Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14813 del 14/06/2017

Cassazione civile, sez. VI, 14/06/2017, (ud. 16/05/2017, dep.14/06/2017),  n. 14813

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Presidente –

Dott. SAMBITO Maria Giovanna C. – rel. Consigliere –

Dott. VALITUTTI Antonio – Consigliere –

Dott. FERRO Massimo – Consigliere –

Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 27275/2016 proposto da:

M.C.M., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA

CAVOUR presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso

dall’avvocato SALVATORE TRIGILA;

– ricorrente –

contro

C.G.I., elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA

CAVOUR presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa

dall’avvocato MARIANGELA CORBO;

– controricorrente –

avverso il decreto n. 1229/16 Cron. della CORTE D’APPELLO di CATANIA,

depositato il 25/07/2016;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata del 16/05/2017 dal Consigliere Dott. MARIA GIOVANNA C.

SAMBITO.

Fatto

FATTI DI CAUSA

La Corte d’appello di Catania con decreto del 25.7.2016, ha accolto parzialmente il reclamo proposto da C.G.I. nei confronti di M.C.M. ed ha disposto uno specifico regime di incontri tra la madre ed il figlio minore A., collocato presso il padre, che ha proposto ricorso, deducendo la violazione di legge (artt. 91 e 92 c.p.c.). La C. ha resistito con controricorso. Il ricorrente ha depositato memoria.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Il collegio ha autorizzato, come da Decreto del Primo Presidente in data 14 settembre 2016, la redazione della motivazione in forma sintetica.

2. Va, anzitutto, rilevato, in relazione alle deduzioni contenute nell’incipit della memoria, che l’art. 380 bis c.p.c., quale risultante dalla novella di cui alla L. n. 197 del 2016, art. 1 bis, comma 1, lett. e), (applicabile nella specie, non essendo stata fissata l’adunanza in epoca precedente) prevede, solo, la formulazione di una proposta con l’indicazione delle ipotesi di inammissibilità, di manifesta infondatezza o di manifesta fondatezza del ricorso, e non più la redazione di alcuna relazione.

3. Vanno quindi rigettate le eccezioni d’inammissibilità, sollevate dalla controricorrente, essendo il ricorso autosufficiente e dichiaratamente riferito alla compensazione delle spese del giudizio d’appello (pag. 15 ricorso); inoltre, l’onere di contestazione va riferito ex art. 115 c.p.c., ai fatti costitutivi del diritto, e tale natura non va riconosciuta alle difese che investono la regolamentazione delle spese di lite.

4. L’art. 92 c.p.c., nel testo vigente ratione temporis (il ricorso introduttivo è stato depositato il 25.6.2014) consente la compensazione delle spese in ipotesi di soccombenza reciproca o in concorrenza di gravi ed eccezionali ragioni esplicitamente indicate. La Corte territoriale ha ritenuto sussistente il primo criterio, ed il M. contesta la ricorrenza di tale presupposto facendo rilevare che la contesa riguardava l’individuazione del genitore presso cui il figlio doveva essere collocato, questione sulla quale egli era rimasto vittorioso. 5. Ora, se il ricorrente riconosce di esser rimasto soccombente in relazione al capo di domanda volta alla richiesta di ripetizione di alcuni ratei dell’assegno versato all’intimata per il mantenimento del figlio, non riporta il tenore delle sue difese in relazione alla domanda subordinata, su cui l’intimata è rimasta vittoriosa, di specifica regolamentazione del regime di incontri col figlio, statuizione che il decreto ha ritenuto necessaria in considerazione dell’elevata conflittualità delle parti.

6. In parte qua, il ricorso, che afferma non esserci stata al riguardo contestazione, è smentito dal tenore del decreto impugnato (pag. 3, secondo periodo), che dà atto dell’opposizione del M. a tutte le domande avversarie, con preliminare richiesta di declaratoria d’inammissibilità del reclamo.

7. La statuizione di compensazione delle spese non è dunque illegittima, ricorrendo la soccombenza reciproca, e non potendosi ravvisare, in relazione al principio di causalità di cui all’invocata Cass. n. 3438 del 2016, nè un’ottusa opposizione della controricorrente,alle istanze avversarie, in quanto l’individuazione del genitore collocatario non è stata effettuata in funzione delle carenze genitoriali della stessa, ma per la propensione manifestata dal minore, in esito al suo ascolto, e neppure, un’ingiustificata protrazione del giudizio.

8. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo. Trattandosi di processo esente, non trova applicazione del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater.

PQM

 

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese in favore della C., che si liquidano in Euro 3.100,00, di cui Euro 100,00 per spese, oltre a spese generali ed accessori.

Motivazione semplificata.

Così deciso in Roma, il 16 maggio 2017.

Depositato in Cancelleria il 14 giugno 2017

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