Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14812 del 19/07/2016


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Cassazione civile sez. VI, 19/07/2016, (ud. 10/06/2016, dep. 19/07/2016), n.14812

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DOGLIOTTI Massimo – Presidente –

Dott. RAGONESI Vittorio – rel. Consigliere –

Dott. CRISTIANO Magda – Consigliere –

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Consigliere –

Dott. ACIERNO Maria – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 3214/2015 proposto da:

N.R., elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso

la CASSAZIONE, rappresentata e difesa dagli avvocati GIAMPAOLO

CAZZOLA, CRISTIANO PIPPA giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

RICORSO NON NOTIFICATO AD ALCUNO;

avverso l’ordinanza n. 303/2014 del GIUDICE DI PACE di VERONA,

depositata il 05/11/2014;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

10/06/2016 dal Consigliere Relatore Dott. VITTORIO RAGONESI.

Fatto

FATTO E DIRITTO

La Corte, rilevato che sul ricorso n. 3214/15 proposto da N.R. il Cons. relatore ha depositato ex art. 380 bis c.p.c., la relazione che segue.

“Il relatore Cons. Dott. Ragonesi, letti gli atti depositati, ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., osserva quanto segue.

N.R. ha proposto ricorso per cassazione avverso l’ordinanza del giudice di pace di Verona in data 5.8.14 che ha rigettato l’opposizione avverso il decreto di espulsione emesso dal Prefetto di Verona l’1.8.14 e del conseguente ordine di espulsione del Questore di Verona.

Non si è costituita l’Amministrazione dell’Interno.

Il ricorso è inammissibile per non essere stato notificato ad alcuno dei controinteressati.

Lo stesso inoltre non risulta proposto avverso alcun provvedimento giurisdizionale ma avverso provvedimenti amministrativi del prefetto e del Questore senza passare attraverso il preventivo vaglio del giudice di merito.

Inoltre non risultano neppure depositati i provvedimenti impugnati.

Infine il ricorso è sottoscritto dalla parte personalmente senza che abbia provveduto a conferire mandato ad un avvocato patrocinante in cassazione, risultando nel ricorso solo una firma per autentica dell’avvocato Pippo senza peraltro che vi sia mandato a quest’ultimo. Ricorrono i requisiti di cui all’art. 375 c.p.c., per la trattazione in Camera di consiglio.

PQM. Rimette il processo al Presidente della sezione per la trattazione in Camera di consiglio.

Roma 29.12.15.

Il Cons. relatore.

Considerato che non emergono elementi che possano portare a diverse conclusioni di quelle rassegnate nella relazione di cui sopra e che pertanto il ricorso va dichiarato inammissibile senza pronuncia di condanna alle spese processuali.

PQM

Dichiara inammissibile il ricorso.

Così deciso in Roma, il 10 giugno 2016.

Depositato in Cancelleria il 19 luglio 2016

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