Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1481 del 22/01/2018


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 1481 Anno 2018
Presidente: IACOBELLIS MARCELLO
Relatore: LA TORRE MARIA ENZA

ORDINANZA
sul ricorso 26288-2016 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. 06363391001, in persona del
Direttore pro tempore, domiciliata in ROMA, VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che la rappresenta e difende ope legis;

– ricorrente contro
BARUZZI SILVIA;

– intimata avverso la sentenza n.935/7/2016 della COMMISSIONE
TRIBUTARIA REGIONALE dell’EMILIA ROMAGNA (sez. di
BOLOGNA), depositata il 05/04/2016;

Data pubblicazione: 22/01/2018

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 15/11/2017 dal Consigliere Dott. MARIA ENZA LA
TORRE.

Fatti di causa
Nella controversia avente origine dall’impugnazione da parte di

2008 per un maggior reddito attributo quale socia della Bulli & Pupe
s.r.l. (nei cui confronti era stato accertato un maggior reddito per la
stessa annualità) la Commissione tributaria regionale, con la sentenza
indicata in epigrafe, dichiarava la nullità della sentenza della C.T.P. e
rimetteva gli atti al primo Giudice per l’integrazione del contraddittorio
nei confronti della Società e dell’altro socio.
Avverso la sentenza l’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso
per cassazione articolato su unico motivo.
Silvia Baruzzi è rimasta intimata.

Ragioni della decisione
1. Con l’unico motivo la ricorrente deduce la violazione e la falsa
applicazione degli artt. 101 e 354 c.p.c. e dell’ art.14 d.lgs. 546/1992 in

rela_zione alfart.360, comma 1°, n.3 e 4 c.p.c., laddove

malgrado essa

Agenzia avesse dedotto la nullità della sentenza di primo grado per
difetto di integrità del contraddittorio – la C.T.R., pur dando atto della
insussistenza nel caso in specie di una ipotesi di litisconsorzio
necessario tra Società e soci, aveva poi applicato i principi dettati da
questa Corte in materia di sussistenza di litisconsorzio necessario tra
soci e società di persone
1.1. La censura è fondata. Costituisce, invero, orientamento
consolidato della giurisprudenza di questo Giudice di legittimità che
per le società di capitali non ricorre l’ipotesi del litisconsorzio
necessario tra soci e società (Cass. 2214/2011; id. n.426/2013;
Ric. 2016 n. 26288 sez. MT – ud. 15-11-2017
-2-

Silvia Baruzzi di avviso di accertamento relativo ad IRPEF annualità

n.23323/2014; id n.19608/2015), sussistente invece per le società di
persone (S.U. n. 14815/2008); e che l’accertamento tributario nei
confronti di una società di capitali a base ristretta costituisce un
indispensabile antecedente logico-giuridico dell’accertamento nei
confronti dei soci, in virtù dell’unico atto amministrativo da cui

2. Il ricorso va conseguentemente accolto, con rinvio alla C.T.R.
dell’Emilia Romagna, che provvederà anche sulle spese del presente
giudizio di legittimità.

P.Q.M.
Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le
spese, alla Commissione tributaria regionale del Emilia Romagna, in
diversa composizione.
Roma, 15/11/2017
Il 1esidente

entrambe le rettifiche promanano.

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