della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali: la previsione è invece posta a tutela del contraddittorio delle parti e della correttezza delle decisioni giurisdizionali.

Il ricorso deve pertanto essere respinto.

In considerazione della mancata costituzione degli intimati, non vi è luogo a provvedere sulle spese processuali, mentre sussistono i presupposti per il riconoscimento del raddoppio del contributo unificato.

PQM

 

La Corte:

Respinge il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dichiara che sussistono i presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile – 1 della Corte di Cassazione, dai magistrati sopra indicati, il 19 maggio 2017.

Depositato in Cancelleria il 14 giugno 2017

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