Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1481 del 20/01/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 20/01/2017, (ud. 30/11/2016, dep.20/01/2017),  n. 1481

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCHIRO’ Stefano – Presidente –

Dott. CIRILLO Ettore – Consigliere –

Dott. MANZON Enrico – Consigliere –

Dott. NAPOLITANO Lucio – Consigliere –

Dott. VELLA Paola – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 14827/2015 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTIGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrente –

contro

C.F. LIQUIDATORE DELLA RESIDENZA LE ROSE SRL;

– intimato –

avverso la sentenza n. 2308/31/2014 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE di FIRENZE, del 05/11/2014, depositata il 01/12/2014;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

30/11/2016 dal Consigliere Dott. PAOLA VELLA.

Fatto

FATTO E DIRITTO

La Corte, costituito il contraddittorio camerale sulla relazione prevista dall’art. 380 bis c.p.c., verificato il rituale perfezionamento della notifica del ricorso e disposta l’adozione di motivazione semplificata, osserva quanto segue.

1. Con riguardo ad atto di accertamento notificato in data 8.4.2011 a società cancellata dal registro delle imprese in data 14.3.2008, l’Agenzia delle Entrate censura la sentenza impugnata per “violazione del D.Lgs. n. 175 del 2014, art. 28, comma 4” per cui “ai soli fini della validità e dell’efficacia degli atti di liquidazione, accertamento, contenzioso e riscossione dei tributi e contributi, sanzioni e interessi, l’estinzione della società di cui all’art. 2495 c.c., ha effetto trascorsi cinque anni dalla richiesta di cancellazione del Registro delle imprese” – ritenuta “norma procedurale”, e quindi retroattiva.

2. Il motivo è manifestamente infondato, alla luce dell’orientamento di questa Corte che ritiene il D.Lgs. 21 novembre 2014, n. 175, art. 28, norma operante su un piano sostanziale (e non “procedurale”), perciò priva di efficacia retroattiva ed applicabile esclusivamente ai casi in cui la richiesta di cancellazione della società dal registro delle imprese – che costituisce il presupposto del differimento in questione – sia presentata nella vigenza del medesimo D.Lgs. (e quindi dal 13 dicembre 2014), non potendo spiegare effetti di sanatoria in relazione ad atti notificati a società già estinte prima della data di entrata in vigore di detto ius superveniens (Cass. sez. 5, sent. n. 6743/15; sez. 6-5, ord. n. 15618/15; sez. 5, sent. n. 18385/15).

3. Il ricorso va quindi respinto, senza necessità di statuizione sulle spese poichè esse, in assenza di difese della parte intimata, resteranno a carico della parte ricorrente che le ha anticipate.

4. Non ricorrono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato, in quanto per l’amministrazione pubblica opera il meccanismo della prenotazione a debito delle spese (cfr. Cass. S.U. n. 9338/14; conf. Cass. sez. 4-L, n. 1778/16 e 4-T n. 18893/16).

PQM

La Corte rigetta il ricorso e dichiara irripetibili le spese anticipate da parte ricorrente.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, dà atto della non sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 30 novembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 20 gennaio 2017

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