Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14810 del 10/07/2020

Cassazione civile sez. lav., 10/07/2020, (ud. 11/02/2020, dep. 10/07/2020), n.14810

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NAPOLETANO Giuseppe – Presidente –

Dott. TRIA Lucia – rel. Consigliere –

Dott. DI PAOLANTONIO Annalisa – Consigliere –

Dott. TRICOMI Irene – Consigliere –

Dott. SPENA Francesca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 23811-2018 proposto da:

C.G., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DELLA

GIULIANA 83/A, presso lo studio dell’avvocato WLADIMIRA ZIPPARRO,

rappresentato e difeso dall’avvocato PASQUALE REGINA;

– ricorrente –

contro

COMUNE FOGGIA, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente

domiciliato in ROMA, VIALE MAZZINI 6, presso lo studio dell’avvocato

VANIA ROMANO, rappresentato e difeso dagli avvocati DOMENICO

DRAGONETTI e ANTONIO PUZIO;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1343/2018 della CORTE D’APPELLO di BARI,

depositata il 15/06/2018, R.G.N. 282/2018;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

11/02/2020 dal Consigliere Dott. LUCIA TRIA;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

VISONA’ Stefano, che ha concluso per il rigetto del ricorso;

udito l’Avvocato PASQUALE REGINA.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. La sentenza attualmente impugnata (depositata il 15 giugno 2018) respinge il reclamo proposto da C.G. nei confronti del Comune di Foggia avverso la sentenza del Tribunale di Foggia n. 810/2018 di rigetto dell’opposizione del C. contro l’ordinanza con la quale era stato respinto il ricorso dello stesso, già dipendente comunale, di impugnazione del licenziamento intimatogli dal Comune il 3 agosto 2016.

La Corte d’appello di Bari, per quel che qui interessa, precisa che:

a) è da respingere la censura di tardività della contestazione in quanto la “notizia di infrazione”, come intesa dalla giurisprudenza di legittimità, è pervenuta al Sindaco il 9 maggio 2016 solo con la informativa acquisita via PEC riguardante il rinvio a giudizio di alcuni dipendenti, tra i quali il C. e, quindi, l’avvio del procedimento disciplinare risulta tempestivo D.Lgs. n. 165 del 2001, ex art. 55-bis essendo avvenuto con nota del 7 giugno 2016;

b) infondata è anche la censura con la quale si sostiene la nullità dell’azione disciplinare per mancanza della forma collegiale della contestazione degli addebiti, in quanto dall’esame dei verbali dell’Ufficio Procedimenti Disciplinari (UPD) – la cui mancata protocollazione è irrilevante in questa sede – antecedenti la comunicazione della suddetta contestazione risulta che la relativa delibera è stata collegiale e che la comunicazione stessa è stata sottoscritta dal Dott. T., nella qualità di Presidente dell’UPD;

e) i documenti allegati dall’interessato per dimostrare che i verbali dell’UPD sarebbero stati redatti successivamente hanno tutti un contenuto diverso, quindi sono irrilevanti;

d) la contestazione in sede disciplinare aveva ad oggetto le seguenti condotte, accertate dall’attività di indagine di Polizia giudiziaria come commesse cumulativamente nel periodo dal 12 marzo al 16 aprile 2015 e non smentite utilmente dall’interessato: 1) allontanamento indebito dal posto di lavoro in orario d’ufficio senza timbrare il cartellino marcatempo; 2) timbratura del cartellino marcatempo di altro collega di lavoro; 3) essersi procurato un ingiusto profitto con altrettanto danno per l’ente di appartenenza nonchè aver causato un conseguente disservizio derivante dalle continue e ripetute assenze dall’ufficio;

e) si tratta di condotte gravissime – in tutti i loro aspetti – che si pongono in aperta violazione dell’obbligo per il lavoratore di segnalare la propria presenza in ufficio a mezzo badge e dimostra, tanto per il comportamento fraudolento diretto ad attestare falsamente la presenza in ufficio, quanto per la ripetuta fraudolenta timbratura in vece di un collega, il carattere doloso della condotta e la proporzionalità dell’irrogato licenziamento.

2. Il ricorso di C.G., illustrato da memoria, domanda la cassazione della sentenza per quattro motivi; resiste, con controricorso, il. Comune di Foggia.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1 – Sintesi dei motivi di ricorso.

4. Il ricorso è articolato in quattro motivi.

4.1. Con il primo motivo si dent -..no: a) in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 55-bis nonchè dell’art. 2697 c.c. (in combinato disposto con gli artt. 2699,2702,2703 e 2704 c.c.) e dell’art. 1362 c.c.; b) omesso esame circa un fatto decisivo della controversia in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5.

Si contesta il rigetto disposto dalla Corte d’appello delle censure che il dipendente aveva avanzato nel giudizio di primo grado riguardanti il difetto di collegialità del provvedimento di contestazione degli addebiti adottato dall’Ufficio Procedimenti Disciplinari (UPD).

Si sostiene che il suddetto vizio, nella specie, si sarebbe riscontrato perchè la contestazione risulta essere stata effettuata dal solo Presidente dell’UPD.

Si contesta l’affermazione della Corte d’appello secondo cui la collegialità sarebbe stata rispettata per il fatto che la contestazione deve considerarsi firmata dal solo Presidente dell’UPD per tutto il collegio visto che dai precedenti verbali dell’Ufficio risulta che la relativa delibera è stata assunta collegialmente.

Il ricorrente rileva che ai suddetti verbali – che non sono atti pubblici non avendone i requisiti e che comunque non erano protocollati – non si potrebbe fare riferimento per attestarne la datazione antecedente alla contestazione e quindi per escludere la sussistenza del vizio denunciato, vizio che comporterebbe la nullità del licenziamento, visto che la contestazione degli addebiti risulterebbe essere stata adottata non collegialmente dall’UPD ma esclusivamente dal Presidente dell’Ufficio.

Si aggiunge che la prova della regolarità della procedura – sotto il profilo della costante collegialità delle operazioni – era a carico del Comune in base all’art. 2697 c.c. che non l’avrebbe fornita, sicchè la citata disposizione non sarebbe stata applicata correttamente dalla Corte d’appello.

4.2. Con il secondo motivo si denunciano: a) in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, violazione e falsa applicazione dell’art. 7 St.lav. in combinato disposto con l’art. 112 c.p.c.; b) omesso esame circa un fatto decisivo della controversia in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5. Si contesta la statuizione della Corte d’appello con cui si è affermata la tempestività dell’azione disciplinare del Comune di Foggia che ha avuto l’avvio nel giugno 2016 ma per fatti svoltisi, a dire della stessa Amministrazione nel periodo dal 12 marzo al 16 aprile 2015, quindi più di un anno prima, senza alcuna giustificazione del ritardo da parte della P.A. e a fronte della facilità di rilevazione delle scorrettezze dei dipendenti, peraltro tutte commesse in ufficio dove era presente un sistema di controllo dell’uso dei badge di ingresso agli uffici.

Proprio la suddetta situazione, in sede, locale conosciuta da tempo, renderebbe ancora più evidente l’ingiustificata inerzia del Comune nel dare inizio al procedimento disciplinare a carico del C., in violazione anche dei principi di cui all’art. 7 St.lav. (in particolare di quello dell’immediatezza della contestazione disciplinare) cui fa riferimento il D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 51.

4.3. Con il terzo motivo si denunciano: a) in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 c.c. in combinato disposto con la L. n. 604 del 1966, art. 5 e con l’art. 112 c.p.c., nonchè del D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 55-quater in combinato disposto con l’art. 1362 e ss.; b) omesso esame circa documenti e fatti decisivi della controversia nonchè difetto di pronuncia sulle specifiche eccezioni di riferimento, in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 4 e 5.

Si sostiene che la Corte d’appello avrebbe confermato il giudizio di colpevolezza del ricorrente senza aver esaminato in modo compiuto le condotte addebitategli in sede penale al fine di rinvenirvi l’elemento oggettivo e soggettivo rilevanti ai fini disciplinari, effettuando una completa istruttoria al riguardo anche sulla base delle prove raccolte e offerte dal Comune in giudizio, operazione che avrebbe portato ad escludere ogni addebito disciplinare a carico del Ciotola, anche in considerazione dell’attività ispettiva svolta per la quale era autorizzato ad allontanarsi dall’ufficio.

4.4. Con il quarto motivo si denunciano: a) in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 c.c. in combinato disposto con l’art. 7 St.Lav. e con l’art. 112 c.p.c.; b) omesso esame circa documenti e fatti decisivi della controversia nonchè difetto di pronuncia sulle specifiche eccezioni di riferimento, in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 4 e 5.

Si rileva – richiamando il precedente motivo – che la Corte d’appello, senza alcuna prova specifica ha affermato la reiterazione delle timbrature effettuate dal ricorrente con il badge di un collega e per conto di questi, mentre dallo stesso procedimento penale si desume che la timbratura è stata solo una e che, quindi, non vi è stata alcuna reiterazione della condotta.

E si aggiunge che, su tale base erronea, la Corte ha affermato la dolosità del comportamento addebitato al ricorrente.

III-Esame delle censure.

5. L’esame dei motivi di censura porta al complessivo rigetto del ricorso, per le ragioni di seguito esposte e in continuità ai principi affermati da questa Corte con riguardo a controversie sostanzialmente sovrapponibili alla presente (vedi; per tutte: Cass. 7 giugno 2019, n. 15515; Cass. 22 luglio 2019, n. 19672; Cass. 5 agosto 2019, n. 20923; Cass. 8 agosto 2019, n. 21202 e altre in corso di pubblicazione).

6. Preliminarmente deve essere dichiarata l’inammissibilità di tutti i profili di censura – contenuti nei quattro motivi – di vizi di motivazione.

6.1. Infatti – al di là della formale configurazione di tutte tali censure come di “omesso esame circa un fatto decisivo della controversia” contenuta nell’ultima parte delle intestazioni dei motivi – nella sostanza le censure stesse si risolvono nella denuncia di errata vantazione da parte del Giudice del merito del materiale probatorio acquisito ai fini della ricostruzione dei fatti.

Si tratta, quindi, di censure che finiscono con l’esprimere un mero dissenso rispetto alle motivate valutazioni delle risultanze probatorie effettuate dal Giudice del merito, che come tale è di per sè inammissibile. A ciò va aggiunto che in base all’art. 360 c.p.c., n. 5 – nel testo successivo alla modifica, ad opera del D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54 convertito in L. 7 agosto 2012, n. 134, applicabile ratione temporis – la ricostruzione del fatto operata dai Giudici di merito è sindacabile in sede di legittimità soltanto quando la motivazione manchi del tutto, ovvero sia affetta da vizi giuridici consistenti nell’essere stata essa articolata su espressioni od argomenti tra loro manifestamente ed immediatamente inconciliabili, oppure perplessi od obiettivamente incomprensibili (Cass. SU 7 aprile 2014, n. 8053; Cass. SU 20 ottobre 2015, n. 21216; Cass. 9 giugno 2014, n. 12928; Cass. 5 luglio 2016, n. 13641; Cass. 7 ottobre 2016, n. 20207). Evenienze che qui non si verificano.

7. Sempre preliminarmente va dichiarata l’inammissibilità delle censure di omessa pronuncia, proposte nel terzo e quarto motivo.

7.1. Infatti, in base a consolidati e condivisi orientamenti di questa Corte:

a) il vizio di omessa pronuncia che determina la nullità della sentenza per violazione dell’art. 112 c.p.c., rilevante ai fini di cui all’art. 360, comma 1, n. 4 cit. codice, si configura esclusivamente con riferimento a domande attinenti al merito e non anche in relazione ad istanze istruttorie per le quali l’omissione è denunciarle soltanto sotto il profilo del vizio di motivazione (vedi, per tutte: Cass. 5 luglio 2017, n. 13716; Cass. 18 marzo 2013, n. 6715);

b) la scelta dei mezzi istruttori utilizzabili per il doveroso accertamento dei fatti rilevanti per la decisione è rimessa all’apprezzamento discrezionale, ancorchè motivato, del giudice di merito, ed è censurabile, quindi, in sede di legittimità, sotto il profilo del vizio di motivazione e non della violazione di legge (ex plurimis: Cass. 20 settembre 2013, n. 21603);

e) il vizio di omessa pronuncia si configura solo quando manchi qualsiasi statuizione su un capo della domanda o su una eccezione di parte sì da dar luogo alla inesistenza di una decisione sul punto per la mancanza di un provvedimento indispensabile alla soluzione del caso concreto e non può dipendere, pertanto, dall’omesso esame di un elemento di prova o anche dall’omessa assunzione di una prova (fra le tante: Cass. 23 febbraio 1995, n. 2085; Cass. 23 marzo 2017, n. 7472).

7.2. Nella specie le suddette censure si riferiscono a specifiche eccezioni e/o richieste istruttorie ovvero al mancato esame e/o alla mancata assunzione di prove.

Di qui la loro inammissibilità.

8. Quanto alle restanti censure va, in primo luogo, sottolineato che il secondo motivo – da esaminare prioritariamente, in ordine logico – non è da accogliere in quanto in base a costanti e condivisi orientamenti di questa Corte (vedi spec: Cass. 20-marzo 2017, n. 7134; Cass. 25 giugno 2018, n. 16706; Cass. 7 agosto 2018, n. 21193):

a) in tema di pubblico impiego contrattualizzato, ai fini della decorrenza del termine perentorio previsto per la conclusione del procedimento disciplinare dall’acquisizione della notizia dell’infrazione (D.Lgs. n. 165 del 2001, ex art. 55-bis, comma 4) assume rilievo esclusivamente il momento in cui tale acquisizione, da parte dell’ufficio competente regolarmente investito del procedimento, riguardi una “notizia di infrazione” di contenuto tale da consentire allo stesso di dare, in modo corretto, l’avvio al procedimento disciplinare, nelle sue tre fasi fondamentali della contestazione dell’addebito, dell’istruttoria e dell’adozione della sanzione;

b) il suddetto termine non può, pertanto, decorrere a fronte di una notizia che, per la sua genericità, non consenta la formulazione dell’incolpazione e richieda accertamenti di carattere preliminare volti ad acquisire i dati necessari per circostanziare l’addebito e ciò comporta che la contestazione può essere ritenuta tardiva solo qualora la P.A. rimanga ingiustificatamente inerte, pur essendo in possesso degli elementi necessari per procedere, nel senso anzidetto;

e) quella indicata è l’unica interpretazione della normativa in oggetto ad essere conforme al principio del giusto procedimento – cui deve conformarsi l’azione della P.A. anche in sede di procedimento disciplinare a carico dei dipendenti – che è posto a garanzia dei principi di pubblicità e di trasparenza dell’azione della P.A. ai quali va riconosciuto il valore di principi generali, diretti ad attuare sia i canoni costituzionali di imparzialità e buon andamento dell’amministrazione (art. 97 Cost., comma 1), sia la tutela di altri interessi costituzionalmente protetti, come il diritto di difesa nei confronti della stessa Amministrazione (artt. 24 e 113 Cost.)”, nonchè la tendenza ad indirizzare la suddetta azione al rispettò dei principi di economicità ed efficacia, grazie anche al. conseguente deflazionamento del contenzioso derivante dall’emanazione del provvedimento finale (nella specie: di irrogazione della sanzione) sulla base di una corretta e partecipata acquisizione dei fatti rilevanti (vedi, per tutte: Corte costituzionale, sentenza n. 310 del 2010);

d) ciò vale anche nell’ipotesi in cui il procedimento disciplinare abbia ad aggetto, in tutto o in parte, fatti sui quali è in corso un -procedimento penale, per cui sarebbe ammessa la sospensione del primo, e che, comunque, ai fini disciplinari, vanno valutati in modo autonomo e possono portare anche al licenziamento del dipendente.

8.1. Nella specie ci troviamo in presenza proprio di tale ultima evenienza in quanto all’instaurazione del procedimento disciplinare di cui si discute si è giunti dopo il rinvio a giudizio di alcuni dipendenti del Comune di Foggia, tra i quali il C., per l’uso disinvolto e arbitrario del badge.

La Corte d’appello, con ampia motivazione, ha affermato che la “notizia di infrazione”, come intesa dalla giurisprudenza di legittimità, è pervenuta al Sindaco solo il 9 maggio 2016 con la ricezione dell’informativa acquisita via PEC riguardante il suddetto rinvio a giudizio e quindi ha considerato tempestivo D.Lgs. n. 165 del 2001, ex art. 55-bis l’avvio del procedimento disciplinare” avvenuto con nota del 7 giugno 2016.

Ora – a parte che riguardo agli atti che vengono richiamati dal ricorrente, non viene correttamente osservato il principio di specificità dei motivi di ricorso per cassazione (per il quale vedi, per tutte: Cass. SU 11 aprile 2012, n. 5698; Cass. SU 3 novembre 2011, n, 22726; Cass. 14 settembre 2012, n. 15477; Cass. 8 aprile 2013, n. 8569) – la, suindicata statuizione risulta del tutto conforme al richiamato il principio secondo cui la “notizia di infrazione” per consentire di dare l’avvio al procedimento disciplinare in modo corretto debba essere dotata dei menzionati caratteri, il che risponde anche alla tutela diritto di difesa dell’incolpato.

9. Anche il primo motivo – per la parte in cui si denunciano violazioni di legge – non è fondato.

9.1. Come da questa Corte già affermato (vedi, per tutte: Cass. 6 febbraio 2019, n. 3467) la formazione della volontà degli organi collegiali resta distinta dalla relativa manifestazione, sicchè mentre la prima deve avvenire all’interno dell’organo collegiale secondo le regole che ne presiedono il funzionamento, all’esterno invece l’organo agisce in persona del soggetto che lo rappresenta.

Questo significa che gli atti del collegio ben possono essere sottoscritti solo da quest’ultimo soggetto, non avendo giuridico fondamento la tesi del ricorrente, secondo cui dalla natura perfetta del collegio deriverebbe la necessità che tutte le persone fisiche che lo pongono assumano anche all’esterno la paternità dell’atto, sottoscrivendolo.

9.2. A detto assorbente rilievo si deve aggiungere che, secondo la giurisprudenza amministrativa, il collegio perfetto è caratterizzato dalla necessaria operatività con il plenum dei suoi componenti nelle fasi in cui è chiamato a compiere valutazioni tecnico-discrezionali o ad esercitare prerogative decisorie, rispetto alle quali si configura l’esigenza che tutti i componenti dell’organo offrano il loro contributo ai fini di una corretta formazione della volontà collegiale, esigenza che, invece, non ricorre rispetto agli atti istruttori (Consiglio di Stato: n. 5187/2015 e n. 40/2015).

9.3. Alle medesime conclusioni questa Corte è pervenuta in relazione all’attività dell’UPD – se a composizione collegiale – in ordine alla quale si è sottolineato che devono essere collegialmente compiute “solo le attività valutative e deliberative vere e proprie (rispetto alle quali sussiste l’esigenza che tutti i suoi componenti offrano il proprio contributo ai fini di una corretta formazione della volontà collegiale) e non anche quelle preparatorie, istruttorie o strumentali, verificabili a posteriori dall’intero consesso” (v. Cass. 26 aprile 2016, n. 8245 richiamata da Cass. 4 giugno 2018, n. 14200).

Anche sotto questo profilo, pertanto, le doglianze sono infondate perchè la contestazione, con la quale si da avvio al procedimento disciplinare, non ha natura decisoria nè è espressione di un potere discrezionale, perchè nell’ambito dell’impiego pubblico contrattualizzato, a differenza di quanto accade nell’impiego privato, l’iniziativa disciplinare è doverosa (vedi: Cass. n. 4 aprile 2017, n. 8722, richiamata fra le più recenti da Cass. 21 agosto 2018, n. 20880), tanto che la sua omissione è fonte di responsabilità per il soggetto tenuto ad attivare il procedimento.

9.4. Quanto, poi, alla pretesa di far discendere la nullità della sanzione disciplinare dalla violazione della regola della composizione dell’organo va ribadito il principio già affermato da Cass. 25 ottobre 2017 n. 25379 secondo cui l’interpretazione del D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 55-bis, comma 4, non può essere ispirata ad un eccessivo formalismo ma deve essere coerente con la sua ratio, che è quella di tutelare il diritto di difesa dei dipendenti pubblici, senza alcuna eccezione, anche per i casi più gravi di condotte penalmente rilevanti, ma tenendo conto dei principi di cui agli artt. 54,97 e 98 Cost.

Pertanto, ai fini della legittimità della sanzione rileva che sia stato garantito il principio di terzietà, sul quale riposa la necessaria previa individuazione dell’ufficio dei procedimenti, il che “postula solo la distinzione sul piano organizzativo fra detto ufficio e la struttura nella quale opera il dipendente” (tra le tante: Cass. 2 marzo 2017, n. 5317).

9.5. Dalle considerazioni che precedono deriva che, ai fini del diritto di difesa del dipendente, quel che conta è che sia stata garantita la terzietà nei termini sopra indicati, questione che qui non è posta in discussione.

9.6. Nè può essere esaminata, in questa sede, la censura di violazione dei canoni di ermeneutica di cui agli artt. 1362 c.c. e s.s., (applicabili agii atti unilaterali in forza del rinvio contenuto nell’art. 1324 c.c.) riferita alla Delib. istitutiva UDP 24 aprile 2014, n. 27 in quanto con riferimento a tale atto non risulta essere stato osservato il già richiamato principio di specificità dei motivi di ricorso per cassazione in base al quale il ricorrente, qualora proponga delle censure attinenti all’esame o alla vantazione di documenti o atti processuali, è tenuto a trascriverne nel ricorso il contenuto essenziale e nel contempo a fornire alla Corte elementi sicuri per consentirne l’individuazione e il reperimento negli atti processuali, nonchè per valutarne la corretta allegazione agli atti (di recente: Cass. SU 23 settembre 2019, n. 23552 e n. 23553).

9.7. In definitiva va sottolineata la conformità ai principi affermati da questa Corte in materia del contestato rigetto della censura di nullità dell’azione disciplinare per mancanza della forma collegiale della contestazione degli addebiti, basata sulla statuizione secondo cui dall’esame dei verbali dell’Ufficio Procedimenti Disciplinari (UPD) antecedenti la comunicazione della suindicata contestazione risulta che la relativa delibera è stata collegiale e che la comunicazione stessa è stata sottoscritta dal Dott. T., nella qualità di Presidente dell’UPD.

9.8. Deve, infine, aggiungersi che anche con riguardo all’affermata irrilevanza, in questa sede, della mancata protocollazione dei verbali dell’UPD – su cui si sofferma il ricorrente – la sentenza impugnata è immune da censure.

Va, infatti, osservato che anche per gli atti amministrativi la catalogazione in ordine cronologico, tramite apposizione di un numero progressivo, cosiddetto di protocollo, riportato in un registro costituisce elemento non irrilevante di buon andamento dell’Amministrazione per l’ordinata conservazione e l’agevole reperibilità nel tempo degli atti stessi; ma non può considerarsi requisito di validità del provvedimento, i cui elementi costitutivi – motivazione, dispositivo, data di emanazione – sono riportati nell’atto stesso ed attestati dalla firma dell’autorità competente (Cons. Stato 6 agosto 2013, n. 4113).

Nella specie, non vengono in considerazione atti amministrativi pubblici bensì atti posti in essere dalla P.A. con i poteri propri del datore di lavoro privato e come tali soggetti alla disciplina privatistica, visto che i procedimenti disciplinari D.Lgs. n. 165 del 2001, ex art. 55 e ss. non costituiscono procedimenti amministrativi (vedi, per tutte: Cass. 18 ottobre 2016, n. 21032).

Ne consegue che, a maggior ragione, per tali procedimenti l’utilizzazione della protocollazione degli atti può essere utile (Cass. 21 settembre 2016, n. 18517; Cass. 5 maggio 2019, n. 2160), ma si tratta di una mera scelta di modalità organizzative della P.A., la cui mancata adozione non può avere alcuna incidenza sulla validità del procedimento disciplinare e sulla sussistenza della causa dell’atto di recesso datoriale, la cui legittimità è compito del giudice del merito valutare, come accaduto nella specie (Cass. 8 giugno 2016, n. 11751).

10- H terzo e il quarto motivo, anche per le parti in cui si denunciano violazioni di legge sono da dichiarare inammissibili in quanto le relative censure si riscrivono in una inammissibile contestazione delle decisioni rimesse all’apprezzamento discrezionale del giudice del merito in materia di assunzione e vantazione delle prove, decisioni che sono eventualmente censurabili in sede di legittimità, non sotto il profilo della violazione di legge ma sotto il profilo del vizio di motivazione, nei limiti attualmente previsti dall’art. 360 c.p.c., n. 5.

E’, infatti, jus receptum che il giudice del merito è libero di scegliere le risultanze istruttorie ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti in discussione e di dare liberamente prevalenza all’uno o all’altro dei mezzi di prova acquisiti, salvo i casi tassativamente previsti dalla legge (Cass. 21 agosto 2019, n. 21569; Cass. SS.UU. 5802/1998 e 24148/2013; Cass. 18119/2008, 1014/2006, 15355/2004, 1892/2002).

Nella specie, invece, il ricorrente con le indicate censure finisce con l’esprimere un mero dissenso rispetto alle motivate valutazioni delle risultanze probatorie effettuate dalla Corte d’appello, di per sè inammissibile.

IV – Conclusioni.

11. In sintesi, il ricorso deve essere respinto.

12. Le spese del presente giudizio di cassazione – liquidate nella misura indicata in dispositivo – seguono la soccombenza, dandosi atto della sussistenza dei presupposti processuali di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, ove il relativo versamento risulti dovuto.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di cassazione, liquidate in Euro 200,00 (duecento/00) per esborsi, Euro 5500,00 (cinquemilacinquecento/00) per compensi professionali, oltre spese forfetarie nella misura del 15% e accessori come per legge.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente principale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis ove dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione lavoro, il 11 febbraio 2020.

Depositato in Cancelleria il 10 luglio 2020

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