Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14810 del 27/05/2021

Cassazione civile sez. lav., 27/05/2021, (ud. 14/01/2021, dep. 27/05/2021), n.14810

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Antonio – Presidente –

Dott. D’ANTONIO Enrica – Consigliere –

Dott. MANCINO Rossana – Consigliere –

Dott. CALAFIORE Daniela – Consigliere –

Dott. CAVALLARO Luigi – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 20001-2015 proposto da:

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona

del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l’Avvocatura Centrale

dell’Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati CARLA

D’ALOISIO, ANTONINO SGROI, EMANUELE DE ROSE, LELIO MARITATO;

– ricorrente –

contro

UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI TRENTO, in persona del Rettore pro

tempore, rappresentato e difeso ope legis dall’AVVOCATURA GENERALE

DELLO STATO presso i cui Uffici domicilia in ROMA, ALLA VIA DEI

PORTOGHESI 12;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 28/2015 della CORTE D’APPELLO di TRENTO,

depositata il 08/05/2015 R.G.N. 1/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

14/01/2021 dal Consigliere Dott. LUIGI CAVALLARO.

 

Fatto

RILEVATO IN FATTO

che, con sentenza depositata il 13.5.2015, la Corte d’appello di Trento, in riforma della pronuncia di primo grado, ha dichiarato non dovute le sanzioni pretese dall’INPS in relazione alla regolarizzazione contributiva effettuata dall’Università degli Studi di Trento sulla posizione di cinque ex lettori di madrelingua, i quali, a seguito di un contenzioso con la predetta Università, conclusosi con sentenza n. 38/2007 della medesima Corte d’appello, avevano ottenuto la condanna dell’ateneo al pagamento delle differenze tra il compenso percepito e quello dovuto ai ricercatori confermati a tempo definito maturate dal gennaio 1999 al giugno 2007; che avverso tale pronuncia ha proposto ricorso per cassazione l’INPS, deducendo un motivo di censura, successivamente illustrato con memoria;

che l’Università degli Studi di Trento ha resistito con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che, con l’unico motivo di censura, l’Istituto ricorrente si duole di violazione e falsa applicazione della L. n. 388 del 2000, art. 116, commi 8 e ss., per avere la Corte di merito ritenuto che il credito relativo ai contributi non fosse esigibile dall’INPS anteriormente alle sentenze di merito che, su ricorso dei lavoratori interessati proposto successivamente all’entrata in vigore del D.L. n. 2 del 2004, avevano condannato l’odierna controricorrente al pagamento delle differenze tra il trattamento percepito e quello dovuto ai ricercatori confermati a tempo definito;

che, al riguardo, la sentenza impugnata ha effettivamente affermato che “prima della pronuncia della sentenza del Tribunale di Trento n. 35/2007 confermata in appello con la sentenza n. 38/2007 del 14.6.2007, passata in giudicato, (…) nessuna fonte normativa nè giurisprudenziale imponeva all’Università l’adempimento dell’obbligazione contributiva di cui si discute”, dal momento che in un precedente giudizio, definito con sentenza di questa Corte n. 12019 del 2003, i medesimi lavoratori “avevano chiesto il riconoscimento del diritto al trattamento economico con equiparazione a quello del ricercatore a tempo definito (…) e tale richiesta (era) stata respinta”, per essere successivamente accolta solo a seguito di nuovo giudizio, posteriore alla “entrata in vigore del D.L. n. 2 del 2004”, con cui era stata “normativamente prevista, con riferimento ai collaboratori linguistici ex lettori di madrelingua straniera di alcune università, l’applicazione del trattamento economico del ricercatore confermato a tempo definito”, che “nel corso del 2004-2005” era stato esteso dalla “giurisprudenza” anche “a collaboratori linguistici ex lettori di altre università” (così la sentenza impugnata, pagg. 17-19);

che, al riguardo, va preliminarmente ribadito che “la norma giuridica – che, nella sua effettività, è l’espressione di un pensiero diffuso che si forma ascoltando le istanze della comunità territoriale e ne metabolizza le esigenze – trova propriamente la sua fonte di produzione nella legge (e negli atti equiparati), in atti, cioè, di competenza esclusiva degli organi del Potere legislativo”, e che “nel quadro degli equilibri costituzionali (ispirati al principio classico della divisione dei poteri) i giudici (estranei al circuito di produzione delle norme giuridiche) sono appunto (per disposto dell’art. 101 Cost., comma 2), “soggetti alla legge”” (così espressamente Cass. S.U. n. 15144 del 2011); che, pertanto, la possibilità che “entro il limite (…) di tolleranza ed elasticità del significante testuale (…) la norma di volta in volta adegu(i) il suo contenuto, in guisa da conformare il predisposto meccanismo di protezione alle nuove connotazioni, valenze e dimensioni che l’interesse tutelato nel tempo assume nella coscienza sociale, anche nel bilanciamento con contigui valori di rango superiore, a livello costituzionale o sovranazionale”, non consegue affatto all’attribuzione al giudice di un potere di “creare” il diritto, ma semmai al riconoscimento della necessaria “mediazione accertativa della giurisprudenza, che (…) lo disvela, ma non per questo lo crea” (così ancora Cass. S.U. n. 15144 del 2011, cit.);

che, alla stregua di quanto sopra, risulta manifestamente errata l’affermazione della sentenza impugnata secondo cui “prima della pronuncia della sentenza del Tribunale di Trento n. 35/2007 confermata in appello con la sentenza n. 38/2007 del 14.6.2007, passata in giudicato, (…) nessuna fonte normativa nè giurisprudenziale imponeva all’Università l’adempimento dell’obbligazione contributiva di cui si discute”, dal momento che ciò equivarrebbe a sostenere che la regula iuris in virtù della quale l’Università odierna controricorrente è stata condannata a corrispondere ai suoi dipendenti ex lettori di madrelingua straniera le differenze tra il compenso percepito e quello dovuto ai ricercatori confermati a tempo definito maturate dal gennaio 1999 al giugno 2007 sia stata “creata” (e con effetto retroattivo, avuto riguardo al contenuto del condannatorio posto a base della regolarizzazione) dalle anzidette sentenze; che, per contro, va ribadito che, qualora il ritardato o mancato versamento dei contributi derivi da oggettive incertezze connesse a contrastanti orientamenti giurisprudenziali o amministrativi sulla ricorrenza dell’obbligo, può semmai trovar luogo la riduzione delle sanzioni civili di cui alla L. n. 388 del 2000, art. 116, comma 15, lett. a), fermo restando che l’integrale pagamento della contribuzione controversa costituisce un presupposto indefettibile ai fini dell’applicazione del più favorevole regime sanzionatorio ivi previsto (così Cass. n. 4077 del 2016);

che solo in quest’ottica potrebbe essere valorizzato il pregresso giudicato intervenuto tra l’Università e gli ex lettori, il quale – concernendo esclusivamente il rapporto di lavoro e non anche il rapporto contributivo – in nessun modo avrebbe potuto validamente statuire circa la sussistenza e la portata delle obbligazioni contributive gravanti sull’Università;

che, non essendosi la Corte di merito attenuta ai suesposti principi di diritto, la sentenza impugnata va cassata e la causa rinviata alla Corte d’appello di Trieste, che provvederà anche sulle spese del giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso. Cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte d’appello di Trieste, che provvederà anche sulle spese del giudizio di cassazione.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 14 gennaio 2021.

Depositato in Cancelleria il 27 maggio 2021

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA