Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14815 del 30/06/2014


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Civile Sent. Sez. 2 Num. 14815 Anno 2014
Presidente: TRIOLA ROBERTO MICHELE
Relatore: GIUSTI ALBERTO

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
SANNA Caterina e DELIGIOS Franca, rappresentati e difesi, in
forza di procura speciale a margine del ricorso, dall’Avv. Antonio Mameli, con domicilio eletto presso lo studio dell’Avv.
Francesco La Gattuta in Roma, via Anici° Gallo, n. 194;
– ricorrenti contro
DELIGIOS Ferdinando, rappresentato e difeso, in forza di procura speciale in calce controricorso, dall’Avv. Mario Caria,
con domicilio eletto presso lo studio dell’Avv. Spartaco Gabellini in Roma, via dei Gracchi, n. 209;
– controricorrente –

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Data pubblicazione: 30/06/2014

avverso la sentenza della Corte d’appello di Cagliari, sezione
distaccata di Sassari, n. 141 del 29 febbraio 2008.
Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 23 aprile 2014 dal Consigliere relatore Dott. Alberto

udito l’Avv. Francesco La Gattuta, per delega dell’Avv. Antonio ~eli;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Maurizio Velardi, il quale ha concluso
per l’inammissibilità del ricorso, in subordine rigetto.

Ritenuto in fatto
l. – I coniugi Salvatore Deligios e Caterina Sanna, nominati eredi universali da Caterina Deligios con testamento olografo del l ° febbraio 1979 (pubblicato – a seguito del decesso
della de cuius, avvenuto il 2 marzo 1994 – per atto del notaio
De Rosa dell’8 giugno 1994), convennero in giudizio dinanzi al
Tribunale di Sassari Ferdinando Deligios, proponendo querela
di falso

ex artt. 220 e 221 cod. proc. civ. e chiedendo che

venisse dichiarata la non autenticità della successiva scheda
testamentaria datata 2 ottobre 1982 (e pubblicata dal notaio
Galletta in data 4 maggio 1994), apparentemente riconducibile
alla stessa Caterina Deligios, con cui era stato nominato unico erede il nipote Ferdinando Deligios. Gli attori domandarono
altresì la condanna del convenuto alla restituzione dei beni

Giusti;

ereditari da lui indebitamente trattenuti e la declaratoria di
indegnità di quest’ultimo a succedere.
Si costituì il convenuto, instando per la reiezione della
domanda.

falso anche in riferimento alla seconda scheda testamentaria
prodotta dal convenuto in sede di costituzione.
In giudizio intervenne volontariamente Franca Deligios
quale erede, insieme alla madre Caterina Sanna, di Salvatore
Deligios, deceduto in corso di causa.
Con sentenza n. 263 del 2004, il Tribunale di Sassari rigettò la querela di falso e le altre domande degli attori. Ad
avviso del primo giudice, nessuna prova era stata offerta della falsità delle due schede testamentarie ed invece doveva essere pienamente condivisa la conclusione del consulente tecnico d’ufficio, che con ragionamento immune da vizi argomentativi ed efficacemente replicando alle osservazioni dei consulenti tecnici di parte, aveva ritenuto che le predette schede
provenivano entrambe dalla de culus.
2. – La Corte d’appello di Cagliari, sezione distaccata di
Sassari, con sentenza resa pubblica mediante deposito in cancelleria il 29 febbraio 2008, ha respinto il gravame degli appellanti, ponendo a loro carico le spese processuali.
3.

– Per la cassazione della sentenza della Corte

d’appello hanno proposto ricorso Caterina Sanna e Franca Deli-

Nel corso del giudizio gli attori proposero querela di

gios, con atto notificato il 24 ottobre 2008, sulla base di un
unico motivo.
Ha resistito, con controricorso, Ferdinando Deligios.
Le ricorrenti hanno depositato una memoria illustrativa in

Considerato in diritto
1. – Con l’unico motivo, le ricorrenti deducono omessa,
insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto
controverso e decisivo per il giudizio. Il vizio di motivazione deriverebbe dal mancato esame degli elementi di giudizio
(consulenze di parte e contestazione dei ricorrenti nei loro
scritti difensivi) e nella mancata esplicazione del processo
logico argomentativo che ha portato ad omettere e/o a considerare privo di significato il fatto (correzione delle date
delle schede testamentarie da 1989 a 1982, peraltro compiutamente evidenziato nell’atto di appello). Ad avviso delle ricorrenti, si sarebbe proceduto alla correzione della cifra “9”
trasformandola nella cifra “2” che compone l’anno 1982. Tale
correzione sarebbe perlomeno sospetta e dall’esame grafico
comparativo evidenziato anche nell’atto di appello non risulterebbe essere riconducibile alla

de

cuius.

Tale correzione

sarebbe stata effettuata con un duplice scopo: (a) vanificare
tutta la certificazione medica che attesta la sussistenza in
capo alla de cuius Caterina Deligios, negli anni 1989/1990, di
un deficit mentale e di una incapacità di intendere e di vole-

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prossimità dell’udienza.

re; (b) invalidare il testamento olografo del 1979, il solo
documento di data certa, peraltro mai preso in considerazione.
Si sarebbe in presenza – deducono conclusivamente le ricorrenti – di una carenza nell’argomentazione in fatto su di un pun-

d’appello avrebbe sorvolato, senza compiere alcuna disamina
logico-giuridica.
2. – Il motivo è infondato.
La Corte d’appello ha ampiamente motivato la propria decisione evidenziando che:
– nessun errore metodologico va ravvisato nella espletata
c.t.u., posto che tutte le scritture di comparazione utilizzate dal c.t.u., e non solo quelle degli anni
1984/1986, sono da attribuire alla de culus;
– non possono essere condivisi i rilievi critici mossi dagli
appellanti avverso le conclusioni cui è pervenuto il
c.t.u. nominato nel corso del primo grado, stante la presenza di chiari segni di compatibilità tra le due schede
testamentarie e le scritture redatte dalla

de cuius,

con

specifico riferimento allo stile grafico, alla variabilità e al grado di personalizzazione, alla espressione della continuità grafica e dei rapporti tra angolosità e
curvilineità, alla pressione grafica, all’analisi del calibro e della direzione assiale ed alla spontaneità grafica;

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to fondamentale dell’atto di appello, sul quale il giudice

- il c.t.u. ha ribadito le proprie conclusioni anche a seguito dei rilievi dei consulenti degli appellanti, in
particolare riferendo che l’autenticità delle schede
schede testamentarie risulta comprovata dal parametro

del grafismo mostrando una continuità dalla prima
all’ultima parola, proponendo una espressione spontanea,
radicata, non costruita su imitazione a mano libera;
– l’esclusione della dedotta falsificazione delle due schede
testamentarie del 1982 è ulteriormente comprovata da considerazioni di carattere logico, apparendo “evidente che
nella ipotesi di falsificazione sarebbe naturale trovarsi
di fronte ad una scrittura di poche righe, in modo da
rendere più arduo l’accertamento di falsità (ad esempio
il testamento del 1979 consta di solo otto righe), mentre
nel caso in esame le schede testamentarie recano ciascuna
35 righe manoscritte”, né avendo, d’altra parte, “senso .
. per un falsificatore redigere due originali del testamento posto che lo scopo potrebbe essere raggiunto con
una sola scheda testamentaria e considerato poi che .
tanto più è esteso il testo falsificato tanto maggiori
sono le probabilità di scoperta di tale falsificazione”;
laddove “la presenza delle due schede testamentarie in
originale, di contenuto identico ed una delle quali depositata presso un notaio, vale invece a supportare ulte-

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della spontaneità della scrittura, i caratteri generali

riormente le conclusioni del c.t.u., dovendosi infatti
ritenere che mediante la redazione delle due schede la de
cuius abbia voluto assicurarsi la buona riuscita del suo
proposito di destinare al nipote (come lei sordomuto) i

– “nessun valido supporto probatorio poi risulta addotto a
sostegno della tesi della incapacità della testatrice a
redigere l’atto di ultima volontà, non risultando infatti
che nel 1982 la stessa fosse in condizioni di salute talmente precarie da non consentirle la compilazione delle
schede in oggetto, anche in ciò dovendosi condividere le
pertinenti osservazioni del primo giudice”.
La decisione della Corte d’appello è affidata ad una motivazione ampia ed argomentata, priva di mende logiche e giuridiche, che – nell’escludere il lamentato difetto di autenticità – ha non solo condiviso le conclusioni del c.t.u. e le sue
osservazioni in replica ai rilievi dei consulenti di parte, ma
ha anche esposto ragioni ulteriori di ordine logico escludenti
la dedotta falsificazione delle schede testamentarie ed ulteriormente supportanti il giudizio tecnico espresso
dall’ausiliario.
Nessuna omissione è configurabile nella sentenza impugnata, giacché la prospettazione di un falso derivante dalla correzione della data delle schede testamentarie (da 1989 a
1982), anche se non espressamente confutata, resta implicita-

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propri averi”;

mente ma evidentemente disattesa, in quanto incompatibile con
le argomentazioni espresse dal giudice, che, rifacendosi ai
risultati della consulenza d’ufficio, ha escluso qualsiasi anomalia grafica, evidenziando anzi una “continuità dalla prima

Le ricorrenti – nel supporre l’esistenza di un falso nella
correzione della data delle schede testamentarie (da 1989 a
1982) – sollecitano questa Corte ad effettuare una nuova valutazione di risultanze di fatto sì come emerse nel corso dei
precedenti gradi del procedimento, così mostrando di anelare
ad una surrettizia trasformazione del giudizio di legittimità
in un nuovo, non consentito giudizio di merito, nel quale ridiscutere tanto il contenuto di fatti e vicende processuali,
quanto l’attendibilità maggiore o minore di questa o di quella
risultanza processuale, quanto ancora le opinioni espresse dal
giudice di appello non condivise e per ciò solo censurate al
fine di ottenerne la sostituzione con altre più consone ai
propri desiderata, quasi che nuove istanze di fungibilità nella ricostruzione dei fatti di causa potessero ancora legittimamente porsi dinanzi al giudice di legittimità.
3. – Il ricorso è rigettato.
Le spese del giudizio di cassazione, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.
PER QUESTI MOTIVI

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all’ultima parola”.

La Corte rigetta il ricorso e

condanna le ricorrenti, in

solido tra loro, al rimborso delle spese processuali sostenute
dal controricorrente, che liquida in complessivi euro 3.200,
di cui euro 3.000 per compensi, oltre ad accessori di legge.

zione civile della Corte suprema di Cassazione, il 23 aprile
2014.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della II Se-

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