Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14810 del 18/06/2010

Cassazione civile sez. trib., 18/06/2010, (ud. 29/04/2010, dep. 18/06/2010), n.14810

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ALTIERI Enrico – Presidente –

Dott. D’ALONZO Michele – Consigliere –

Dott. PERSICO Mariaida – Consigliere –

Dott. MARIGLIANO Eugenia – Consigliere –

Dott. VIRGILIO Biagio – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

TARGET s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in Roma, via Portuense n. 104, presso la

sig.ra Antonia De Angelis, rappresentata e difesa dall’avv. Conti

Guglia Gianfranco, giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

COMUNE di CATANIA;

– intimato –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della

Sicilia, sez. staccata di Catania, n. 240/18/06, depositata il 5

dicembre 2006;

Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 29

aprile 2010 dal Relatore Cons. Biagio Virgilio;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale dott.

SEPE Ennio Attilio, il quale ha concluso per l’accoglimento del

ricorso.

 

Fatto

RITENUTO IN FATTO

1. La Target s.r.l. propone ricorso per cassazione avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Sicilia, sezione staccata di Catania, indicata in epigrafe, con la quale, in accoglimento dell’appello del Comune di Catania, è stato negato alla società contribuente il diritto al rimborso parziale dell’imposta sulla pubblicità versata per l’anno 2001.

2. Il Comune di Catania non si è costituito.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. L’unico motivo di ricorso – mancante, peraltro, della indicazione delle norme violate – si rivela inammissibile in quanto del tutto privo della formulazione del quesito di diritto, prescritta, appunto a pena di inammissibilità, dall’art. 366 bis cod. proc. civ. (applicabile nella fattispecie poichè la sentenza impugnata è stata depositata dopo il 1 marzo 2006); quesito che, secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte, non può essere desunto dal contenuto del motivo e va formulato anche quando la censura sia affidata ad un unico motivo, trattandosi di obbligo del tutto indipendente dal dato formale dell’unicità o pluralità di motivi, poichè in un sistema processuale che già prevedeva la redazione del motivo con l’indicazione della violazione denunciata, la peculiarità del disposto di cui al citato art. 366 bis consiste proprio nell’imposizione di una sintesi originale ed auto sufficiente della violazione stessa, funzionalizzata alla formazione immediata e diretta del principio di diritto e, quindi, al miglior esercizio della funzione nomofilattica della Corte di legittimità (ex plurimis, Cass., Sez. un., nn. 6420 del 2008 e 19444 del 2009).

2. Non v’è luogo a provvedere sulle spese, in assenza di svolgimento di attività difensiva da parte dell’intimato.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Così deciso in Roma, il 29 aprile 2010.

Depositato in Cancelleria il 18 giugno 2010

 

 

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