Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14811 del 19/07/2016
Cassazione civile sez. VI, 19/07/2016, (ud. 10/06/2016, dep. 19/07/2016), n.14811
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 1
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DOGLIOTTI Massimo – Presidente –
Dott. RAGONESI Vittorio – rel. Consigliere –
Dott. CRISTIANO Magda – Consigliere –
Dott. SCALDAFERRI Andrea – Consigliere –
Dott. ACIERNO Maria – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 2854/2015 proposto da:
K.R., ricorrente che non ha depositato il ricorso entro i
termini prescritti dalla legge;
– ricorrente non costituito –
contro
PREFETTURA di RAVENNA, in persona del Prefetto pro tempore,
elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso
l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope
legis;
– controricorrente –
avverso l’ordinanza n. 33/2014 del GIUDICE DI PACE di RAVENNA,
depositata il 20/05/2014;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
10/06/2016 dal Consigliere Relatore Dott. VITTORIO RAGONESI.
Fatto
FATTO E DIRITTO
La Corte, rilevato che sul ricorso 2854/15, proposto da K.R. nei confronti del Prefetto Ravenna + 1 il Consigliere relatore ha depositato la relazione che segue.
“Il relatore Cons. Dott. Ragonesi, letti gli atti depositati, ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., osserva quanto segue.
K.R. ha proposto ricorso per cassazione avverso la ordinanza del Giudice di pace di Ravenna depositata il 20.5.14 che aveva rigettato l’opposizione avverso il decreto di espulsione emesso dal Prefetto di Ravenna il 20.2.14.
Si è costituita l’Amministrazione dell’Interno chiedendo il rigetto del ricorso.
Il ricorso è inammissibile per non essere stato depositato presso la cancelleria di questa Corte di cassazione nei termini di legge.
Ricorrono i requisiti di cui all’art. 375 c.p.c., per la trattazione in camera di consiglio.
P.Q.M.:
Rimette il processo al Presidente della sezione per la trattazione in Camera di consiglio.
Roma 29.12.15.
Il Cons. relatore;
Considerato che non emergono elementi che possano portare a diverse conclusioni di quelle rassegnate nella relazione di cui sopra e che pertanto il ricorso va dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese di giudizio, liquidate come da dispositivo.
PQM
Dichiara inammissibile il ricorso, e condanna il ricorrente al pagamento delle spese di giudizio, liquidate in Euro 2500,00 oltre spese prenotate a debito.
Così deciso in Roma, il 10 giugno 2016.
Depositato in Cancelleria il 19 luglio 2016