Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14814 del 10/07/2020

Cassazione civile sez. lav., 10/07/2020, (ud. 11/02/2020, dep. 10/07/2020), n.14814

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NAPOLETANO Giuseppe – Presidente –

Dott. TRIA Lucia – Consigliere –

Dott. DI PAOLANTONIO Annalisa – Consigliere –

Dott. TRICOMI Irene – Consigliere –

Dott. SPENA Francesca – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 15859-2018 proposto da:

S.A., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA GERMANICO

172, presso lo studio dell’avvocato SERGIO GALLEANO, che lo

rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del legale rappresentante pro

tempore, rappresentata e difesa ex lege dall’AVVOCATURA GENERALE

DELLO STATO, presso i cui Uffici domicilia in ROMA, alla VIA DEI

PORTOGHESI N. 12;

– resistente con mandato –

avverso la sentenza n. 737/2017 del TRIBUNALE di SALERNO, depositata

il 08/03/2017 R.G.N. 8047/2015;

avverso l’ORDINANZA della CORTE DI APPELLO di SALERNO, depositata il

26/03/2018 R.G.N. 716/2017;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

11/02/2020 dal Consigliere Dott. FRANCESCA SPENA;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

VISONA’ STEFANO, che ha concluso per il rigetto del ricorso;

udito l’Avvocato SERGIO GALLEANO;

udito l’Avvocato LORENZA VIGNATO.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. La Corte d’Appello di Salerno con ordinanza del 26.3.2018 dichiarava inammissibile – ex art. 348 bis c.p.c. – l’appello proposto da S.A. – dipendente della AGENZIE DELLE ENTRATE con qualifica di funzionario – avverso la sentenza del Tribunale di Salerno in data 8 marzo 2017 n. 737, che aveva respinto le domande dal medesimo proposte avverso la revoca in data 25 marzo 2015 dell’incarico dirigenziale ricoperto dall’1 luglio 2010, disposta in esecuzione della sentenza della Corte Costituzionale n. 37/2015.

2. Il Tribunale esponeva che l’incarico dirigenziale era stato conferito ai sensi dell’art. 24 del Regolamento di amministrazione della Agenzia delle Entrate, che consentiva di stipulare contratti a termine con funzionari della Terza area per coprire posizioni dirigenziali vacanti nelle more delle procedure concorsuali per la copertura del posto, previsione poi recepita dal D.L. n. 16 del 2012, art. 8, comma 24.

3. Osserva va che a seguito della dichiarazione di incostituzionalità della predetta norma di legge – e delle norme che ne avevano prorogato l’efficacia (D.L. n. 150 del 2013, art. 1, comma 14 e D.L. n. 192 del 2014, art. 1, comma 8) – la revoca dell’incarico dirigenziale era legittima.

4. L’espletamento di fatto delle mansioni dirigenziali da parte del funzionario era riconducibile alla ipotesi della assegnazione illegittima di un incarico superiore, di cui al D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 52 che comportava il diritto del dipendente a percepire il relativo trattamento retributivo, come nella specie incontestatamente avvenuto e non anche alla definitiva assegnazione dell’incarico.

5. Era infondata anche la richiesta volta al mantenimento dell’incarico fino alla scadenza originariamente prevista, in quanto la revoca dell’incarico a seguito della dichiarazione di incostituzionalità era non solo legittima ma anche doverosa. Ciò escludeva qualsiasi responsabilità del datore di lavoro.

6. Era, altresì, escluso l’obbligo di pagamento della indennità sostituiva del preavviso, che aveva per presupposto la esistenza tra le parti di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato cessato per volontà di una di esse: nella fattispecie di causa il rapporto di lavoro subordinato in essere con la amministrazione era proseguito senza soluzione di continuità.

7. Inoltre il ricorrente rivendicava la costituzione del rapporto dirigenziale o, in subordine, il risarcimento del danno – ai sensi del D.Lgs. n. 368 del 2001, art. 5, comma 4 bis.

8. Il richiamo alla disciplina del contratto a termine non era tuttavia pertinente. Nella disciplina del lavoro pubblico contrattualizzato l’incarico dirigenziale era per sua natura temporaneo, anche per i dirigenti di ruoto; pertanto la successione dei contratti per il conferimento di incarichi dirigenziali non configurava un abuso del contratto a termine.

9. I funzionari della Agenzia delle Entrate, revocato l’incarico dirigenziale temporaneamente ricoperto, non avevano cessato il rapporto di lavoro ma erano tornati a lavorare nelle proprie funzioni; non si trattava di rapporto di lavoro a termine ma di incarico provvisorio, che non modificava la struttura a tempo indeterminato del rapporto di lavoro.

10. Veniva meno, pertanto, il fondamento di qualsiasi pretesa risarcitoria, mancando il presupposto, dedotto dal ricorrente, dell’abuso del contratto a termine.

11. Ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza del Tribunale S.A., articolato in sette motivi; la AGENZIA DELLE ENTRATE si è costituita con atto del 6 febbraio 2020 ai soli fini della partecipazione alla discussione orale. Il ricorrente ha depositato memoria.

12. Il PM ha chiesto il rigetto del ricorso.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo il ricorrente ha denunciato violazione della direttiva 1999/70/CE, anche in connessione con il D.Lgs. n. 165 del 2001, artt. 16 e 52 censurando la sentenza per avere ritenuto inapplicabile la disciplina del contratto a termine e per avere ricondotto la vicenda di causa alla fattispecie dell’esercizio illegittimo di mansioni superiori.

2. Ha dedotto che gli incarichi erano stati conferiti ai sensi del D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 19 – (disposizione richiamata nei contratti individuali di lavoro ed utilizzata nel D.L. n. 16 del 2012, art. 8, comma 24). Il conferimento di mansioni superiori, invece, si inseriva nel rapporto in corso attraverso un ordine di servizio, senza richiedere la stipula di un nuovo contratto.

3. Ha invocato a sostegno dell’inquadramento della vicenda nella fattispecie della abusiva reiterazione di contratti a termine il punto 4.2 della sentenza Corte Costituzionalen. 37/2015 e la ordinanza di questa Corte 11 settembre 2017 n. 21077, resa in sede di regolamento di competenza.

4. Ha altresì chiesto di rimettere alla Corte di Giustizia UE la questione pregiudiziale della applicabilità alla fattispecie di causa della direttiva 1999/70/CE.

5. Con il secondo motivo il ricorrente ha denunciato violazione della clausola 5 della direttiva 1999/70/CE in connessione con il D.Lgs. n. 368 del 2001, art. 5, comma 4 bis (poi D.Lgs. n. 81 del 2015, art. 19).

6. Con il motivo si critica, il principio di inconfigurabilità nel pubblico impiego privatizzato della conversione, del rapporto a termine illegittimo in rapporto a tempo indeterminato, confermato dalle Sezioni Unite di questa Corte nella sentenza n. 5072/2016.

7. Si evidenzia che il nostro ordinamento ha conosciuto plurimi provvedimenti di stabilizzazione e che, comunque, l’accesso al posto di lavoro a tempo determinato era avvenuto a seguito di selezioni effettuate pubblicamente ed aperte a tutti i funzionari. Richiamata la pronuncia della Corte Costituzionale n. 187/2016 – secondo cui la stabilizzazione operata nel settore scolastico dalla L. n. 107 del 2015 costituisce misura idonea a riparare all’abuso del contratto a termine – si assume ricorrere nella fattispecie di causa la medesima esigenza ripristinatoria.

8. Con il terzo motivo si deduce violazione del D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 36 sotto il profilo del risarcimento del danno.

9. Il ricorrente ha esposto di avere specificamente allegato il danno ulteriore rispetto a quello forfettizzato, secondo il principio enunciato dalle Sezioni Unite di questa Corte con sentenza n. 5072/2016. In particolare, il fatto che la Agenzia delle Entrate per oltre quindici anni non avesse espletato alcun concorso per la copertura delle posizioni dirigenziali vacanti lo aveva privato delle chanches di essere assunto nel ruolo dirigenziale; si trattava di elevata probabilità, posto che l’unico concorso indetto nell’anno 2010, ancora sub iudice, considerava tra i titoli, con un peso notevole, il periodo di svolgimento delle mansioni di dirigente. Ha altresì allegato di avere subito un danno da dequalificazione a seguito della revoca dell’incarico dirigenziale.

10. Si aggiunge che tale danno sarebbe configurabile, ai sensi del D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 36 indipendentemente dalla applicabilità della direttiva sul contratto a termine, trattandosi di contratti flessibili che trovavano la loro ragione nell’espletamento dei concorsi. Doveva pertanto applicarsi la L. n. 183 del 2010, art. 32 – nella misura massima prevista – oltre al danno ulteriore.

11. I tre motivi, che possono essere esaminati congiuntamente per la loro connessione sono infondati.

12. Essi muovono dall’assunto che il conferimento dell’incarico dirigenziale ai funzionari della Agenzia delle Entrate – originariamente previsto dall’art. 24 del regolamento di organizzazione e successivamente dal D.L. 2 marzo 2012, n. 16, art. 8, comma 24, avvenga attraverso la instaurazione di un rapporto di lavoro subordinato a termine per l’esercizio delle funzioni dirigenziali.

13. In proposito occorre ricordare che:

– il D.Lgs. 30 luglio 1999 n. 300, che istituiva le Agenzie fiscali, all’art. 71 stabiliva che il regolamento di amministrazione di ciascuna Agenzia fiscale determinasse le regole di accesso alla dirigenza;

– l’art. 24 del regolamento di amministrazione della Agenzia delle Entrate consentiva alla Agenzia, sia all’atto del proprio avvio (comma 1) che in caso di vacanze sopravvenute e per inderogabili esigenze di funzionamento (comma 2), la copertura provvisoria delle posizioni dirigenziali vacanti – (previa specifica valutazione dell’idoneità degli aspiranti) – mediante la stipula di “contratti individuali di lavoro a termine con propri funzionari”, con l’attribuzione dello stesso trattamento economico dei dirigenti. Tale facoltà era prevista fino all’attuazione delle procedure di accesso alla dirigenza e, comunque, fino ad un termine finale predeterminato. Questo termine finale è stato di volta in volta prorogato, da ultimo “al 31 maggio 2012”.

– a seguito delle reiterate proroghe del termine, la giurisprudenza amministrativa – in particolare il TAR Lazio, Roma con sentenza 1 agosto 2011, n. 6884 – annullava la delibera del Comitato di gestione dell’Agenzia delle Entrate con la quale si disponeva la proroga del termine finale, nella fattispecie esaminata fino al 31 dicembre 2010. Il TAR considerava la previsione dell’art. 24 del regolamento in contrasto con la disciplina generale di cui al D.Lgs. n. 165 del 2001, artt. 19 e 52 in quanto consentiva l’affidamento di incarichi dirigenziali a funzionari privi della qualifica dirigenziale in assenza dei due presupposti della straordinarietà e della temporaneità richiesti dall’istituto della reggenza.

– nelle more del procedimento d’appello avverso la sentenza sopra richiamata il legislatore – con il D.L. 2 marzo 2012, n. 16, art. 8, comma 24, conv. in L. 26 aprile 2012, n. 44 – nell’autorizzare le Agenzie fiscali ad espletare le procedure concorsuali per la copertura delle posizioni dirigenziali vacanti, da completarsi entro il 31 dicembre 2013 – faceva salvi i contratti stipulati in passato tra le Agenzie ed i propri funzionari. Inoltre consentiva ulteriormente alle Agenzie di attribuire incarichi dirigenziali ai propri funzionari nelle more dell’espletamento delle procedure di concorso, mediante la stipula di contratti di lavoro a tempo determinato, con durata fissata fino alla copertura del posto vacante.

– il termine del 31 dicembre 2013 fissato dal suddetto decreto legge è stato prorogato due volte: dapprima al 31 dicembre 2014 (D.L. 30 dicembre 2013 n. 150, convertito in L. 27 febbraio 2014, n. 15, art. 1 comma 14) poi al 30 giugno 2015 (D.L. 31 dicembre 2014, n. 192 convertito in L. 27 febbraio 2015, n. 11, art. 1 comma 8) pur aggiungendosi negli interventi di proroga che non era consentito il conferimento di nuovi incarichi oltre il limite complessivo di quelli attribuiti alla data del 31 dicembre 2013.

– il Consiglio di Stato, giudice d’appello avverso la pronuncia del TAR che annullava l’art. 24 del regolamento di organizzazione (nonchè avverso due ulteriori sentenze vertenti sulla medesima questione), rimetteva alla Corte Costituzionale la questione di legittimità della disposizione del D.L. n. 16 del 2012, art. 8, comma 24. Il giudice delle leggi dichiarava illegittime per contrasto con gli artt. 3,51 e 97 Cost. tanto la norma censurata che le disposizioni di proroga sopra citate (sentenza della Corte Costituzionale 17 marzo 2015, n. 37).

– all’esito della dichiarazione di incostituzionalità il Consiglio di Stato confermava la pronuncia di annullamento dell’art. 24 del regolamento di organizzazione (C.d.S., sentenza 06 ottobre 2015 n. 4641).

14. La premessa da conto della caducazione – all’esito del percorso sopra in sintesi delineato – delle norme, tanto di regolamento che di legge, poste a fondamento dell’esercizio delle funzioni dirigenziali da parte dei funzionari della Agenzia delle Entrate, quale l’odierno ricorrente.

15. La questione sulla quale questa Corte è ora chiamata a pronunciarsi consiste nello stabilire:

– se tra le parti di causa sia intercorso un rapporto di lavoro subordinato a termine con mansioni dirigenziali (illegittimo, per quanto sopra esposto);

– o, piuttosto, se il conferimento dell’incarico dirigenziale sia avvenuto non già in forza di una (nuova) assunzione a termine come dirigente ma come incarico accessorio al rapporto non- dirigenziale, già in corso tra le parti a tempo indeterminato.

16. La ratio dubitandi deriva dalla lettera tanto del regolamento di organizzazione della AGENZIA DELLE ENTRATE, art. 24, che del D.L. 2 marzo 2012, n. 16, art. 8, comma 24 (come vigente prima della dichiarazione di incostituzionalità) laddove dispongono la stipula di “di contratti individuali di lavoro a termine” (così il regolamento di amministrazione, art. 24) ovvero di “contratti di lavoro a tempo determinato” (così il D.L. n. 16 del 2012, art. 8).

17. Va al riguardo evidenziato come sotto questo profilo l’istituto sia nato con una connotazione distinta rispetto all’ipotesi della reggenza da parte di un funzionario di un ufficio dirigenziale temporaneamente vacante, fattispecie che non prevedevi nè la stipula di un contratto individuale di lavoro nè il riconoscimento al funzionario-reggente del medesimo trattamento economico dei dirigenti di ruolo.

18. Di qui la tesi di parte ricorrente secondo cui si tratterebbe di una particolare vicenda di assunzione come dirigenti – con rapporto di lavoro subordinato a termine – di soggetti estranei ai ruoli dirigenziali della amministrazione, ipotesi riconducibile alla fattispecie generale di cui al D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 19, comma 6.

19. Tale tesi non può essere condivisa alla luce della analisi complessiva del testo e della ratio delle disposizioni.

20. L’art. 24 del regolamento di organizzazione della AGENZIA DELLE ENTRATE non prevedeva la stipula di un contratto di lavoro subordinato “dirigenziale” ma, piuttosto l’investitura dei propri “funzionari” a ricoprire provvisoriamente l’incarico (art. 24, comma 1 del regolamento). Coerentemente con tale impostazione non era prevista la collocazione del funzionario, per il periodo di durata dell’incarico, in aspettativa senza assegni, come invece disposto dal D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 19, comma 6, in caso di stipula di un rapporto di lavoro dirigenziale con un soggetto non appartenente ai ruoli dirigenziali delle pubbliche amministrazioni.

21. Il conferimento dell’incarico è avvenuto, in sostanza, con le medesime modalità con le quali viene conferito l’incarico al dirigente di ruolo, sul presupposto di un rapporto di lavoro subordinato già esistente ed in esecuzione di quest’ultimo (e non con la creazione di un nuovo rapporto di lavoro).

22. La stessa giurisprudenza amministrativa (TAR sent. n. 6884/2011; Cds. sent. n. 4641/2015 citate) ha ricondotto la fattispecie di cui all’art. 24 del regolamento di organizzazione della AGENZIA DELLE ENTRATE alla ipotesi della assegnazione di mansioni superiori e della reggenza e non già alla costituzione di un rapporto di lavoro subordinato dirigenziale a termine, D.Lgs. n. 165 del 2001, ex art. 19, comma 6.

23. Analogamente il D.L. n. 16 del 2012, art. 8, comma 24, prevedeva testualmente: che la stipula del contratto di lavoro a tempo determinato da parte della Agenzia delle Entrate era strumentale ad “attribuire incarichi dirigenziali a propri funzionari” (e non a costituire nuovi rapporti di lavoro dirigenziale a termine); che era riconosciuto lo stesso trattamento economico dei dirigenti “ai funzionari cui è conferito l’incarico” (l’incarico di natura dirigenziale era dunque abbinato alla qualifica di funzionario).

24. Anche la Corte Costituzionale nel dichiarare la norma costituzionalmente illegittima ha affermato che essa aveva contribuito “all’indefinito protrarsi nel tempo di un’assegnazione asseritamente temporanea di mansioni superiori” (punto 4.5 sentenza n. 37/2015).

25. La qualificazione della vicenda di causa come illegittimo conferimento di incarichi dirigenziali a funzionari non è contraddetta, diversamente da quanto assume l’odierno ricorrente, dalla ordinanza di questa Corte, sez. VI, 11 settembre 2017 n. 21077. Ivi la Corte, chiamata a regolare la competenza in un giudizio nel quale vari funzionari delle agenzie fiscali incaricati di svolgere funzioni dirigenziali avevano denunciato, come nell’odierna vicenda, il ricorrere di una successione abusiva di contratti a termine, ha dato rilievo nella sua decisione al petitum sostanziale senza esprimersi, in ragione dei limiti del suo giudizio, sul fondamento della domanda.

26. Devono conclusivamente rigettarsi i primi tre motivi di ricorso per la infondatezza del loro presupposto ovvero la avvenuta stipula di un contratto di lavoro dirigenziale a termine, ribadendosi che tra le parti è intercorso un unico rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, con qualifica di funzionario. Da tale interpretazione della normativa interna deriva la manifesta infondatezza della istanza di rinvio pregiudiziale al giudice dell’Unione della questione di compatibilità delle disposizioni in esame con la direttiva sul contratto a termine.

27. Con il quarto motivo si impugna la sentenza del Tribunale per violazione dell’art. 1218 c.c., in connessione con il D.Lgs. n. 368 del 2001, art. 1 (ora D.Lgs. n. 81 del 2015, art. 19).

28. In via gradata, si evidenzia che i funzionari della Agenzia delle Entrate si trovavano al momento della revoca in una situazione di proroga dell’incarico sino all’esito delle procedure concorsuali per la assunzione dei dirigenti e che, pertanto, era loro dovuta la differenza tra gli emolumenti percepiti e quelli che sarebbero spettati in caso di naturale scadenza del rapporto di lavoro dirigenziale. Si assume che a seguito della sentenza della Corte Costituzionale pur essendo impedita la costituzione di nuovi rapporti di lavoro dirigenziale rimanevano validi ed efficaci gli impegni già assunti.

29. Si osserva che, in ogni caso, la nullità del contratto era riconducibile esclusivamente alla AGENZIA DELLE ENTRATE, per non avere bandito i concorsi nonchè per essersi avvalsa dei rapporti a termine anche in pendenza della questione di costituzionalità; si assume, pertanto, che la dichiarazione di incostituzionalità non costituiva un fatto imprevisto, tale da liberare la amministrazione dall’obbligo di risarcire il danno conseguente alla anticipata risoluzione degli incarichi.

30. Il motivo è infondato.

31. All’esito dell’annullamento del regolamento di amministrazione, definitivamente confermato dal Consiglio di Stato e della dichiarazione di incostituzionalità del D.L. n. 16 del 2012, art. 8 correttamente la amministrazione ha disposto la cessazione dell’incarico, non ricorrendo una fattispecie di revoca ma di legittimo rifiuto a dare ulteriore esecuzione ad un rapporto nullo.

32. La giurisprudenza di questa Corte, infatti, è ormai consolidata nell’affermare che la natura privatistica degli atti di gestione dei rapporti di lavoro di cui al D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 2, non consente alle Pubbliche Amministrazioni di esercitare il potere di autotutela, che presuppone la natura amministrativa del provvedimento e l’esercizio di poteri autoritativi; è stato, però, aggiunto che, qualora l’atto adottato risulti in contrasto con norma imperativa, l’ente pubblico, che è tenuto a conformare la propria condotta alla legge, nel rispetto dei principi sanciti dall’art. 97 Cost., ben può sottrarsi unilateralmente all’adempimento delle obbligazioni che trovano titolo nell’atto illegittimo ed in tal caso, al di là dello strumento formalmente utilizzato e dell’autoqualificazione, la condotta della P.A. è equiparabile a quella del contraente che non osservi il contratto stipulato, ritenendolo inefficace perchè affetto da nullità (ex aliis Cass. 23/10/2017, n. 25018; Cass. 26.2.2016 n. 3826; Cass. 1.10.2015 n. 19626; Cass. 8.4.2010 n. 8328; Cass. 24.10.2008 n. 25761 quest’ultima in tema di revoca di inquadramento illegittimamente attribuito).

33. Nè può configurarsi una responsabilità della pubblica amministrazione, che ha agito in forza di una disposizione regolamentare fatta salva con norma di legge (D.L. n. 16 del 2012, art. 8, comma 24), per l’epoca anteriore alla dichiarazione di incostituzionalità della stessa norma di legge. Invero l’efficacia retroattiva delle sentenze dichiarative dell’illegittimità costituzionale di una norma se comporta che tali pronunce abbiano effetto anche in ordine ai rapporti di lavoro svoltisi precedentemente – (eccettuati quelli definiti con sentenza passata in giudicato e le situazioni comunque definitivamente esaurite) – non vale a far ritenere illecito il comportamento realizzato, anteriormente alla sentenza di incostituzionalità, conformemente alla norma successivamente dichiarata illegittima, non potendo detto comportamento ritenersi caratterizzato da dolo o colpa (per tutte cfr. Cassazione civile sez. lav., 07.10.2015, n. 20100).

34.Con il quinto motivo il ricorrente lamenta violazione degli artt. 1218 e 2118 c.c. sotto il profilo del diritto al preavviso, assumendo che la risoluzione non poteva avvenire che nel rispetto del termine di preavviso, non potendo porsi a carico del lavoratore le conseguenze di una situazione di illegittimità determinata dal datore di lavoro.

35. Il motivo è infondato.

36. Correttamente la sentenza impugnata ha evidenziato che un diritto al preavviso può sussistere in caso di risoluzione unilaterale di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato laddove nella fattispecie di causa l’unico rapporto di lavoro subordinato in essere, per quanto sopra si è argomentato, non è mai stato interrotto e l’incarico a termine è cessato in ragione della sua nullità.

37. Con il sesto motivo si deduce violazione dell’art. 112 c.p.c. per non essersi la Corte d’appello pronunciata, con l’ordinanza ex art. 384 bis c.p.c., sulle domande risarcitorie svolte nel ricorso originario, reiterate in appello.

38. Il motivo è inammissibile.

39. Le Sezioni Unite di questa Corte, con sentenza 02/02/2016, n. 1914 pur riconoscendo l’impugnabilità ex art. 111 Cost. dell’ordinanza resa ai sensi degli artt. 348 bis e ter c.p.c. per vizi propri, consistenti in violazione della normativa processuale, hanno precisato che non tutti gli errores in procedendo astrattamente ipotizzagli con riferimento ad una decisione giurisdizionale sono compatibili con la peculiare disciplina introdotta dagli artt. 348 bis e ter citati e che, d’altro canto, non sempre avverso tali errori il ricorso straordinario si rivela l’unico rimedio esperibile.

40. Per quanto qui rilevante, si è osservato che nell’ipotesi di ordinanza ai sensi dell’art. 348 ter c.p.c., in cui non è possibile una pronuncia di inammissibilità dell’impugnazione per mancanza di ragionevole probabilità di accoglimento se non in relazione a tutti i motivi d’appello (ed a tutti gli appelli proposti avverso la medesima sentenza), non risulta neppure configurabile una omessa pronuncia riguardo a singoli motivi di appello, potendo eventualmente porsi (nei limiti e nei termini in cui sia consentito dalla legislazione vigente) soltanto un problema di motivazione della decisione – necessariamente complessiva – assunta.

41. Nella specie, dunque, la dedotta violazione procedurale non è neppure astrattamente ipotizzabile.

42. Con il settimo motivo si impugna la sentenza d’appello per violazione dell’art. 342 c.p.c., censurando l’ordinanza della Corte territoriale per avere ritenuto l’appello inammissibile sul rilievo che non erano state indicate le modifiche da apportare alla sentenza di primo grado.

43. Il motivo è inammissibile.

44. Giova puntualizzare che la ordinanza ex art. 348 ter c.p.c. non può essere pronunciata – ai sensi del comma 1 della medesima norma – se non “fuori dei casi in cui deve essere dichiarata con sentenza l’inammissibilità o l’improcedibilità dell’appello” sicchè laddove con T ordinanza venga dichiarata la inammissibilità dell’appello essa si qualifica, nella sostanza e nonostante le forme adottate, come sentenza di carattere processuale, impugnabfle con ricorso ordinario in cassazione (si veda Cass. SU. n. 1914/2016 citata).

45. Nella fattispecie di causa, tuttavia, la Corte territoriale non ha dichiarato inammissibile l’appello per difetto di specificità ma per mancanza di una ragionevole probabilità di essere accolto; in sostanza la affermazione, in apertura della ordinanza, che la impugnazione dell’appellante era “al limite della ammissibilità”, è rimasta un obiter dictum, privo di ogni rilievo nel successivo sviluppo motivazionale.

46. Il ricorso deve essere conclusivamente respinto.

47. Le spese di causa, liquidate nel dispositivo con riferimento alla sola attività di discussione orale della causa, seguono la soccombenza.

48. Trattandosi di giudizio instaurato successivamente al 30 gennaio 2013 sussistono le condizioni pec dare atto – ai sensi della L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17 (che ha aggiunto il comma 1 quater al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13) – della sussistenza dei presupposti processuali dell’obbligo di versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per la impugnazione integralmente rigettata, se dovuto.

PQM

La Corte rigetta il ricorso.

Condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese, che liquida in Euro 1.500 per compensi professionali, oltre spese prenotate a debito.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis se dovuto.

Così deciso in Roma, il 11 febbraio 2020.

Depositato in Cancelleria il 10 luglio 2020

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA