Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14814 del 19/07/2016


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Cassazione civile sez. VI, 19/07/2016, (ud. 10/06/2016, dep. 19/07/2016), n.14814

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DOGLIOTTI Massimo – Presidente –

Dott. RAGONESI Vittorio – rel. Consigliere –

Dott. CRISTIANO Magda – Consigliere –

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Consigliere –

Dott. ACIERNO Maria – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 9530/2015 proposto da:

V.A.G., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA XX

SETTEMBRE 3, presso lo studio dell’avvocato SASSANI, rappresentato e

difeso dall’avvocato FABIO SANTANGELI giusta procura a margine del

ricorso;

– ricorrente –

contro

FALLIMENTO LAITEC SAS E SOCI ILLIMITATAMENTE RESPONSABILI,

M.F., V.A.G. E P.G., CASSA ESILE

AMICA;

– intimati –

avverso la sentenza n. 383/2015 della CORTE D’APPELLO di CATANIA,

depositata il 02/03/2015;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

10/06/2016 dal Consigliere Relatore Dott. VITTORIO RAGONESI.

Fatto

FATTO E DIRITTO

La Corte, rilevato che sul ricorso n. 9530/15 proposto da V.A.G. nei confronti del Fallimento Laitec Sas e soci il Cons. relatore ha depositato ex art. 380 bis c.p.c., la relazione che segue.

“Il relatore Cons. Dott. Ragonesi, letti gli atti depositati, ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., osserva quanto segue.

Il Tribunale di Catania, in data 27.11.2014, in accoglimento del ricorso proposto L. Fall., ex art. 147, comma 4, della curatela del fallimento “Laitec di F.M. S.a.s.”., ha dichiarato il fallimento in estensione di V.A.G., quale socio accomandatario ed illimitatamente responsabile della predetta società Laitec dichiarata fallita con sentenza n. 176 emessa in data 2.10.2014 dallo stesso Tribunale Con ricorso depositato in data 22.12.2014, il V. ha proposto reclamo L. Fall., ex art. 18, avverso la sentenza emessa in data 27.11.2014 chiedendone la revoca e successivo risarcimento in proprio favore dei danni subiti.

Si sono costituite in giudizio il Fallimento “Laitec s.a.s. e soci illimitatamente responsabili” e la Cassa Edile A.M.I.C.A., eccependo l’infondatezza del reclamo e chiedendone il rigetto.

La Corte d’Appello con sentenza n. 383/2015 ha rigettato il reclamo.

Avverso tale sentenza resa dalla Corte d’Appello di Catania ricorre per cassazione il V. sulla base di due motivi.

Con il primo motivo il ricorrente lamenta di esser stato pregiudicato dalla compressione dei termini a difesa derivanti dalla tardiva notifica dell’istanza di cui all’art. 154 c.p.c..

Ciò in reazione del fatto che la Corte di merito, pur dando atto del perfezionamento della notifica del ricorso per la dichiarazione di fallimento e del decreto di comparizione delle parti al V. oltre il termine perentorio indicato nel provvedimento, ha ritenuto detto elemento irrilevante ai fini del rispetto dell’integrità del contraddittorio e del diritto di difesa.

Il motivo risulta inammissibile tenuto conto dell’orientamento espresso da questa Corte secondo cui nel procedimento per la dichiarazione di fallimento, il mancato rispetto del termine di quindici giorni che deve intercorrere tra la data di notifica del decreto di convocazione del debitore e la data dell’udienza (come previsto dalla nuova formulazione della L. Fall., art. 15, comma 3) e la sua mancata abbreviazione nelle forme rituali del decreto motivato sottoscritto dal Presidente del Tribunale, previste dalla L. Fall., art. 15, comma 5, costituiscono cause di nullità astrattamente integranti la violazione del diritto di difesa, ma non determinano – ai sensi dell’art. 156 c.p.c., per il generale principio di raggiungimento dello scopo dell’atto – la nullità del decreto di convocazione se, il debitore abbia attivamente partecipato all’udienza, rendendo dichiarazioni in merito alle istanze di fallimento, senza formulare, in tale sede, rilievi o riserve in ordine alla ristrettezza del termine concessogli, nè fornendo specifiche indicazioni del pregiudizio eventualmente determinatosi, sul piano probatorio, in ragione del minor tempo disponibile (Cass. 16757/2010; Cass. 1098//2010).

Nel caso di specie la Corte d’appello la Corte d’appello ha espressamente motivato circa il fatto che il V. si era regolarmente costituito e pur deducendo la nullità della notifica ha contestato nel merito il ricorso di fallimento senza neppure dedurre di necessitare di ulteriore tempo per meglio argomentare e senza chiedere un termine per integrare le difese.

Il secondo motivo di ricorso il V. deduce che le censure avanza con l’atto di reclamo sulla fallibilità della società discendeva dall’illegittimo ed errato invito rivolto dal Giudice Delegato,e dunque dall’esistenza di un errore nel decreto di comparizione del 10.11.2014, con cui si chiedeva al V. di prender posizione sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell’impresa fallita.

Tale decreto – secondo il ricorrente – appare difforme rispetto la L. Fall., art. 147, in ragione del fatto che al socio illimitatamente responsabile non può esser richiesto di prendere posizione sull’insolvenza della società.

Ciò avrebbe di fatto sviato la difesa del V. su temi che non avrebbero dovuto esser oggetto dell’istanza di fallimento venendo così il fallendo gravato da un onere processuale ulteriore non richiesto dalla legge.

Il motivo appare inammissibile anzitutto perchè nuovo in quanto non proposto con il reclamo.

Inoltre lo stesso sarebbe privo di rilevanza non essendo espresso in termini concreti il pregiudizio che ne sarebbe derivato al ricorrente.

Ricorrono i requisiti di cui all’art. 375 c.p.c., per la trattazione in Camera di consiglio.

PQM. Rimette il processo al Presidente della sezione per la trattazione in Camera di consiglio.

Roma 04.04.2016.

Il Cons. relatore”.

Vista la memoria;

Considerato:

che il collegio condivide le conclusioni rassegnate nella relazione non utilmente contrastate dalle argomentazioni della memoria;

che,in particolare, risulta dal provvedimento impugnato che con la memoria difensiva del 24.11.14 il V. ha contestato nel merito il ricorso di fallimento ed ha indicato le ragioni per cui lo stesso andava rigettato ed inoltre lo stesso,comparso in udienza, ha reso ulteriori dichiarazioni in merito al ricorso, senza chiedere termine per integrare le difese e che comunque, in aggiunta a ciò, è stato concesso dal giudice un ulteriore termine di 24 ore per il deposito di note che sono state effettivamente depositate;

che pertanto non può contestarsi che il ricorrente abbia avuto la possibilità si svolgere ed abbia effettivamente svolto le proprie difese;

che in conclusione il ricorso va rigettato senza pronuncia di condanna della ricorrente alle spese processuali 1 non avendo il fallimento svolto attività difensiva.

PQM

Rigetta il ricorso. Sussistono le condizioni per il pagamento del doppio contributo del D.P.R. n. 115 del 2002, ex art. 13, comma 1 quater.

Così deciso in Roma, il 10 giugno 2016.

Depositato in Cancelleria il 19 luglio 2016

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