Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14813 del 19/07/2016


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Cassazione civile sez. VI, 19/07/2016, (ud. 10/06/2016, dep. 19/07/2016), n.14813

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DOGLIOTTI Massimo – Presidente –

Dott. RAGONESI Vittorio – rel. Consigliere –

Dott. CRISTIANO Magda – Consigliere –

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Consigliere –

Dott. ACIERNO Maria – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 5659/2015 proposto da:

STUDIO LEGALE C. & ASSOCIATI, in persona dell’Avv.

C.M., elettivamente domiciliato in ROMA, P.ZA DEI CARRACCI 1, presso

lo studio dell’avvocato ALESSANDRO ALESSANDRI, che lo rappresenta e

difende, giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrenti –

e contro

FALLIMENTO COSTRUZIONI NAPOLETANE SRL IN LIQUIDAZIONE;

– intimati –

avverso il decreto del TRIBUNALE di NAPOLI, depositato il 26/01/2015;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

10/06/2016 dal Consigliere Relatore Dott. VITTORIO RAGONESI;

udito l’Avvocato Alessandri Alessandro, difensore del ricorrente che

ha chiesto accoglimento del ricorso.

Fatto

FATTO E DIRITTO

La Corte, rilevato che sul ricorso n. 5659/2015 proposto dallo Studio Legale C. & Associati nei confronti del Fallimento Costruzioni Napoletane Srl in liquidazione il cons. relatore ha depositato ex art. 380 bis c.p.c., la relazione che segue.

“Il relatore Cons. Dott. Ragonesi, letti gli atti depositati, ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. osserva quanto segue.

Lo studio legale C. & associati proponeva opposizione L. Fall., ex art. 98, contro la mancata ammissione al passivo del Fallimento della Costruzioni Napoletane Srl in liquidazione del credito di 55.000,00 Euro in prededuzione.

Il Tribunale di Napoli accoglieva parzialmente l’opposizione ed ammetteva il credito di 16.000,00 Euro al passivo fallimentare in privilegio.

Avverso detto decreto lo studio legale ha proposto ricorso per cassazione.

Il ricorrente lamenta la mancata prededucibilità censurando così, sotto il profilo della violazione di legge ex art. 360 c.p.c., n. 3, l’erronea applicazione della L. Fall., art. 111.

La L. Fall., art. 111, come novellato dalla riforma del 2006 in cui è prevista la prededucibilità dei crediti sorti in occasione o in funzione delle procedure concorsuali, è stato interpretato dalla giurisprudenza di questa Corte nel senso che il credito del professionista che abbia svolto attività di assistenza e consulenza per la redazione e la presentazione della domanda di concordato preventivo, rientra “de plano” tra i crediti sorti “in funzione” di quest’ultima procedura e, come tale, a norma della L. Fall., art. 111, comma 2, va soddisfatto in prededuzione nel successivo fallimento, senza che, ai fini di tale collocazione, debba essere accertato, con valutazione “ex post”, che la prestazione resa sia stata, concretamente utile per la massa in ragione dei risultati raggiunti (Cass. 22450/15).

Il ricorso appare fondato.

Nel caso di specie infatti essendo stata l’attività legale svolta nel corso della procedura concordataria poi sfociata nel fallimento ed avendo l’attività stessa portato al recupero di somme poi refluite nella massa fallimentare sussistono i presupposti per il riconoscimento della prededuzione.

Ricorrono i requisiti di cui all’art. 375 c.p.c., per la trattazione in Camera di consiglio.

PQM:

Rimette il processo al Presidente della sezione per la trattazione in Camera di consiglio.

Roma 4.04.2016.

Il Cons. relatore.

Considerato:

che non emergono elementi che possano portare a diverse conclusioni di quelle rassegnate nella relazione di cui sopra;

che pertanto il ricorso va accolto, con conseguente cassazione della sentenza impugnata;

che, sussistendo le condizioni di cui all’art. 384 c.p.c., la causa può essere decisa nel merito con attribuzione della prededuzione al credito già ammesso al passivo del fallimento intimato;

che le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.

PQM

Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, riconosce la prededuzione al credito dello studio ricorrente già ammesso al passivo del fallimento Costruzioni Napoletane srl; condanna quest’ultimo al pagamento delle spese di giudizio i liquidate in eUro 3500,00 per onorari oltre Euro 200,00 per esborsi oltre spese generali ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 10 giugno 2016.

Depositato in Cancelleria il 19 luglio 2016

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