Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14816 del 05/07/2011

Cassazione civile sez. trib., 05/07/2011, (ud. 11/05/2011, dep. 05/07/2011), n.14816

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. D’ALONZO Michele – Presidente –

Dott. BOGNANNI Salvatore – Consigliere –

Dott. BERNARDI Sergio – Consigliere –

Dott. DI IASI Camilla – Consigliere –

Dott. SAMBITO Maria Giovanna Concetta – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12 presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope

legis;

– ricorrente –

contro

COOPERATIVA MANGIMISTICA EMILIANO ROMAGNOLA COMER SCARL IN LCA, in

persona dei Commissari Liquidatori pro tempore, elettivamente

domiciliati in ROMA VIA S. EVARISTO 157 presso lo studio

dell’avvocato ASSOGNA ANDREA, rappresentato e difeso dall’avvocato

GRIGIONI ALBERTO, giusta delega in calce;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 16/2006 della COMM. TRIB. REG. di PERUGIA,

depositata il 08/06/2006;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

11/05/2011 dal Consigliere Dott. MARIA GIOVANNA CONCETTA SAMBITO;

udito per il ricorrente l’Avvocato PISANA CARLO MARIA, che ha chiesto

l’accoglimento;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

GAMBARDELLA Vincenzo, che ha concluso per il rigetto.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

In sede di registrazione della sentenza di ammissione al passivo di una procedura di liquidazione coatta amministrativa, la Cooperativa CO.M.E.R., in l.c.a., ha versato l’imposta di registro con l’aliquota proporzionale dell’1%. La contribuente ha proposto istanza di rimborso, sostenendo che l’imposta era dovuta in misura fissa, in quanto rifletteva il contenuto di un decreto ingiuntivo, avente ad oggetto operazioni soggette ad IVA, ed ha, poi, impugnato il diniego dell’Ufficio. La decisione di primo grado, favorevole per la Cooperativa, è stata confermata dalla CTR dell’Umbria, che, con sentenza n. 16/3/06, depositata F8.6.2006, ha ritenuto che la natura del credito, relativo ad operazioni soggette ad IVA, non resta modificata sol perchè la sentenza sottoposta a registrazione si basa su un titolo di formazione giudiziale, invece che, direttamente, sulle fatture, e che la contraria opinione viola il principio dell’alternatività tra l’imposta di registro e 1TVA, già corrisposta dalla contribuente.

Per la cassazione di tale sentenza, ricorre l’Agenzia delle Entrate.

L’intimata resiste con controricorso.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Col proposto ricorso, l’Agenzia delle Entrate deduce che, nell’affermare che la liquidazione dell’imposta di registro andava effettuata in misura fissa, la CTR ha violato il D.P.R n. 131 del 1986, art. 40 e la nota 2^ all’art. 8 della Tariffa parte Prima allegata al citato D.P.R. n. 131 del 1986, tenuto conto che la sentenza sottoposta a registrazione, avente ad oggetto l’accertamento del credito nei confronti della procedura di liquidazione coatta amministrativa, ha natura meramente dichiarativa. La ricorrente sottopone alla Corte il seguente quesito di diritto: “Il limite dell’applicazione dell’imposta di registro in misura fissa alle sentenze con cui viene disposto il pagamento di corrispettivi ovvero di prestazioni soggette ad IVA opera solo in relazione agli specifici atti indicati nella nota 2^, in calce all’art. 8 prima parte della Tariffa allegata al D.P.R. n. 131 del 1986, con conseguente applicazione dell’imposta in misura proporzionale alla sentenza di mero accertamento e, in particolare alle sentenze con cui viene ammesso al passivo della liquidazione coatta amministrativa un credito”.

Il ricorso è fondato. L’art 8 della tariffa parte 1 allegata al T.U. sul Registro approvato col D.P.R. n. 131 del 1986 sottopone a tassazione gli atti dell’autorità giudiziaria in materia civile, compresi i decreti ingiuntivi, distinguendo, tra l’altro, i provvedimenti indicati alla lettera b), recanti condanna al pagamento di somme o valori o altre prestazioni, o alla consegna di beni di qualsiasi natura, da quelli di cui alla lett. c) contenenti accertamento di diritti a contenuto patrimoniale. La nota 2 apposta in calce all’art. 8, in esame, dispone, poi, che gli atti di cui al comma 1, lett. b) “non sono soggetti all’imposta proporzionale per la parte in cui dispongono il pagamento di corrispettivi o prestazioni soggette all’imposta sul valore aggiunto ai sensi dell’art. 40 de testo unico”. Nella specie, la sentenza soggetta a registrazione rientra nella previsione della lett. c), sopra menzionata, in quanto costituisce una pronuncia, emessa in esito ad un giudizio contenzioso di cognizione, che contiene l’accertamento nei confronti della procedura liquidatoria dell’esistenza e dell’efficacia del credito e che consente, per effetto della partecipazione della contribuente al concorso, il diritto ad ottenerne la soddisfazione in sede di riparto; caratteristiche che, come già ritenuto da questa Corte (Cass. n. 19359 del 2005), segnano la differenza tra tale sentenza rispetto agli atti giudiziari indicati nell’art. 8, lett. b) della tariffa, i quali, contenendo una statuizione di condanna, sono suscettibili di esecuzione forzata, preclusa, invece, nella procedura concorsuale L. Fall., ex art. 51, richiamato dal successivo art 201 LF per il caso, qui rilevante, di liquidazione coatta amministrativa.

Ne consegue che l’indagine circa la natura del credito ammesso al passivo della liquidazione, sulla quale si è basata la sentenza impugnata, non è rilevante, dato che, la tariffa agevolata non può, comunque, trovare applicazione, operando il principio di alternatività con l’IVA, di cui al D.P.R. n. 131 del 1986, art. 40, nei soli casi indicati all’art. 8, lett. b) della tariffa (Cass. n. 1849 del 2000); disposizione, che, per il suo contenuto agevolativo, è di stretta interpretazione e non è suscettibile di applicazione al di fuori delle ipotesi, in essa contemplate (cfr. Cass. n. 19359 del 2005 cit.).

La sentenza impugnata, che non si è attenuta ai suddetti principi, deve essere cassata, e, poichè non sussiste la necessità di svolgere ulteriori indagini di fatto, la causa può essere decisa nel merito, col rigetto dell’istanza di rimborso avanzata dalla contribuente.

Si ravvisano giusti motivi, per compensare tra le parti le spese del presente giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte, accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata, e, decidendo nel merito, rigetta l’istanza di rimborso della contribuente. Spese compensate.

Così deciso in Roma, il 11 maggio 2011.

Depositato in Cancelleria il 5 luglio 2011

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