Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14815 del 19/07/2016
Cassazione civile sez. VI, 19/07/2016, (ud. 10/06/2016, dep. 19/07/2016), n.14815
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 1
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DOGLIOTTI Massimo – Presidente –
Dott. RAGONESI Vittorio – rel. Consigliere –
Dott. CRISTIANO Magda – Consigliere –
Dott. SCALDAFERRI Andrea – Consigliere –
Dott. ACIERNO Maria – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 11898/2015 proposto da:
CAORSO TRASPORTI SRL, dichiarata fallita, in persona del legale
rappresentante e amministratore unico, elettivamente domiciliata in
ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CASSAZIONE, rappresentata e difesa
dall’avvocato PAOLO BERTONCINI giusta procura speciale in calce al
ricorso;
– ricorrente –
contro
FALLIMENTO CAORSO TRASPORTI SRL, G. FERRO AUTOTRASPORTI NAZIONALI ED
INTERNAZIONALI;
– intimati –
avverso la sentenza n. 646/2015 della CORTE D’APPELLO di BOLOGNA del
13/03/2015, depositata il 31/03/2015;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del
10/06/2016 dal Consigliere Relatore Dott. VITTORIO RAGONESI.
Fatto
FATTO E DIRITTO
La Corte, rilevato che sul ricorso n. 11898/15 proposto dalla Caorso Trasporti Srl nei confronti del Fallimento Caorso Trasporti Srl + 1 il cons. relatore ha depositato ex art. 380 bis c.p.c., la relazione che segue.
“Il relatore Cons. Dott. Ragonesi, letti gli atti depositati, ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., osserva quanto segue.
Caorso Trasporti Srl ha proposto reclamo L. Fall., ex art. 18, avverso la sentenza n. 34/2014 emessa dal Tribunale di Piacenza che ne ha dichiarato il fallimento lamentando la violazione della L. Fall., art. 9, in ragione del fatto che la competenza nel dichiararne il fallimento spetterebbe al giudice del luogo in cui l’impresa insolvente ha la propria sede principale ed effettiva (Cass. 15872/2013; Cass. 22957/2012) e chiedendo la revoca del fallimento e il trasferimento degli atti al Tribunale di La Spezia, quale centro amministrativo e direzionale.
Nel corso dell’istruttoria prefallimentare la reclamante si era costituita eccependo l’incompetenza del giudice del Tribunale di Massa, individuando quale foro competente quello di Piacenza. Trasmessi gli atti a Piacenza la società eccepiva nuovamente l’incompetenza del giudice nella nuova udienza fissata, indicando quale foro competente quello di La Spezia.
La Corte d’appello di Bologna riteneva che la Caorso Trasporti non era stata in grado di apportare alcuna documentazione idonea.
Rilevava che nessun convincente elemento di prova poteva poi desumersi dalle dichiarazioni della Guardia di Finanza e del commercialista della società, risultanti del tutto generiche nè risultavano rilevanti i rapporti di conto corrente della società presso sportelli bancari della provincia di La Spezia.
La società dunque non aveva assolto l’onere della prova posto a suo carico.
La Corte d’Appello quindi non sentenza n. 646/2015 ha rigettato il reclamo.
Avverso tale sentenza resa dalla Corte d’Appello di Bologna ricorre per cassazione Caorso Trsporti Srl lamentando la violazione dei principi normativi anche di rango costituzionale che regolano il meccanismo di individuazione del giudice naturale precostituito per legge.
Nel caso di specie – sostiene la ricorrente – se si fosse correttamente valorizzata la documentazione prodotta agli atti ed in particolare l’informativa della GDF e la dichiarazione del commercialista si sarebbe giunti all’individuazione del Giudice competente per la dichiarazione di fallimento, nel Tribunale di La Spezia o in subordine in quello di Massa.
Il motivo appare inammissibile.
Il motivo appare inammissibile.
Questa Corte hanno ripetutamente affermato che la competenza territoriale per la dichiarazione di fallimento spetta al tribunale del luogo in cui l’imprenditore ha la sede principale dell’impresa, che si identifica con quello in cui vengono individuate e decise le scelte strategiche cui dare seguito, e coincide, di regola, con la sede legale, salvo che non emergano prove univoche tali da smentire la presunzione suddetta. (Cass. sez. un. 15872/13 – Cass. 23719/14).
(Il ricorso infondato dal momento).
Il tribunale di Piacenza si è ritenuto competente a dichiarare il fallimento della ricorrente proprio a seguito della eccezione solleva dalla stessa ricorrente innanzi al tribunale di Massa che aveva quindi declinato la propria competenza a favore di Piacenza.
Innanzi a quest’ultimo tribunale la Caorso trasporti ha sollevato ulteriore eccezione di incompetenza territoriale ma, come correttamente osservato dalla sentenza impugnata, tale eccezione risultava sprovvista di adeguata prova.
Tale motivazione appare adeguata avendo preso in esame i singoli aspetti dedotti dalla società e le censure che quest’ultima muove a tale motivazione appaiono del tutto generiche limitandosi ad apodittiche affermazioni circa il valore probante della documentazione consistente dell’informativa della GdF e le dichiarazioni del commercialista.
Ricorrono i requisiti di cui all’art. 375 c.p.c., per la trattazione in Camera di consiglio.
PQM. Rimette il processo al Presidente della sezione per la trattazione in Camera di consiglio.
Roma 4.04.2016.
Il Cons. relatore.
Considerato che non emergono elementi che possano portare a diverse conclusioni di quelle rassegnate nella relazione di cui sopra e che pertanto il ricorso va rigettato senza pronuncia di condanna della ricorrente alle spese processuali non avendo il fallimento svolto attività difensiva.
PQM
Rigetta il ricorso. Sussistono i presupposti per il versamento da parte della ricorrente del doppio dei contributi ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater.
Così deciso in Roma, il 10 giugno 2016.
Depositato in Cancelleria il 19 luglio 2016