Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14811 del 18/06/2010

Cassazione civile sez. trib., 18/06/2010, (ud. 29/04/2010, dep. 18/06/2010), n.14811

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ALTIERI Enrico – Presidente –

Dott. D’ALONZO Michele – Consigliere –

Dott. PERSICO Mariaida – Consigliere –

Dott. MARIGLIANO Eugenia – Consigliere –

Dott. VIRGILIO Biagio – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso n. 13225/07 proposto da:

S.P.A.S. s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in Roma, piazza G, Mazzini n. 8, presso

l’avv. Della Valle Eugenio, che la rappresenta e difende giusta

delega in atti;

– ricorrente –

contro

COMUNE di CATANIA e SERIT Sicilia s.p.a.;

– intimati –

e sul secondo ricorso n. 2055/08 proposto da:

S.P.A.S. s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in Roma, piazza G. Mazzini n. 8, presso

l’avv. Eugenio della Valle, che la rappresenta e difende giusta

delega in atti;

– ricorrente –

contro

COMUNE di CATANIA, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente

domiciliato in Roma, viale delle Milizie n. 76, presso l’avv. Antonio

Donnangelo, rappresentato e difeso dall’avv. Paolo Patanè giusta

delega in atti;

– controricorrente –

nonchè

SERIT Sicilia s.p.a.;

– intimata –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della

Sicilia, sez. staccata di Catania, n. 213/17/06, depositata il 30

novembre 2006;

Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 29

aprile 2010 dal Relatore Cons. Dr. Biagio Virgilio;

udito l’avv. Giorgio della Valle (per delega) per la ricorrente;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale dott.

SEPE Ennio Attilio il quale ha concluso per il rigetto del ricorso.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. La S.P.A.S. s.r.l. ha proposto ricorso per cassazione, basato su cinque motivi, avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Sicilia, sez. staccata di Catania, indicata in epigrafe, con la quale, rigettando l’appello della contribuente, è stata confermata la legittimità dell’avviso di accertamento emesso nei suoi confronti dal Comune di Catania a titolo di TOSAP per l’anno 2000, in relazione ad impianti pubblicitari di proprietà della contribuente, situati in varie zone del territorio comunale.

2. Il Comune di Catania e la SERIT Sicilia s.p.a. non si sono costituiti.

3. Avverso la medesima sentenza sopra richiamata, la S.P.A.S. ha proposto un secondo ricorso per cassazione, illustrato con memoria, basato su nove motivi, con riferimento al quale ha resistito con controricorso il Comune di Catania, mentre non si è costituita la SERIT s.p.a..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. I ricorsi, proposti contro la stessa sentenza, vanno preliminarmente riuniti ai sensi dell’art. 335 cod. proc. civ..

2. Per motivi di priorità logica, deve essere esaminato per primo il ricorso n. 2055/08.

Lo stesso è inammissibile.

Secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, la consumazione dell’impugnazione – mentre non consente a chi abbia già proposto una rituale impugnazione di proporne una successiva (di diverso o identico contenuto) – non esclude, fatti salvi determinati limiti, che, dopo la proposizione di un’impugnazione viziata, possa esserne proposta una seconda destinata a sostituirla: in particolare, per espressa previsione normativa (art. 387 cod. proc. civ., per il ricorso per cassazione), la consumazione del diritto di impugnazione presuppone l’esistenza – al tempo della proposizione della seconda impugnazione – di una declaratoria di inammissibilità o improcedibilità della precedente, per cui, in mancanza di tale (preesistente) declaratoria, è legittimamente consentita la proposizione di un’altra impugnazione (di contenuto identico o diverso) in sostituzione della precedente viziata. Tuttavia, con riferimento alla tempestività della seconda impugnazione, occorre aver riguardo non al termine annuale, ma a quello breve, il quale decorre – in difetto di anteriore notificazione della sentenza appellata – dalla data di proposizione della prima impugnazione:

infatti, la proposizione di impugnazione equivale alla conoscenza legale della decisione impugnata da parte del soggetto che l’abbia proposta e, pertanto, fa decorrere il termine breve per le ulteriori impugnazioni nei confronti del medesimo e/o delle altre parti (Cass. nn. 20912 del 2005, 10099 e 13267 del 2007, 21702 del 2008, 5053 del 2009).

Nella fattispecie, il termine breve risulta ampiamente scaduto, in quanto il primo ricorso è stato notificato nell’aprile 2007 e il secondo nel gennaio 2008.

La ricorrente va conseguentemente condannata alle spese del presente giudizio di cassazione in favore del Comune di Catania – regolarmente costituitosi -, che si liquidano in dispositivo.

3. Passando, dunque, all’esame del ricorso n. 13225/07, la sentenza impugnata si fonda, per quanto qui interessa, sulle seguenti rationes decidendi: a) l’avviso di accertamento è adeguatamente motivato, poichè “nello stesso è espressamente richiamato e per ciascuna tipologia di area il corrispondente elenco predisposto dalla contribuente, con riportati gli impianti pubblicitari”, con la conseguenza che la contribuente stessa “era come è certamente in grado di opporre ogni ritenuta difesa avverso la pretesa finanziaria”; b) in ordine al calcolo della superficie occupata, ai sensi della L. n. 549 del 1995, art. 3, comma 59, (il quale ha modificato il D.Lgs. n. 507 del 1993, art. 42, comma 4), “va considerata, per singola categoria di area, la superficie complessivamente occupata” dagli impianti “e non già, isolatamente, ciascuno degli stessi”; c) il richiamo della contribuente alla consulenza tecnica d’ufficio redatta nell’ambito di altro giudizio è irrilevante, in quanto la proiezione valutata da quel consulente “in una misura variabile da 0,40 mq. a 0,47 mq. è riferita (…) a strutture di dimensioni fisse di 1,0 ml. x 1,80 ml., contenute in un telaio dello spessore di cm. 4, misure che non corrispondono e sono inferiori a quelle di ml. 1,57 x 2,30 x 0,8 riportate dal consulente di parte nella perizia giurata prodotta agli atti dalla S.P.A.S. s.r.l. con riferimento e relative ai pannelli oggetto di tassazione”.

Ciò posto, va osservato quanto segue.

Il primo motivo, con il quale si denuncia la violazione del D.Lgs. n. 507 del 1993, art. 51, comma 2 bis, censurando la sentenza impugnata là dove ha ritenuto insussistente il difetto di motivazione dell’avviso di accertamento, è inammissibile per mancanza di autosufficienza, in base al consolidato principio secondo il quale il contribuente che intenda censurare la sentenza di una commissione tributaria regionale in ordine al giudizio espresso sulla motivazione di un avviso di accertamento è tenuto, a pena di inammissibilità, a riportare testualmente i passi della motivazione di detto atto che si assumono erroneamente interpretati o pretermessi dal giudice di merito, al fine di consentire alla Corte di esprimere il suo giudizio esclusivamente in base al ricorso medesimo (ex plurimis, Cass. nn. 15867 del 2004, 12786 del 2006, 13007 del 2007).

Il quinto motivo – da esaminare, in ordine logico, prima degli altri -, con il quale la ricorrente censura la ratio decidendi sopra riportata al punto e), sostenendo che l’accertamento, compiuto dal giudice d’appello, dell’esistenza di incongruenze tra le due consulenze citate sarebbe frutto di un’errata lettura degli atti di causa, è anch’esso inammissibile, in quanto a sua volta generico e privo di autosufficienza, così non consentendo a questa Corte di effettuare, sulla base del solo ricorso, il controllo della decisività della doglianza e un’adeguata disamina del dedotto vizio di motivazione della sentenza impugnata.

Dalla riscontrata inammissibilità del quinto motivo discende l’assorbimento delle restanti censure, contenute nei motivi secondo, terzo e quarto. Questi, infatti, riguardano, sotto vari profili, l’interpretazione della norma agevolativa dettata dal D.Lgs. n. 507 del 1993, art, 42, comma 4, come sostituito dalla L. n. 549 del 1995, art. 3, comma 59, nella parte in cui prevede che “non si fa comunque luogo alla tassazione delle occupazioni che in relazione alla medesima area di riferimento siano complessivamente inferiori a mezzo metro quadrato o lineare”: appare, però, evidente che l’accertamento, da parte del giudice di merito, della circostanza che le occupazioni relative agli impianti in esame non sono, singolarmente, inferiori al mezzo metro quadrato esclude in radice l’applicabilità della norma citata e priva, quindi, di qualsiasi rilievo la questione anzidetta. Peraltro, il quarto motivo, concernente la spettanza dell’onere della prova, è inammissibile per novità della questione, che non risulta essere stata prospettata in sede di merito.

4. In conclusione, il ricorso n. 13225/07 va complessivamente rigettato, senza che occorra provvedere in ordine alle spese, in assenza di svolgimento di attività difensiva da parte degli intimati.

PQM

La Corte riunisce i ricorsi.

Rigetta il ricorso n. 13225/07.

Dichiara inammissibile il ricorso n. 2055/08 e condanna la ricorrente alla rifusione delle spese in favore del Comune di Catania, che liquida in Euro 1100,00, di cui Euro 100,00 per spese vive, oltre contributo unificato, spese generali ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 29 aprile 2010.

Depositato in Cancelleria il 18 giugno 2010

 

 

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