Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14811 del 14/06/2017
Cassazione civile, sez. II, 14/06/2017, (ud. 10/05/2017, dep.14/06/2017), n. 14811
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MAZZACANE Vincenzo – Presidente –
Dott. FEDERICO Guido – Consigliere –
Dott. COSENTINO Antonello – Consigliere –
Dott. SABATO Raffaele – rel. Consigliere –
Dott. SCARPA Antonio – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 7093-2013 proposto da:
P.D., (OMISSIS), P.C.A. (OMISSIS),
elettivamente domiciliati in ROMA, P.ZA COLA DI RIENZO 92, presso lo
studio dell’avvocato ELISABETTA NARDONE, rappresentati e difesi
dall’avvocato GIUSEPPE LA SPINA;
– ricorrenti –
contro
G.A. e S.A.M., elettivamente domiciliato in
ROMA, VIA ORTI DELLA FARNESINA 116, presso lo studio dell’avvocato
ROBERTO COLICA, che lo rappresenta e difende;
– controricorrente –
e contro
S.A.M., P.F.C.,
SI.FE.ER., Q.V.;
– intimati –
avverso la sentenza n. 500/2012 della CORTE D’APPELLO di PERUGIA,
depositata il 30/11/2012;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
10/05/2017 dal Consigliere Dott. RAFFAELE SABATO;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.
PEPE Alessandro, che ha concluso per l’estinzione del procedimento
per intervenuta rinuncia, con condanna alle spese;
udito l’Avvocato NARDONE Elisabetta con delega orale, difensore dei
ricorrenti che insiste nell’atto di rinuncia con compensazione
spese;
udito l’Avvocato COLICA Roberto, difensore del resistente che ha
dichiarato la non accettazione dell’atto di rinuncia; si riporta
agli atti depositati.
Fatto
RILEVATO IN FATTO
che:
1. P.C.A. e P.D., sul presupposto di essere state dichiarate eredi di Pi.Gi. con testamento olografo di quest’ultima del 09/05/1994 pubblicato l’11/02/2002 alla luce del decesso in data 19/09/2001, hanno convenuto con citazione del 04/05/2004 innanzi al tribunale di Spoleto G.A., vedovo della de cuius da cui era separato consensualmente giusta omologazione del tribunale di Roma del 04/04/1973, per ottenerne la condanna a restituire beni caduti in successione.
1.1. Sia proponendo domanda riconvenzionale nel predetto giudizio, sia instaurando altro giudizio innanzi al medesimo tribunale con citazione dell’11/07/2006 nei confronti delle due citate controparti nonchè di P.F.C., S.F.E. ed E.E., G.A. ha chiesto di accertare la sua qualità di erede della defunta moglie Pi.Gi., denunciando la lesione della legittima e chiedendo l’attribuzione di quanto spettante; nel secondo giudizio specificamente proponendo azione di riduzione e riconoscimento delle spettanze, tra cui il diritto di abitazione sulla casa coniugale.
1.3. Hanno resistito nei giudizi le sole P.C.A. e P.D., che per quanto rileva nella presente sede hanno eccepito che, essendosi la separazione personale di G.A. realizzata nel vigore del diritto di famiglia antecedente la riforma di cui alla L. n. 151 del 1975, non si potesse applicare l’art. 548 c.c., che considera legittimario anche il coniuge separato se non sia stata allo stesso addebitata la separazione con sentenza passata in giudicato.
2. Riuniti i giudizi, con ordinanza in data 20/08/2008 le parti sono state invitate a concludere sul tema innanzi richiamato. Indi con sentenza non definitiva depositata il 27/01/2011 il tribunale ha dichiarato applicabile il vigente art. 548 c.c., comma 1 e considerato G.A. avente diritto a quota di riserva.
3. Avverso tale decisione P.C.A. e P.D. hanno proposto appello.
3.1. Ha resistito G.A. mediante la sua procuratrice speciale S.A.M. già costituita in primo grado.
3.2. Con sentenza depositata il 30/11/2012 la corte d’appello di Perugia ha rigettato l’appello.
4. Per la cassazione di tale sentenza hanno proposto ricorso, su due motivi, P.C.A. e P.D. nei confronti di G.A. e della sua procuratrice predetta, nonchè di P.F.C., S.F.E. e Q.V., in proprio e quale esercente la potestà sul figlio minore E.E., quali eredi di E.E.. Ha resistito con controricorso G.A. con la sua procuratrice speciale, depositando anche memoria. Gli altri intimati non hanno svolto difese.
5. P.C.A. e P.D., con atto notificato ad G.A. il 21.4.2017, hanno rinunciato al ricorso, dando atto dell’essere sopravvenuta sentenza del tribunale di Spoleto n. 431 depositata il 27.7.2015.
Diritto
CONSIDERATO IN DIRITTO
che:
1. La rinuncia ha i requisiti dell’art. 390 c.p.c., onde va dichiarata l’estinzione del giudizio di cassazione, effetto che si produce anche in assenza di accettazione della parte cui sia stata notificata e determinando il passaggio in giudicato della sentenza impugnata ed il conseguente venir meno dell’interesse a contrastare oltre frontespizio l’impugnazione, rimanendo comunque salva la condanna del rinunciante alle spese del giudizio.
2. Alla relativa declaratoria si deve far luogo con ordinanza, come disposto dagli artt. 390 e 391 c.p.c., novellati dalla L. n. 197 del 2016.
3. Alla liquidazione delle spese di lite in favore di parte resistente si provvede in dispositivo in relazione al valore controverso.
4. La declaratoria di estinzione del giudizio esclude l’applicabilità del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, relativo all’obbligo della parte impugnante non vittoriosa di versare una somma pari al contributo unificato già versato all’atto della proposizione dell’impugnazione, (Cass. 19560/15).
PQM
La Corte dichiara estinto il giudizio di cassazione e condanna la parte ricorrente alla rifusione a favore della controparte delle spese del giudizio medesimo liquidate in Euro 3.000 per compensi ed Euro 200 per esborsi, oltre accessori di legge e rimborso spese generali (15%).
Non sussistono i presupposti per il raddoppio del versamento del contributo unificato da parte del ricorrente, a norma del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile, il 10 maggio 2017.
Depositato in Cancelleria il 14 giugno 2017