Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14813 del 30/06/2014


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Civile Sent. Sez. 2 Num. 14813 Anno 2014
Presidente: TRIOLA ROBERTO MICHELE
Relatore: GIUSTI ALBERTO

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
BARBOGLIO Flavio, BARBOGLIO Luca, FRANZOSI Luigia, GHIRALDI
-Avv. Francesco, quest’ultimo

in re propria

e rappresentante e

difensore, in forza di procura speciale a margine del ricorso,
dei primi tre litisconsorti, con domicilio eletto presso lo
studio dell’Avv. Simona Rinaldi Gallicani in Roma, via Baldo
degli Ubaldi, n. 66;
– ricorrenti contro
GAROLFI Emilio Giuseppe, rappresentato e difeso, in forza di
procura speciale in calce controricorso, dagli Avv. Diego Cinguetti e Giorgio Gelera, con domicilio eletto presso lo studio
di quest’ultimo in Roma, via Germanico, n. 107;

Data pubblicazione: 30/06/2014

- controri corrente e nei confronti di
PALA Margherita;

– intimata –

del l ° ottobre 2007.

Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 23 aprile 2014 dal Consigliere relatore Dott. Alberto
Giusti;
udito l’Avv. Giorgio Gelera;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Maurizio Velardi, il quale ha concluso
per l’inammissibilità, e in subordine per il rigetto del ricorso.

Ritenuto in fatto
1. – Con atto notificato in data 11 gennaio 1992 Domenico
Barboglio convenne in giudizio avanti al Tribunale di Cremona
Margherita Pala ed Emilio Garolfi, esponendo che il 19 giugno
1980 Maria Rosa Barboglio aveva redatto in Svizzera, avanti al
notaio Pettenazzi, testamento con il quale aveva disposto di
ogni sua sostanza, istituendo propri eredi i convenuti; che la
testatrice era deceduta presso l’Ospedale di Cremona il 16
settembre 1989; che il testamento de quo doveva essere annullato per difetto, in capo alla testatrice, della capacità di
intendere e di volere; che, infatti, questa, nell’anno 1978,

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avverso la sentenza della Corte d’appello di Brescia n. 789

era stata ricoverata presso l’Ospedale Cardarelli di Napoli
per ictus cerebrale con emiplegia destra e afasia ed era stata
dimessa con diagnosi di arteriosclerosi pluridistrettuale a
prevalente localizzazione cerebrovascolare, con recente

ictus

ferenza diabetica e, dopo la dimissione, aveva subito un graduale ma inesorabile peggioramento sì da far apparire impensabile che fosse in grado di amministrare se stessa ed i propri
beni; che nel prosieguo la situazione era peggiorata in relazione al ripetersi di episodi di insufficienza cerebrovascolare ed essendovi stato un ulteriore ricovero presso l’Ospizio
geriatrico di Casalbuttano.
Costituendosi in giudizio, i convenuti resistettero alla
domanda attorea.
Il processo venne proseguito da Flavio e Luca Barboglio e
da Teresa Franzosi, eredi dell’attore, deceduto nel corso
dell’anno 1995.
Con sentenza n. 405 del 23 giugno 2004, il giudice onorario aggregato del Tribunale di Cremona pronunciò
l’annullamento del testamento.
2. – In accoglimento dell’appello proposto da Margherita
Pala ed Emilio Giuseppe Garolfi, la Corte d’appello di Brescia, con sentenza resa pubblica mediante deposito in cancelleria il l ° ottobre 2007, ha dichiarato la nullità della sentenza, ha respinto le domande avanzate dall’attore e prosegui-

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ischemico cerebrale; che la stessa era ipertesa con grave sof-

te dai suoi eredi e ha condannato i Barboglio e la Franzosi,
in solido, a rimborsare alla Pala e al Garolfi le spese di entrambi i gradi.
La nullità della sentenza di primo grado è stata dichiara-

tra tra quelli contemplati dall’art. l, comma l, della legge
1997, n. 276 (Disposizioni per la definizione del contenzioso
civile pendente: nomina di giudici onorari aggregati e istituzione delle sezioni stralcio nei tribunali ordinari) per i
quali era possibile la trattazione da parte della sezione
stralcio, trattandosi di una causa di impugnazione del testamento per la quale il tribunale è chiamato a giudicare in composizione collegiale.
La Corte d’appello ha quindi condiviso le conclusioni rassegnate dal consulente tecnico nominato in primo grado (il
dott. Pedretti), il quale aveva rilevato come non risultassero, a carico della testatrice, episodi di tipo confusionale o
segni di deterioramento mentale tali da nuocere alla capacità
di intendere e di volere, non essendo mai stato segnalato un
decadimento demenziale; ed ha sottolineato che siffatte conclusioni, oltre a non essere contraddette da differenti concrete risultanze, sono state confermate dalle valutazioni effettuate dal dott. Spinogatti, incaricato dal giudice onorario
aggregato in sede di rinnovazione della consulenza tecnica.

ta dalla Corte d’appello sul rilievo che il processo non rien-

La Corte ha infine dichiarato l’inammissibilità della vocatio in ius in appello dell’Avv. Francesco Ghiraldi, procuratore degli appellati, sia per l’estraneità del predetto al
giudizio di primo grado, sia perché la stessa vocatio non è

3. – Per la cassazione della sentenza della Corte
d’appello Flavio Barboglio, Luca Barboglio, Luigia Franzosi e
l’Avv. Francesco Ghiraldi hanno proposto ricorso, con atto notificato il 7 novembre 2008, sulla base di due motivi.
Emilio Giuseppe Garolfi ha resistito con controricorso,
mentre l’altra intimata – Margherita Pala – non ha svolto attività difensiva in questa sede.
In prossimità dell’udienza i ricorrenti hanno depositato
una memoria illustrativa.
Considerato in diritto
1. – Il primo motivo denuncia violazione degli artt. 61,
112, 115, 132, n. 4, 157, 195, 329, 346 cod. proc. civ. ed
art. 2697 cod. civ. per omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto e/o un punto decisivo del giudizio, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 5), cod.
proc. civ.
Il secondo mezzo denuncia, a sua volta, violazione
dell’art. 92 cod. proc. civ., in relazione all’art. 1 della
legge costituzionale n. 2 del 1999 ed all’art. 111 Cost., in
riferimento all’art. 360, primo comma, n. 5), cod. proc. civ.

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sorretta da motivi e non è correlata ad alcuna domanda.

2. – Entrambi i motivi sono inammissibili.
Va premesso che nella specie risulta ratione temporis applicabile il disposto dell’art. 366-bis cod. proc. civ., introdotto, con decorrenza dal 2 marzo 2006, dall’art. 6 del

luglio 2009 dall’art. 47 della legge 18 giugno 2009, n. 69, ma
applicabile ai ricorsi proposti avverso le sentenze pubblicate
tra il 3 marzo 2006 e il 4 luglio 2009 (cfr. art. 58, coma 5,
della legge n. 69 del 2009) (nella specie la sentenza impugnata è stata pubblicata mediante deposito in cancelleria in data
l ° ottobre 2007).
Nessuno dei due motivi – con cui vengono prospettati anche
vizi di violazione e falsa applicazione di legge – è corredato
dalla conclusiva formulazione di un quesito di diritto che individui tanto il principio di diritto che è alla base del
provvedimento impugnato, quanto, correlativamente, il principio di diritto, diverso dal precedente, la cui auspicata applicazione ad opera della Corte possa condurre ad una decisione di segno inverso rispetto a quella impugnata.
Del pari inammissibili sono i due motivi là dove prospettano pretesi vizi di motivazione della sentenza impugnata. I
motivi sono infatti del tutto carenti di un momento di sintesi, omologo al quesito di diritto, che valga a circoscrivere
puntualmente i limiti della censura proposta a norma dell’art.

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d.gs. 2 febbraio 2006, n. 40, e abrogato con decorrenza dal 4

360, n. 5, cod. proc. civ. (Cass., Sez. Un., 18 ottobre 2012,
n. 17838).
Alla stregua della letterale formulazione del citato art.
366-bis cod. proc. civ., invero, questa Corte è ferma nel ri-

sto dall’art. 360, n. 5, cod. proc. civ., allorché, cioè, il
ricorrente denunci la sentenza impugnata lamentando un vizio
della motivazione, l’illustrazione di ciascun motivo deve contenere, a pena di inammissibilità, la chiara indicazione del
fatto controverso in relazione al quale la motivazione si assume omessa o contraddittoria, e le ragioni per le quali la
dedotta insufficienza della motivazione la renda inidonea a
giustificare la decisione (Cass., Sez. Un., 18 ottobre 2012,
n. 17838).
Ciò importa, in particolare, che la relativa censura deve
contenere un momento di sintesi (omologo al quesito di diritto) che ne circoscriva puntualmente i limiti, in maniera da
non ingenerare incertezze in sede di formulazione del ricorso
e di valutazione della sua ammissibilità (cfr., ad esempio,
Cass., sez. un., l ° ottobre 2007, n. 20603).
Al riguardo, ancora è incontroverso che non è sufficiente
che l’indicazione del fatto controverso e delle ragioni della
non adeguatezza della motivazione sia esposta nel corpo del
motivo o che possa comprendersi dalla lettura di questo, oc-

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tenere che, a seguito della novella del 2006, nel caso previ-

correndo a tal fine una parte, del motivo stesso, che si presenti a ciò specificamente e riassuntivamente destinata.
3. – Il ricorso è dichiarato inammissibile.
Le spese del giudizio, liquidate come da dispositivo, se-

PER QUESTI MOTIVI
La Corte dichiara il ricorso inammissibile e condanna i ricorrenti, in solido tra loro, al rimborso delle spese processuali sostenute dal controricorrente, che liquida in complessivi euro 4.200, di cui euro 4.000 per compensi, oltre ad accessori di legge.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della II Sezione civile della Corte suprema di Cassazione, il 23 aprile
2014.

guono la soccombenza.

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