Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14815 del 14/06/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 14/06/2017, (ud. 16/05/2017, dep.14/06/2017),  n. 14815

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Presidente –

Dott. SAMBITO Maria Giovanna C. – rel. Consigliere –

Dott. VALITUTTI Antonio – Consigliere –

Dott. FERRO Massimo – Consigliere –

Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 4602/2017 proposto da:

M.G., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CASILINA

1665, presso lo studio dell’avvocato FULVIO ROMANELLI, che lo

rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO – C.F. (OMISSIS), in persona del Ministro pro

tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e

difende ope legis;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1163/2016 della CORTE D’APPELLO di CATANZARO,

depositata l’1/07/2016;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata del 16/05/2017 dal Consigliere Dott. MARIA GIOVANNA C.

SAMBITO.

Fatto

FATTI DI CAUSA

Con sentenza in data 1 luglio 2016, la Corte d’Appello di Catanzaro, disattesa l’eccezione d’inesistenza della notificazione dell’appello e sanata, con la costituzione dell’appellato, la ritenuta nullità, in riforma della decisione di primo grado, ha rigettato l’istanza del cittadino pakistano M.G. volta al conseguimento della protezione sussidiaria, riconosciuta dal Tribunale. Per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso M.G., sulla base di un articolato motivo, con cui denuncia violazione e falsa applicazione di norme di legge (art. 112 c.p.c., art. 183 c.p.c., comma 1; D.L. n. 138 del 2011, D.L. n. 179 del 2012, art. 16 sexies; art. 330 c.p.c.). Il Ministero ha resistito con controricorso.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Il Collegio ha autorizzato, come da Decreto del Primo Presidente in data 14 settembre 2016, la redazione della motivazione in forma sintetica.

2. Il ricorso è infondato. Va premesso che, come si legge nell’impugnata sentenza, la notifica dell’atto d’appello nei confronti dell’odierno ricorrente è stata effettuata al suo procuratore costituito nel giudizio di primo grado, Avv. Piero Lucà, presso la cancelleria del Tribunale di Catanzaro, ex art. 170 c.p.c. e del R.D. 22 gennaio 1934, n. 37, art. 82, appartenendo detto Avvocato al foro di Crotone. 3. Tale notifica è, in effetti, invalida, in quanto, a partire dalla data di entrata in vigore delle modifiche degli artt. 125 e 366 c.p.c., apportate dalla L. 12 novembre 2011, n. 183, art. 25, la domiciliazione ex lege presso la cancelleria dell’autorità giudiziaria, innanzi alla quale è in corso il giudizio, ai sensi del R.D. n. 37 del 1934, art. 82, deve intendersi riferita, per esigenze di coerenza sistematica e d’interpretazione costituzionalmente orientata, al solo caso in cui il difensore, non adempiendo all’obbligo prescritto dall’art. 125 c.p.c., per gli atti di parte (e dall’art. 366 c.p.c., specificamente per il giudizio di cassazione) non abbia indicato l’indirizzo di posta elettronica certificata comunicato al proprio ordine (Cass. S.U. n. 10143 del 2012). 4. La notifica predetta non è tuttavia inesistente, dovendo trovare applicazione i principi affermati dalle Sezioni Unite di questa Corte, con la sentenza n. 14916 del 2016, secondo cui:

1) l’inesistenza della notificazione del ricorso per cassazione è configurabile, in base ai principi di strumentalità delle forme degli atti processuali e del giusto processo, oltre che in caso di totale mancanza materiale dell’atto, nelle sole ipotesi in cui venga posta in essere un’attività priva degli elementi costitutivi essenziali idonei a rendere riconoscibile un atto qualificabile come notificazione, ricadendo ogni altra ipotesi di difformità dal modello legale nella categoria della nullità. Tali elementi consistono: a) nell’attività di trasmissione, svolta da un soggetto qualificato, dotato, in base alla legge, della possibilità giuridica di compiere detta attività, in modo da poter ritenere esistente e individuabile il potere esercitato; b) nella fase di consegna, intesa in senso lato come raggiungimento di uno qualsiasi degli esiti positivi della notificazione previsti dall’ordinamento (in virtù dei quali, cioè, la stessa debba comunque considerarsi, ex lege, eseguita), restando, pertanto, esclusi soltanto i casi in cui l’atto venga restituito puramente e semplicemente al mittente, così da dover reputare la notificazione meramente tentata ma non compiuta, cioè, in definitiva, omessa;

2) Il luogo in cui la notificazione del ricorso per cassazione viene eseguita non attiene agli elementi costitutivi essenziali dell’atto, sicchè i vizi relativi alla sua individuazione, anche quando esso si riveli privo di alcun collegamento col destinatario, ricadono sempre nell’ambito della nullità dell’atto, come tale sanabile, con efficacia ex tunc, o per raggiungimento dello scopo, a seguito della costituzione della parte intimata (anche se compiuta al solo fine di eccepire la nullità), o in conseguenza della rinnovazione della notificazione, effettuata spontaneamente dalla parte stessa oppure su ordine del giudice ex art. 291 c.p.c..

5. La notificazione è dunque nulla, e non inesistente, sicchè la costituzione della parte appellata ha determinato la sanatoria, come già rilevato, sia pur con motivazione qui integrata, dall’impugnata sentenza.

6. In considerazione dell’intervento sul tema dibattuto della menzionata sentenza delle S.U. n. 14916 del 2016, la Corte ritiene di dover compensare tra le parti le spese del presente giudizio di legittimità.

PQM

 

Rigetta il ricorso e compensa le spese. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Motivazione semplificata.

Così deciso in Roma, il 16 maggio 2017.

Depositato in Cancelleria il 14 giugno 2017

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