Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14813 del 18/06/2010

Cassazione civile sez. trib., 18/06/2010, (ud. 10/05/2010, dep. 18/06/2010), n.14813

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MIANI CANEVARI Fabrizio – Presidente –

Dott. MAGNO Giuseppe Vito Antonio – rel. Consigliere –

Dott. BERNARDI Sergio – Consigliere –

Dott. D’ALESSANDRO Paolo – Consigliere –

Dott. GRECO Antonio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso n. 20778/06 R.G. proposto da:

R.P., domiciliato in Roma, via Germanico, n. 168, presso

l’Avvocato Luca Tantalo, rappresentato e difeso dall’Avvocato Tucci

Vito per procura speciale in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

Agenzia delle dogane, in persona del Direttore p.t., domiciliato in

Roma, via dei Portoghesi, n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello

Stato che lo rappresenta e difende secondo la legge;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 22/14/06 della Commissione tributaria

regionale della Lombardia, depositata il 27.3.2006;

Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

giorno 10 maggio 2010 dal relatore Cons. Dr. Giuseppe Vito Antonio

Magno;

Udito, per l’Agenzia controricorrente, l’Avvocato dello Stato

Giuseppe Albenzio;

Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

VELARDI Maurizio che ha concluso per l’inammissibilità o, in

subordine, per il rigetto del ricorso.

 

Fatto

FATTO E DIRITTO

1.- Dati del processo.

1.1.- Il signor R.P. ricorre, con sei motivi, per la cassazione della sentenza indicata in epigrafe, con cui la commissione tributaria regionale della Lombardia rigetta l’appello del medesimo contribuente e conferma, in contraddittorio con l’agenzia delle dogane, circoscrizione doganale di Milano (OMISSIS), la sentenza n. 74/31/04 della commissione tributaria provinciale di Milano, che aveva dichiarato inammissibile, per scadenza dei termini d’impugnazione, il ricorso del R. per “l’annullamento del ruolo n. 469/2001 e degli inviti di pagamento relativi al PV 245/146 del 2.10.1998, con il quale si richiedeva e/o accertava un debito tributario per IVA e Dazi doganali asseritamente evasi, per la somma complessiva di Euro 2.679.326,60” oltre interessi e spese di notifica.

1.2.- L’agenzia delle dogane resiste mediante controricorso.

2.- Motivi del ricorso.

2.1.- Il ricorrente censura la sentenza impugnata per i seguenti sei motivi, ciascuno seguito dal relativo quesito di diritto:

2.1.1.- “errata applicazione dell’art. 140 c.p.c.”, per avere ritenuto insussistente il difetto di notifica, eseguita ai sensi dell’art. 140 c.p.c., di due “inviti a pagamento datati 2.10.1998”, in base ai quali era stato formato il ruolo impugnalo, nonostante che non fosse stato depositato l’avviso di ricevimento della raccomandata che il notificatore attestava di avergli spedito a norma dell’articolo di legge menzionato;

2.1.2.- “omessa indicazione delle ragioni della declaratoria di inammissibilità dell’impugnazione”, non essendo spiegati i motivi per cui il ricorso contro il ruolo è dichiarato inammissibile;

2.1.3.- “omessa indicazione dei dati di fatto sui quali si fonda la declaratoria di inammissibilità”, poichè “non indica nè consente di verificare quando sarebbe stato notificato il ruolo e, quindi, di accertare se sia corretto il ragionamento che ha portato il Giudice di merito ad una pronuncia di inammissibilità del ricorso per decadenza dei termini”;

2.1.4.- “omessa pronuncia ed omessa motivazione in ordine alla censura di nullità degli atti impugnati”;

2.1.5.- “omessa pronuncia sulla invalidità della motivazione per relationem degli atti impugnati”;

2.1.6.- “omessa pronuncia sulla censura di nullità de ruolo”, conseguente all’asserita nullità degli inviti al pagamento.

3.- Decisione.

3.1.- Il presente ricorso per cassazione deve essere dichiarato inammissibile. Le spese di questo giudizio, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.

4.- Motivi della decisione.

4.1.- La sentenza impugnata conferma quella di primo grado, che aveva dichiarato inammissibile il ricorso contro il ruolo per decadenza dai termini di legge.

I motivi di censura che si riferiscono a questa pronunzia sono il secondo ed il terzo (par. 2.1.2 e 2.1.3).

Il primo motivo (par. 2.1.1), infatti, contemplando il lamentato difetto di notifica, non ravvisato dai giudicanti di merito, di due “inviti a pagamento” (cfr. Cass. n. 3918/2008), prodromici all’emissione del ruolo impugnato, non ha alcuna rilevanza al fine di stabilire se il ricorso introduttivo di questa lite rispettava oppure rio il termine di sessanta giorni previsto dal D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 21 ma rileva soltanto al diverso scopo di valutare l’eventuale nullità del ruolo od anche l’illegittimità della pretesa tributaria (S.U. n. 5791/2008); valutazione preclusa, ovviamente, dall’eventuale inammissibilità dell’atto introduttivo del giudizio.

Il quarto, quinto e sesto motivo (par. 2.1.4, 2.1.5 e 2.1.6) contengono censure afferenti al merito, ossia alla pretesa omissione di pronuncia sulla dedotta nullità, per diverse ragioni, degli atti impugnati. Censure anch’esse precluse, naturalmente, se il ricorso introduttivo della lite risulti inammissibile.

4.2.- Orbene, i motivi secondo e terzo, da esaminare con priorità per il loro carattere assorbente, sono inammissibili sia perchè non contengono l’indicazione delle norme che sarebbero state violate, in ossequio al disposto dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 4, sia per assoluta genericità della loro formulazione e di quella dei quesiti con cui si concludono.

4.2.1.- Il ricorrente lamenta l’omessa indicazione, da parte della commissione regionale, delle ragioni (secondo motivo) e dei dati di fatto (terzo motivo) che la inducono a dichiarare inammissibile il ricorso introduttivo della lite; avrebbe quindi dovuto egli stesso indicare, innanzitutto, quale norma processuale ritiene che sia stata violata (presumibilmente il D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 21); ed avrebbe dovuto specificare, per ragioni di autosufficienza del ricorso per cassazione (Cass. nn. 4840/2006, 6225/2005), quali fossero state le modalità di notificazione del ruolo, dalla cui data decorre il termine per impugnarlo, ai sensi dell’art. 19, comma 1, lett. d), e art. 21, D.Lgs. citato;

4.2.2.- ovvero, poichè sostiene che “la Commissione Regionale non ha nemmeno esaminato il ruolo, che non figura inserito tra gli atti processuali” (ricorso, pag. 7), avrebbe dovuto trascriverne le parti significative, allo scopo di far rilevare il preteso errore in cui sarebbe incorso il giudicante di primo grado – con decisione confermata, senza specifica motivazione, dalla commissione regionale -, allorchè aveva affermato di avere esaminato tale documento, esibito in copia dall’ufficio, e di avere accertato che la data di notifica era il 14.12.1998; quando invece il ruolo sarebbe stato formato solo il 10.5.2001 ed esso ricorrente ne avrebbe preso visione casualmente “nel 2003” (ricorso, pag. 4): conoscenza casuale di cui, pertanto, neppure è indicata la data esatta, onde calcolare la teorica tempestività del ricorso introduttivo, asseritamente “notificato il 5-15.12.2003”.

4.3.- La declaratoria d’inammissibilità dell’atto introduttivo, non utilmente censurata, rimane dunque ferma, e comporta l’assorbimento di tutte le altre censure, descritte al par. 4.1.

5.- Dispositivo.

PQM

LA CORTE DI CASSAZIONE Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese di questo giudizio di cassazione, liquidate in complessivi Euro 13.500,00 (tredicimilacinquecento), di cui Euro 13.300,00 (tredicimilatrecento) per onorari, oltre spese generali ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della 5^ sezione civile – tributaria, il 10 maggio 2010.

Depositato in Cancelleria il 18 giugno 2010

 

 

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