Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14812 del 14/06/2017


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Cassazione civile, sez. VI, 14/06/2017, (ud. 16/05/2017, dep.14/06/2017),  n. 14812

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Presidente –

Dott. SAMBITO Maria Giovanna C. – rel. Consigliere –

Dott. VALITUTTI Antonio – Consigliere –

Dott. FERRO Massimo – Consigliere –

Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 13746/2016 proposto da:

N.A.M., N.A.P., elettivamente domiciliate in

ROMA, VIALE GIULIO CESARE 71, presso lo studio dell’avvocato

MAURIZIO BELLUCCI, che le rappresenta e difende;

– ricorrenti –

contro

MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE, C.F. (OMISSIS), in persona

del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI

PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DEILO STATO, che lo

rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1201/2016 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 24/02/2016;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata del 16/05/2017 dal Consigliere Dott. MARIA GIOVANNA C.

SAMBITO.

Fatto

FATTI DI CAUSA

La Corte d’Appello di Roma, in parziale riforma della decisione di primo grado, ha condannato il Ministero dell’Economia e delle Finanze al pagamento in favore di N.A.P. ed A.M. dell’indennizzo ex lege n. 16 del 1980, e successive modificazioni, in relazione alla confisca dei beni perduti in Somalia, con gli interessi moratori sulla somma liquidata dalla data della domanda. Per la cassazione della sentenza hanno proposto ricorso le N. per violazione di legge (artt. 1219, 1224 c.c.), omessa pronuncia, omesso esame di fatti decisivi per il giudizio e violazione dell’art. 132 c.p.c..

Il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha resistito con controricorso. Le ricorrenti hanno presentato memoria.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Il collegio ha autorizzato come da Decreto del Primo Presidente in data 14 settembre 2016, la redazione della motivazione in forma sintetica.

2. I motivi del ricorso, da esaminarsi congiuntamente, sono in parte infondati ed in parte inammissibili. 3. La decisione impugnata si è attenuta, richiamandola, alla giurisprudenza consolidata di questa Corte (successivamente confermata, Cass. n. 18/05/2016 n. 10169; 19/10/2016 n. 21191), secondo cui, in tema di indennizzo per la perdita di beni situati all’estero, il riconoscimento dell’eventuale responsabilità dell’Amministrazione per il ritardo nel pagamento, configurabile anche prima dell’emanazione dei decreti ministeriali con i quali si conclude il procedimento di determinazione dell’indennizzo, è subordinato alla costituzione in mora, non essendo idonea a tal fine la domanda amministrativa di concessione dell’indennizzo, alla quale può attribuirsi solo la valenza di impulso del procedimento amministrativo. 4. Le ricorrenti non hanno fornito elementi convincenti per mutare orientamento, finendo: a) col predicare una ricostruzione sistematica che nega valore alla distinzione tra obbligazioni querable ed obbligazioni portable, che trova, invece, fondamento nel disposto di cui all’art. 1219 c.c. e che, in relazione alle prime, impone, ai fini qui in rilievo, l’intimazione o la richiesta per iscritto; b) con l’invocare gli interessi corrispettivi e quelli compensativi, così introducendo temi d’indagine nuovi, non trattandone la sentenza, nè specificando le N. di averli richiesti. 5. A tanto, va aggiunto, da una parte, che il credito pecuniario verso la P.A. diviene liquido ed esigibile in riferimento al presupposto formale dell’emissione del titolo di spesa, che, sia pure alla stregua di una regola di condotta interna della P.A. (che ripete la sua efficacia vincolante da una norma di legge), condiziona e realizza il requisito suddetto (cfr. Cass. n. 19452 del 2012), e, dall’altra, che la giurisprudenza che riconosce gli interessi di natura compensativa sull’indennità di espropriazione non si attaglia alla specie, in cui l’Amministrazione non è il soggetto espropriante e la volontaria assunzione del debito è motivata da ragioni politiche e solidaristiche.

6. Il controllo di legittimità sulla motivazione, deducibile ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, dà rilievo all’anomalia motivazionale che – per il tramite dell’art. 132 c.p.c., n. 4 – si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante (cfr. Cass. SU n. 8053 del 2014), mentre l’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, è rilevante se abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e presenti carattere decisivo per il giudizio (cfr. Cass. SU n. 8053 del 2014) e prescinde, beninteso, dal confronto con le risultanze processuali. 7. A tale stregua, l’accertamento di fatto circa l’assenza di atti di costituzione in mora è inammissibilmente censurato in seno al ricorso, ove si fa riferimento ad istanze di revisione delle stime, da apprezzare quali atti di costituzione in mora, così richiedendosi a questa Corte una diretta valutazione di tali documenti, peraltro, in totale assenza di autosufficienza circa il tenore dei stessi. 8. Le deduzioni contenute in seno alla memoria, secondo cui la messa in mora sarebbe da individuare nella richiesta del 24.6.1994 (pagine 7, 10, 19 e 20 del ricorso), non scalfiscono tale conclusione, tanto più che tale richiesta trova ragione logica nell’entrata in vigore della L. n. 98 del 1994 (25.2.1994) che ha assegnato il termine di centoventi giorni, per la presentazione della domanda volta all’indennizzo per la perdita dell’avviamento (e a tal fine si riconosce esser stata presentata).

9. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo. Trattandosi di processo esente, non trova applicazione il D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater.

PQM

 

Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese, che si liquidano in Euro 5.200,00, oltre a spese prenotate a debito.

Motivazione semplificata.

Così deciso in Roma, il 16 maggio 2017.

Depositato in Cancelleria il 14 giugno 2017

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA