Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14814 del 14/06/2017

Cassazione civile, sez. VI, 14/06/2017, (ud. 16/05/2017, dep.14/06/2017),  n. 14814

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Presidente –

Dott. SAMBITO Maria Giovanna C. – rel. Consigliere –

Dott. VALITUTTI Antonio – Consigliere –

Dott. FERRO Massimo – Consigliere –

Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 29688/2016 proposto da:

C.B.N.D., elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE

DELLE MILIZIE 48, presso lo studio dell’avvocato FRANCESCO CORVASCE,

rappresentata e difesa dall’avvocato MARCO POLITA;

– ricorrente –

contro

C.B.C., AVV. F.F.;

– intimati –

avverso il decreto n. Cron. 446/2016 della CORTE D’APPELLO di ANCONA,

depositato il 02/12/2016;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata del 16/05/2017 dal Consigliere Dott. MARIA GIOVANNA C.

SAMBITO.

Fatto

FATTI DI CAUSA

Con decreto del 2.12.2016, la Corte d’Appello di Ancona, Sezione Minori, ha rigettato il reclamo proposto da C.B.N.D. avverso il provvedimento con cui il Tribunale per i Minorenni delle Marche, fermo restando l’affido al SS, aveva disposto il collocamento della minore C.B.S.N. (classe (OMISSIS)), presso una coppia individuata dallo stesso SS. Per la cassazione del decreto, ricorre C.B.N.D., con cui deduce la violazione dell’art. 333 c.c., ed omesso esame di un fatto decisivo. La ricorrente ha depositato memoria.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Il collegio ha autorizzato come da decreto del Primo Presidente in data 14 settembre 2016, la redazione della motivazione in forma sintetica.

2. Il ricorso è inammissibile. Va, infatti, ribadito che i provvedimenti modificativi della potestà dei genitori, resi dal giudice minorile ai sensi dell’art. 333 c.c., configurano espressione di giurisdizione volontaria non contenziosa, perchè non risolvono conflitti fra diritti posti su un piano paritario, ma sono preordinati alla esigenza prioritaria della tutela degli interessi dei figli, sono soggetti alle regole generali del rito camerale, e non sono idonei ad acquistare autorità di giudicato, nemmeno rebus sic stantibus, in quanto sono modificabili e revocabili non solo ex nunc, per nuovi elementi sopravvenuti, ma anche ex tunc, per un riesame (di merito o di legittimità) delle originarie risultanze. Pertanto, essi esulano dalla previsione dell’art. 111 Cost. e non sono impugnabili con ricorso straordinario per cassazione (Cass. 17/06/2009 n. 14091; 14/05/2010 n. 11756; 04/04/2011 n. 7609).

3. Le spese restano a carico della ricorrente, e non trova applicazione del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, trattandosi di processo esente.

PQM

Dichiara inammissibile il ricorso.

Motivazione semplificata.

Così deciso in Roma, il 16 maggio 2017.

Depositato in Cancelleria il 14 giugno 2017

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