Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14810 del 19/07/2016
Cassazione civile sez. VI, 19/07/2016, (ud. 10/06/2016, dep. 19/07/2016), n.14810
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 1
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DOGLIOTTI Massimo – Presidente –
Dott. RAGONESI Vittorio – rel. Consigliere –
Dott. CRISTIANO Magda – Consigliere –
Dott. SCALDAFERRI Andrea – Consigliere –
Dott. ACIERNO Maria – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 29421/2014 proposto da:
V.F., in proprio e quale titolare e legale
rappresentante della impresa individuale artigiana
V.F., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEL TRITONE 102, presso
lo studio dell’avvocato VITO NANNA, che lo rappresenta e difende
unitamente agli avvocati ETTORE TENERELLI, FRANCESCO TENERELLI
giusta procura speciale in calce al ricorso;
– ricorrente –
contro
CURATELA DEL FALLIMENTO TERRANNO ANGELO & C. SNC;
– intimata –
avverso la sentenza n. 732/2014 della CORTE D’APPELLO di BARI del
15/04/2014, depositata il 19/05/2014;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del
10/06/2016 dal Consigliere Relatore Dott. VITTORIO RAGONESI.
Fatto
FATTO E DIRITTO
La Corte, rilevato che sul ricorso n. 29421/14 proposto da V.F. nei confronti del Fallimento T.A. & C snc il Cons. relatore ha depositato ex art. 380 bis c.p.c., la relazione che segue.
“Il relatore Cons. Dott. Ragonesi, letti gli atti depositati, ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., osserva quanto segue.
V.F. titolare della omonima ditta individuale ha proposto ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo avverso la sentenza n. 732/14 della Corte d’appello di Bari che aveva confermato la sentenza n. 1434/09 del tribunale di Bari che aveva ammesso in via chirografaria al passivo del fallimento T.A. & C. snc il credito del ricorrente per un importo di euro 18.592,45 con l’esclusione del privilegio ex art. 2751 bis c.c., n. 5, siccome non provata la qualità di impresa artigiana Il fallimento intimato non ha svolto attività difensiva.
Con l’unico motivo di ricorso l’impresa ricorrente contesta la sentenza impugnata sostenendo che, non avendo il curatore in sede di ammissione al passivo contestato la propria qualità di artigiana, la circostanza doveva ritenersi ammessa e conseguentemente si sarebbe dovuto riconoscere il privilegio richiesto senza ulteriori accertamenti istruttori.
Il motivo è manifestamente infondato alla luce della giurisprudenza di questa Corte ha ha affermato che il principio di non contestazione, che pure ha rilievo rispetto alla disciplina previgente quale tecnica di semplificazione della prova dei fatti dedotti, non comporta affatto l’automatica ammissione del credito allo stato passivo solo perchè non sia stato contestato dal curatore (o dai creditori eventualmente presenti in sede di verifica), competendo al giudice delegato (e al tribunale fallimentare) il potere di sollevare, in via ufficiosa, ogni sorta di eccezioni in tema di verificazione dei fatti e delle prove (Cass. 16554/15).
Ricorrono i requisiti di cui all’art. 375 c.p.c., per la trattazione in Camera di consiglio.
PQM:
Rimette il processo al Presidente della sezione per la trattazione in Camera di consiglio.
Roma 3.1.16.
Il Cons. relatore”.
Considerato:
che la memoria del ricorrente risulta depositata il 7.6.16 e quindi tardivamente oltre il termine di cinque giorni prima dell’udienza;
che non emergono elementi che possano portare a diverse conclusioni di quelle rassegnate nella relazione di cui sopra che il collegio condivide; che pertanto il ricorso va rigettato senza pronuncia di condanna della ricorrente alle spese processuali, non avendo il fallimento svolto attività difensiva.
PQM
Rigetta il ricorso. Sussistono le condizioni per il pagamento del doppio contributo del D.P.R. n. 115 del 2002, ex art. 13, comma 1 quater.
Così deciso in Roma, il 10 giugno 2016.
Depositato in Cancelleria il 19 luglio 2016