Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14811 del 27/05/2021

Cassazione civile sez. lav., 27/05/2021, (ud. 14/01/2021, dep. 27/05/2021), n.14811

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Antonio – Presidente –

Dott. D’ANTONIO Enrica – Consigliere –

Dott. MANCINO Rossana – Consigliere –

Dott. CALAFIORE Daniela – Consigliere –

Dott. BUFFA Francesco – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 24739-2015 proposto da:

A.E., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA SANTORRE DI

SANTAROSA 30 SCALA F2, presso lo studio dell’avvocato BRUNETTI

FIORE, rappresentato e difeso dall’avvocato FRANCO CAMODECA;

– ricorrente –

contro

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona

del legale rappresentante pro 175 tempore, elettivamente domiciliato

in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l’Avvocatura Centrale

dell’Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati ANTONINO SGROI,

LELIO MARITATO, EMANUELE DE ROSE, GIUSEPPE MATANO, CARLA D’ALOISIO,

ESTER ADA SCIPLINO;

– resistente con mandato –

avverso la sentenza n. 578/2015 della CORTE D’APPELLO di CATANZARO,

depositata il 11/06/2015 R.G.N. 1261/2013;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

14/01/2021 dal Consigliere Dott. FRANCESCO BUFFA.

 

Fatto

RITENUTO

CHE:

Con sentenza del 11.6.15 la Corte di Appello di Catanzaro, in parziale riforma della sentenza del 15.4.13 del tribunale di Cosenza, ha ritenuto dovuti i contributi previdenziali per gli anni (OMISSIS) portati da cartella esattoriale notificata dall’INPS al contribuente e ha compensato le spese del giudizio di primo grado in relazione alla parziale soccombenza del ricorrente.

In particolare, ritenuto che la qualità di datore di lavoro agricolo non era stata contestata dal signor A. – che aveva solo contestato la regolarità formale della cartella ed invocato (senza fornire la relativa propria) il proprio diritto a fruire degli sgravi -, la Corte territoriale ha confermato la sussistenza del debito contributivo (OMISSIS), restando esclusa la debenza dei soli contributi (OMISSIS) per i quali era maturata da decadenza, come rilevato dal giudice di prime cure.

Avverso tale sentenza ricorre il contribuente per tre motivi, l’INPS ha depositato procura.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

Con il primo motivo si deduce – ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 -violazione dell’art. 112 c.p.c., per avere ritenuto che l’opposizione avesse ad oggetto solo la regolarità della cartella laddove veniva in contestazione anche la ricorrenza dei presupposti di fatto che legittimavano la richiesta contributiva.

Con il secondo motivo si deduce – ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 -violazione dell’art. 115 c.p.c., per avere ritenuto che l’imprenditore fosse un datore di lavoro sebbene non erano state presentate denunce di manodopera e per avere posto a fondamento della decisione fatti ritenuti non contestati, che avrebbero dovuto essere invece provati dalla parte, rimasta contumace.

Con il terzo motivo si deduce – ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4 – violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c., per avere la sentenza d’appello pronunciato sulle spese del primo grado sebbene la parte avesse lamentato l’assenza di fondamento alla compensazione delle stesse.

Il primo e il secondo motivo possono essere esaminati congiuntamente per la loro connessione: essi sono infondati.

Il Collegio evidenzia infatti che la sentenza impugnata ha espressamente motivato l’infondatezza dell’opposizione in relazione all’invocazione del diritto agli sgravi da parte dell’opponente, ravvisandovi un’ammissione implicita dello status di datore di lavoro agricolo e dunque del titolo originario dell’obbligo contributivo.

Il ricorrente non ha espressamente attaccato tale ratio decidendi, limitandosi a richiamare gli oneri probatori dell’Inps in sede di opposizione a cartella esattoriale.

Peraltro, anche a voler ritenere che il ricorrente abbia inteso censurare la sentenza sull’indicato profilo, non può che rilevarsi che la parte non ha riportato, in violazione del principio di autosufficienza, i motivi dell’opposizione come formulati nel ricorso introduttivo nè ha prodotto tale atto in allegato al ricorso per cassazione, come necessario per consentire a questa Corte di valutare la portata dell’opposizione e la correttezza del ragionamento decisorio della corte territoriale (che proprio sul tenore dell’opposizione ha motivato la decisione).

Anche il terzo motivo è infondato, atteso che la sentenza impugnata ha specificamente dato conto delle ragioni della compensazione delle spese nei due gradi di giudizio in relazione alla soccombenza reciproca, restando a tal fine irrilevante la contumacia dell’Inps in primo grado.

Nulla spese (l’INPS non ha svolto attività difensiva).

Sussistono i presupposti processuali contributo unificato, se dovuto.

PQM

La Corte rigetta il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis se dovuto.

Così deciso in Roma, nell’Adunanza camerale, il 14 gennaio 2021.

Depositato in Cancelleria il 27 maggio 2021

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