Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14810 del 05/07/2011

Cassazione civile sez. trib., 05/07/2011, (ud. 11/05/2011, dep. 05/07/2011), n.14810

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. D’ALONZO Michele – Presidente –

Dott. BOGNANNI Salvatore – rel. Consigliere –

Dott. BERNARDI Sergio – Consigliere –

Dott. DI IASI Camilla – Consigliere –

Dott. SAMBITO Maria Giovanna Concetta – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12 presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope

legis;

– ricorrente –

contro

P.A.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 96/2005 della COMM. TRIB. REG. di ROMA,

depositata il 18/10/2005;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

11/05/2011 dal Consigliere Dott. SALVATORE BOGNANNI;

udito per il ricorrente l’Avvocato DE BELLIS GIANNI, che ha chiesto

l’accoglimento;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

GAMBARDELLA Vincenzo, che ha concluso per l’accoglimento.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso alla commissione tributaria provinciale di Roma P. A. impugnava l’intimazione di pagamento di sanzione ed accessori per Iva, relativamente all’anno 1980, chiedendone l’annullamento, in quanto non avrebbe mai ricevuto il prodromico avviso di accertamento o equiparato. Instauratosi il contraddittorio, l’ufficio contestava la fondatezza del ricorso, eccependo che quell’avviso sarebbe stato regolarmente notificato mediante deposito nella casa comunale e compimento delle successive formalità.

Il giudice adito, in accoglimento dell’impugnativa, annullava l’atto esecutivo.

Avverso la relativa pronuncia l’agenzia delle entrate proponeva appello, cui il contribuente resisteva, dinanzi alla commissione tributaria regionale della stessa sede, la quale rigettava il gravame, osservando che l’appellante non aveva dimostrato il perfezionamento del procedimento notificatorio mediante la produzione dell’avviso di ricevimento della raccomandata relativa alla notificazione a mezzo dell’ufficiale giudiziario o del servizio postale.

Contro tale provvedimento l’agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione sulla base di un unico motivo, mentre P. non ha svolto alcuna difesa.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Preliminarmente il Collegio rileva che il ricorso non risulta notificato all’intimato, posto che dalla relata di notifica dell’ufficiale giudiziario risulta che il domiciliatario del contribuente F.G. si è trasferito altrove da molto tempo, sicchè andava seguito il procedimento notificatorio previsto dall’art. 143 c.p.c., senza che la ricorrente si fosse attivata in tal senso, con la conseguenza che il ricorso va dichiarato inammissibile. Invero qualora il destinatario della notificazione si sia trasferito dal luogo o dai luoghi indicati nei registri anagrafici, e se ne ignori la nuova residenza, dimora o domicilio, la notificazione medesima va effettuata con le formalità prescritte dall’art. 143 cod. proc. civ. ove la suddetta ignoranza non sia superabile con le ricerche e le richieste di informazioni suggerite, nel caso concreto, dalla ordinaria diligenza, come nella specie (V. pure Cass. Sentenze n. 7964 del 27/03/2008, n. 11360 del 30/05/2005).

Si tratta, com’è agevole notare, di inesistenza di notificazione, che ha impedito la regolare costituzione del contraddittorio tra le parti nel presente giudizio, e che, costituendo questione di carattere pregiudiziale, impedisce l’esame del motivo addotto a sostegno del ricorso, del quale perciò comporta l’inammissibilità.

Quanto alle spese del giudizio, non si fa luogo ad alcuna statuizione, stante la mancata costituzione dell’intimato.

P.Q.M.

LA CORTE Dichiara inammissibile il ricorso.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Quinta Civile, il 11 maggio 2011.

Depositato in Cancelleria il 5 luglio 2011

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