Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14814 del 18/06/2010

Cassazione civile sez. trib., 18/06/2010, (ud. 10/05/2010, dep. 18/06/2010), n.14814

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MIANI CANEVARI Fabrizio – Presidente –

Dott. MAGNO Giuseppe Vito Antonio – rel. Consigliere –

Dott. BERNARDI Sergio – Consigliere –

Dott. D’ALESSANDRO Paolo – Consigliere –

Dott. GRECO Antonio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso n. 29014/06 R.G. proposto da:

Agenzia delle dogane, in persona del Direttore p.t., domiciliato in

Roma, via dei Portoghesi, n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello

Stato che lo rappresenta e difende secondo la legge;

– ricorrente –

contro

Imentex s.a.s., di Bossis Ernesto & C., in persona de

legale

rappresentante p.t. Signor B.E., domiciliato in Roma, via

Confalonieri, n. 5, presso l’Avvocato Manzi Luigi, che lo rappresenta

e difende con gli Avvocati Paolo Centore ed Emanuele Coglitore per

procura speciale in calce al controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 122/18/06 della Commissione tributaria

regionale della Campania, depositata il 5.7.2006, notificata il

21.7.2006;

Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

giorno 10 maggio 2010 dal relatore Cons. Dr. Giuseppe Vito Antonio

Magno;

Uditi, per l’Agenzia ricorrente, l’Avvocato dello Stato Giuseppe

Albenzio e, per la controricorrente, l’Avvocato Emanuele Coglitore;

Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

VELARDI Maurizio che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

 

Fatto

FATTO E DIRITTO

1.- Dati del processo.

1.1.- L’agenzia delle dogane ricorre, con quattro motivi illustrati da memoria, per la cassazione della sentenza indicata in epigrafe, con cui la commissione tributaria regionale della Campania rigetta l’appello della medesima agenzia e conferma, in contraddittorio con Imentex s.a.s., di Bossis Ernesto & C., la sentenza n. 199/22/05 della commissione tributaria provinciale di Napoli, che aveva accolto il ricorso della nominata ditta contribuente contro la determinazione n. 583 del 3.8.2004, con cui la direzione della circoscrizione doganale di Napoli, respingendo la richiesta di esenzione daziaria, aveva confermato la soggezione delle merci presentate in dogana (indumenti usati di origine svizzera, classificati alla voce doganale 63.09.0000 come “oggetti da rigattiere”), accompagnate da certificato di circolazione EUR 1, alla tariffa ordinaria del 5,3% del loro valore.

1.2.- La nominata Imentex s.a.s. resiste mediante controricorso.

2.- Motivi del ricorso.

2.1.- L’agenzia ricorrente censura la sentenza impugnata per i seguenti quattro motivi, seguiti, quando contemplano presunte violazioni di legge, dai rituali quesiti:

2.1.1.- violazione ed errata applicazione del codice doganale comunitario (Reg. CEE n. 92/2913, di seguito CDC: in particolare, artt. 20 e 27) e delle relative disposizioni applicative (Reg. CEE n. 93/2454, di seguito d.a. CDC: in particolare, art. 67, art. 68, comma 1, lett. h, artt. 81, 94, 912 bis, 912 quater); dell’Accordo fra la Comunità Europea e la Svizzera e, in particolare, dell’art. 5, comma 1, lett. h), del relativo Protocollo n. 3 (come modificato con Decisione n. 1/96, in data 19.12.1996, del comitato misto CE- Svizzera); per avere ritenuto concedibile alle merci di cui si tratta l’esenzione totale dai diritti doganali, benchè non fosse soddisfatta, secondo gli accertamenti compiuti dalla dogana, la condizione posta dall’art. 5 del citato Protocollo n. 3 all’Accordo CE-Svizzera (di seguito, semplicemente, Prot. n. 3), consistente nella destinazione d’uso al mero recupero della materia prima;

2.1.2.- violazione ed errata applicazione degli artt. 201, 205, 215, 217 e ss. c.d.c.; artt. 81, 90 ter, 94, 912 bis, 912 quater disp. att. c.d.c.; art. 32, Prot. n. 3; per avere ritenuto che i controlli resi necessari dall’esistenza di dubbi circa le condizioni di ammissibilità all’esenzione potevano essere chiariti solo mediante interessamento, ad opera della dogana nazionale, di quella del paese d’origine e di esportazione della merce; laddove la sussistenza della specifica condizione costituita dalla destinazione d’uso della merce importata non potrebbe essere accertata che dall’autorità doganale del paese d’importazione;

2.1.3.- violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 c.c.; artt. 912 bis, 912 quater disp. att. c.d.c.; artt. 115 e 116 c.p.c.; dei principi generali in materia di onere della prova; per avere erroneamente posto a carico dell’amministrazione l’onere di provare la sussistenza dei presupposti per l’applicazione dell’agevolazione richiesta; ignorando, peraltro, le prove documentali offerte ed acquisite agli atti;

2.1.4.- omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione in ordine alla ritenuta insufficienza o inidoneità degli accertamenti e delle prove offerte dal l’amministrazione, a fronte dell’evidente intenzione dell’importatore, espressa in una lettera diretta alla dogana, di destinare almeno parte della merce importata alla vendita, anzichè al mero riutilizzo della materia prima; e in ordine alla ritenuta sufficienza, ai fini dell’esenzione, delle risultanze dei certificati EUR 1 e del contenuto della voce di tariffa doganale 63.09,0000: documenti e classificazione non idonei a provare la sussistenza della condizione ulteriore (destinazione d’uso) richiesta per godere del beneficio; non essendo peraltro desumibile tale condizione dalle modalità d’imballaggio (alla rinfusa), cui il giudicante a quo fa riferimento senza altre spiegazioni.

3.- Decisione.

3.1.- Il ricorso è infondato, per le ragioni di seguito espresse, e deve essere rigettato. Le spese del presente giudizio di cassazione debbono essere integralmente compensate fra le parti per giusti motivi, ravvisati nella specifica difficoltà di soluzione delle questioni controverse, riconducibili anche all’interpretazione di regolamenti comunitari e di pattuizioni internazionali.

4.- Motivi della decisione.

4.1.- La controversia s’incentra – quindi la soluzione di essa dipende – dall’interpretazione di alcune clausole del menzionato Protocollo all’Accordo CE-Svizzera (Prot. n. 3) in materia di esenzione dai dazi doganali per la circolazione, fra il territorio elvetico e quello della Comunità Europea, di talune merci; per quanto qui interessa, gli “articoli usati”, sussumibili nella voce 63.09.0000 (oggetti da rigattiere) della tariffa doganale comunitaria.

E’ opportuno precisare che, essendo inteso tale Accordo a stabilire agevolazioni riguardo a beni che entrano nella Comunità, in deroga alle ordinarie tariffe doganali comunitarie, esso si pone come normativa speciale nei confronti del codice doganale comune (c.d.c.);

dunque prevalente, quando le rispettive clausole non coincidono.

4.2.- Tanto premesso, si deve rigettare il primo motivo di ricorso (par. 2.1.1).

4.2.1.- Sostiene l’amministrazione ricorrente (ricorso, pagg. 8-9) che le merci accompagnate da mod. EUR 1, rilasciato dalla dogana svizzera, “sono considerate di origine del Paese di provenienza e beneficiano, pertanto, del trattamento tariffario a dazio zero”; che tuttavia, trattandosi di articoli usati, il beneficio è subordinato alla condizione – ulteriore rispetto a quelle dell’appartenenza effettiva a tale classificazione merceologica e dell’origine svizzera – che siano utilizzabili soltanto per il recupero della materia prima: condizione essenziale non ricavabile (contrariamente a quanto mostra di ritenere il giudicante a quo) dal certificato EUR 1, esclusivamente “finalizzato alla attestazione della origine della merce e della sua classificazione”, ma accertabile soltanto dalla dogana del paese d’importazione, una volta giunta la merce a destino.

Nella specie, la ditta importatrice non aveva dato prova di tale destinazione d’uso della merce; anzi, rispondendo per iscritto ad una richiesta della direzione regionale delle dogane di Napoli, con lettera 16.2.2004 prodotta in atti, aveva ammesso che “solo dopo la cernita del prodotto” sarebbe stato possibile distinguere il materiale da destinare alla vendita o allo smaltimento da quello riutilizzabile come materia prima: così dando atto che non tutto il materiale importato aveva quest’ultima, esclusiva destinazione.

4.2.2.- Il quesito di diritto posto al termine del motivo – se “l’esenzione daziaria prevista dall’Accordo … spetta agli oggetti da rigattiere – voce doganale 63.09.0000 solo se questi siano destinati esclusivamente al recupero delle materie prime …” – lascia in ombra, quale sottinteso, una parte del tema proposto con la censura in esame giacchè, una volta ammesso, come si deve ammettere, che deve pur sussistere la condizione predetta, residua un interrogativo circa l'(in)idoneità del mod. EUR 1 ad attestare anche questa circostanza, posto che, secondo la commissione regionale, tale documento, nel sistema del Prot. n. 3, certifica “l’origine preferenziale della mercanzia … con diritto ai privilegi daziari di cui si discute”. La risposta a questo interrogativo è di carattere dirimente.

4.2.3.- Il Prot. n. 3, come si evince dalla rubrica, fu stipulato ad un duplice scopo: definire la nozione di “prodotti originari” (cui competono le agevolazioni fissate nell’Accordo) e fissare i “metodi di cooperazione amministrativa” fra le dogane interessate alla circolazione di tali prodotti.

L’art. 2, comma 2, del Prot. n. 3, afferma che “Ai fini dell’applicazione dell’accordo, si considerano prodotti originari della Svizzera: a) i prodotti interamente ottenuti in Svizzera ai sensi dell’art. 5”. Quest’ultimo articolo, poi, elenca quelli che debbono considerarsi prodotti “interamente ottenuti” in Svizzera, fra i quali, alla lett. h), “gli articoli usati, a condizione che siano ivi raccolti e possano servire soltanto al recupero delle materie prime”.

Riassumendo, gli “articoli usati” (tali classificabili in base alla tariffa doganale comunitaria) sono “prodotti originari” svizzeri, circolanti in esenzione daziaria, se: 1. sono raccolti nel territorio della Confederazione Elvetica; 2. possono servire soltanto al recupero delle materie prime. Entrambe queste circostanze sono attestate dal certificato EUR 1.

4.2.4.- L’art. 16, comma 1, del Prot. n. 3, dispone, infatti, che “I prodotti originari beneficiano, all’importazione … nella Comunità, delle disposizioni dell’accordo su presentazione: a) di un certificato di circolazione EUR.1”; il quale è rilasciato, secondo la previsione del successivo art. 17, comma 4, “dalle autorità doganali … della Svizzera se i prodotti in questione possono essere considerati prodotti originari … della Svizzera … e soddisfano gli altri requisiti del presente protocollo”. In altre parole, le autorità doganali elvetiche (per quanto interessa la presente controversia) rilasciano il mod. EUR 1 soltanto dopo avere accertato che si tratta di “prodotti originari” svizzeri e che siano soddisfatte tutte le altre condizioni prescritte dal Prot. n. 3; in materia di articoli usati, non possono rilasciare il mod. EUR 1 prima di avere accertato, fra l’altro, che detti articoli siano stati raccolti in Svizzera e che possano servire soltanto al recupero delle materie prime, in conformità all’art. 5, comma 1, lett. h);

prendendo “tutte le misure necessarie per verificare il carattere originario dei prodotti e l’osservanza degli altri requisiti di cui al presente protocollo. A tale scopo esse hanno facoltà di richiedere qualsiasi documento giustificativo e di procedere a qualsiasi verifica dei conti dell’esportatore o ad ogni altro controllo che ritengano utile” (art. 17, comma 5). A sua volta, “L’esportatore che richiede il rilascio di un certificato di circolazione EUR. 1 deve essere pronto a presentare in qualsiasi momento, su richiesta delle autorità doganali del paese di esportazione in cui viene rilasciato il certificato di circolazione EUR. 1, tutti i documenti atti a comprovare i carattere originario dei prodotti in questione e l’adempimento degli altri obblighi di cui al presente protocollo” (art. 17, comma 3); tali documenti sono indicati, con elenco non tassativo, dal successivo art. 27.

4.2.5.- Risulta da questo complesso di norme che il certificato EUR 1, rilasciato dall’autorità doganale del paese di esportazione dopo avere accertato l’esistenza di tutte le condizioni per godere del beneficio, copre, per così dire, anche la condizione, richiesta solo per gli “articoli usati” o “da rigattiere”, che essi siano destinati esclusivamente al recupero della materia prima. Certo, le autorità doganali del paese di destinazione della merce potrebbero, malgrado ciò, nutrire legittimi dubbi sul carattere “originario” di una determinata partita di merce (compresa, nella nozione di “carattere originario”, la destinazione degli “articoli usati” al mero riutilizzo della materia prima). Come sciogliere simili dubbi è oggetto del secondo motivo di ricorso, sicchè il problema sarà esaminato a suo luogo.

4.2.6.- Per concludere sul punto ora in esame, si deve dichiarare l’infondatezza della censura, atteso che il decisum della sentenza impugnata – essere il certificato EUR 1 rilasciato dalle autorità elvetiche sufficiente a giustificare l’esenzione doganale, in quanto attesta il carattere “originario” della merce sotto ogni profilo, compreso quello della destinazione d’uso – è conforme alla legge; a prescindere dalle specifiche motivazioni adottate, da correggere nei sensi suesposti.

4.3.- Il secondo motivo di ricorso (par. 2.1.2) è ugualmente infondato.

4.3.1.- Al quesito di diritto posto al termine dell’esposizione del motivo – se “l’azione di accertamento dei requisiti e della utilizzazione/destinazione della merce importata, cui la normativa comunitaria colleghi regimi daziari preferenziali, è di competenza delle autorità doganali del Paese ove la merce è presentata in dogana (uffici di destinazione)” – si deve dare risposta negativa.

4.3.2.- Il Prot. n. 3, inteso pure, come premesso, a fissare i metodi di cooperazione amministrativa fra le autorità doganali di partenza e di destinazione, dispone innanzitutto che queste “si prestano reciproca assistenza… nel controllo dell’autenticità dei certificati di circolazione EUR. 1 … e della correttezza delle informazioni riportate in tali documenti” (art. 31, comma 2). Ad ogni modo, il “controllo delle prove dell’origine” (art. 32) – comprensivo, per quanto si è esposto al par. 4.2.3, di quello sull’effettiva destinazione d’uso – può essere svolto dalle autorità doganali dello Stato d’importazione a posteriori, sia “per sondaggio” sia ogniqualvolta “abbiano ragionevole motivo di dubitare dell’autenticità dei documenti, del carattere originario dei prodotti in questione o dell’osservanza degli altri requisiti del presente protocollo” (comma 1); in tale ipotesi, esse “rispediscono alle autorità doganali del paese di esportazione il certificato di circolazione EUR. 1 … indicando, se del caso, i motivi che giustificano un’inchiesta. A corredo della richiesta di controllo, devono essere inviati tutti i documenti e informazioni ottenute che facciano sospettare la presenza di inesattezze nelle informazioni relative alla prova dell’origine” (comma 2); “Il controllo viene effettuato dalle autorità doganali del paese di esportazione. A tal fine, esse hanno la facoltà di richiedere qualsiasi prova e di procedere a qualsiasi controllo dei conti dell’esportatore nonchè a tutte le altre verifiche che ritengano opportune” (comma 3); “I risultati del controllo devono essere comunicati al più presto alle autorità doganali che lo hanno richiesto, indicando chiaramente se i documenti sono autentici, se i prodotti in questione possono essere considerati originari … della Svizzera … e se soddisfano gli altri requisiti del presente protocollo”.

Sol quando all’autorità richiedente non sia pervenuta alcuna risposta, o una risposta soddisfacente, entro dieci mesi (purchè il controllo sia stato richiesto a causa di ragionevoli dubbi, quindi non nel caso di controlli disposti a campione), questa può escludere i prodotti dal trattamento preferenziale (comma 6).

A chiusura del sistema, l’art. 33 dispone che le controversie riguardanti le procedure di controllo, insorte fra autorità doganali e da esse non risolte, come pure i problemi d’interpretazione del Protocollo, siano devoluti all’apposito comitato misto; mentre le controversie (come la presente) fra importatore ed autorità doganale del paese d’importazione restino soggette alla legislazione di questo.

4.3.3.- E’ dunque evidente, in esito all’esame della normativa speciale pattizia, che la dogana di Napoli, nutrendo dubbi sul carattere originario della merce (in ordine alla destinazione d’uso), non aveva il potere di procedere ad accertamenti diretti, ma avrebbe dovuto chiedere il controllo a posteriori del certificato EUR 1 alla dogana svizzera di partenza, come esattamente conclude, anche se con motivazione non sempre pertinente, la sentenza impugnata.

4.3.4.- D’altra parte, già la corte di giustizia europea, su domanda di pronunzia pregiudiziale proposta dalla cour de cassation francese, aveva statuito (con sentenza n. 218 del 12.7.1984, la cui massima è ancora valida nonostante le intervenute modifiche del Protocollo), che l’Accordo fra la Comunità Economica Europea e la Confederazione Elvetica 22 luglio 1972, e in particolare il Protocollo n. 3 allegato a detto Accordo, relativo alla definizione di “prodotti originari” ed ai metodi di collaborazione amministrativa, vanno interpretati nel senso che la valutazione dei fattori rilevanti per determinare l’origine di un prodotto, e pertanto la sua ammissione al regime preferenziale contemplato dall’Accordo, spettano all’amministrazione doganale dello Stato esportatore del prodotto finito; rilevando altresì che il sistema del Protocollo, basato sulla collaborazione fra amministrazioni doganali e sulla fiducia dovuta agli atti da queste provenienti, può funzionare solo qualora l’amministrazione doganale dello Stato importatore accetti le valutazioni effettuate legalmente dalle autorità dello Stato esportatore.

4.4.- Discende in gran parte dalle precedenti considerazioni il giudizio d’infondatezza anche del terzo motivo di ricorso (par.

2.1.3), in materia di onere della prova, essendo incontestabile, da una parte, che la prova dell’esenzione debba essere fornita da colui che la invoca; ma anche, d’altra parte, che il certificato EUR 1 costituisce prova (legale) della pretesa agevolazione anche sotto il profilo della destinazione d’uso della merce, e che, per vincerla efficacemente, sarebbe stato necessario esperire la procedura amministrativa descritta al par. 4.3.2, predisposta ad hoc dalla convenzione.

4.5.- Il quarto motivo (par. 2.1.4) è assorbito dalle precedenti considerazioni, in virtù delle quali – a prescindere dalla difettosa motivazione della sentenza impugnata, il cui decisum peraltro è conforme al diritto (S.U. n. 28054/2008) – la destinazione al mero recupero della materia prima, al fine dell’esenzione dai diritti doganali nell’ipotesi specifica dell’importazione dalla Confederazione Elvetica di “articoli usati”, contemplata dall’apposito Accordo CE-Svizzera e relativo Protocollo n. 3, è attestata dal certificato mod. EUR 1, contestabile dalle autorità doganali del paese d’importazione comunitario solo mediante la speciale procedura prevista dalla citata convenzione, non per accertamento diretto.

4.6.- Le conclusioni sono nel senso indicato al par. 3.1.

5.- Dispositivo.

P.Q.M.

LA CORTE DI CASSAZIONE Rigetta il ricorso e compensa integralmente fra le parti le spese di questo giudizio di cassazione.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della 5^ sezione civile – tributaria, il 10 maggio 2010.

Depositato in Cancelleria il 18 giugno 2010

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