Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1481 del 25/01/2021

Cassazione civile sez. I, 25/01/2021, (ud. 02/12/2020, dep. 25/01/2021), n.1481

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GENOVESE Francesco Antonio – Presidente –

Dott. DI MARZIO Mauro – Consigliere –

Dott. SCALIA Laura – Consigliere –

Dott. PAZZI Alberto – rel. Consigliere –

Dott. CARADONNA Lunella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 9373/2019 proposto da:

S.N., elettivamente domiciliato in Roma, Via Stefano

Longanesi n. 9, presso lo studio dell’Avvocato Carmelo Russo,

rappresentato e difeso dall’Avvocato Cristina Zanini, giusta procura

speciale allegata in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

Ministero dell’Interno, in persona del Ministro pro tempore,

domiciliato in Roma, via dei Portoghesi 12, presso l’Avvocatura

Generale dello Stato, che lo rappresenta e difende ope legis;

– resistente –

avverso il decreto della Corte d’appello di Venezia depositato il

5/10/2018;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

2/12/2020 dal Cons. Dott. Alberto Pazzi.

 

Fatto

RILEVATO

che:

1. il Tribunale per i minorenni di Venezia rigettava l’istanza presentata da S.N. – cittadino (OMISSIS) e padre dei minori S.S. e S.A. – ai sensi del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 31, comma 3, al fine di ottenere un’autorizzazione temporanea alla permanenza in Italia;

2. la Corte d’appello di Venezia, con Decreto depositato in data 5 ottobre 2018, respingeva il reclamo presentato dal S., ritenendo che il ricorrente avesse addotto gravi problemi che, oltre a non avere carattere di eccezionalità, erano afferenti a una condizione di durata indeterminabile e tendenzialmente stabile e risultavano quindi estranei all’ambito di applicazione della disciplina di cui domandava l’applicazione;

secondo i giudici distrettuali, inoltre, il ricorrente non aveva evidenziato le ragioni per cui la famiglia non avrebbe potuto fare ricorso ad altre opzioni per salvaguardare la propria unità;

3. per la cassazione di questo decreto S.N. ha proposto ricorso prospettando due motivi di doglianza;

l’intimato Ministero dell’Interno si è costituito al di fuori dei termini previsti dall’art. 370 c.p.c., al fine dell’eventuale partecipazione all’udienza di discussione della causa.

Diritto

CONSIDERATO

che:

4. il ricorso individua quale parte controinteressata all’impugnazione il Ministero dell’Interno, amministrazione a cui è stata rivolta l’unica notifica compiuta dell’atto introduttivo di questo procedimento di legittimità;

una simile individuazione contrasta però con il contenuto della decisione impugnata, la quale non indica il Ministero dell’Interno nell’ambito delle parti processuali e registra invece l’intervento in seno al giudizio a quo del Procuratore Generale presso la Corte d’appello (intervento avvenuto in maniera del tutto corretta, visto che il solo Pubblico Ministero presso il giudice che procede, secondo la giurisprudenza di questa Corte, è il legittimato passivo in caso di impugnazione del provvedimento di diniego dell’autorizzazione all’ingresso o alla permanenza nel territorio italiano del familiare di minore di nazionalità straniera, ai sensi del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 31; v. Cass. 280/2020, Cass. 14063/2008, Cass. 10136/2007); ne discende l’inammissibilità del ricorso, atteso che lo stesso è stato irritualmente introdotto nei confronti di una parte non solo del tutto estranea al giudizio, ma anche priva di legittimazione a resistere;

il ricorso è quindi inidoneo a instaurare il contraddittorio nei confronti della controparte che ha partecipato al giudizio a quo e a dare avvio al procedimento di legittimità;

i superiori rilievi hanno carattere assorbente e rendono superfluo l’esame dei motivi addotti dal ricorrente;

la costituzione dell’amministrazione intimata al di fuori dei termini previsti dall’art. 370 c.p.c., ed al solo fine dell’eventuale partecipazione all’udienza di discussione, non celebrata, esime il collegio dal provvedere alla regolazione delle spese di lite;

il procedimento è esente dal versamento del contributo unificato, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 10, comma 2, di modo che non trova applicazione il disposto del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Così deciso in Roma, il 2 dicembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 25 gennaio 2021

 

 

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