Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14809 del 19/07/2016


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Cassazione civile sez. VI, 19/07/2016, (ud. 10/06/2016, dep. 19/07/2016), n.14809

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DOGLIOTTI Massimo – Presidente –

Dott. RAGONESI Vittorio – rel. Consigliere –

Dott. CRISTIANO Magda – Consigliere –

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Consigliere –

Dott. ACIERNO Maria – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 25835/2014 proposto da:

P.D.G., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

OVIDIO 10, rappresentato e difeso dall’avvocato GAETANO MANCUSO

presso lo studio dell’avvocato ANNA BEI, giusta procura a margine

del ricorso;

– ricorrente –

e contro

FALLIMENTO EURO SERVICE ITALIA SRL;

– intimato –

avverso il decreto del TRIBUNALE di CATANZARO, depositato il

31/07/2014;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

10/06/2016 dal Consigliere Relatore Dott. VITTORIO RAGONESI.

Fatto

FATTO E DIRITTO

La Corte, rilevato che sul ricorso n. 25835/14 proposto da P.D.G. nei confronti del Fallimento Euro Service Italia Srl il consigliere relatore ha depositato ex art. 380 bis c.p.c., la relazione che segue.

“Il relatore Cons. Dott. si, letti gli atti depositati, ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., osserva quanto segue.

P.D.G. ha proposto ricorso per cassazione avverso il decreto reso dal Tribunale di Catanzaro con il quale era stato liquidato il compenso pari a 70.000,00 Euro ad esso spettante quale curatore del Fallimento Euro Service Italia Srl..

Il ricorrente aveva chiesto la liquidazione del compenso tra il valore massimo di 111.897,76 Euro e quello medio 83.841,37 Euro. Il ricorrente lamenta l’apparente motivazione del provvedimento di liquidazione.

Questa Corte ha già chiarito che la motivazione del decreto, ove necessaria, come nel caso in cui tale provvedimento sia emesso per definire un procedimento in Camera di consiglio, non dev’essere ampia come quella della sentenza, nè succinta, come quella dell’ordinanza, ma può ben essere sommaria, nel senso che il giudice, senza ritrascriverli nel decreto, può limitarsi ad indicare quali elementi, tra quelli indicati nell’istanza che lo ha sollecitato, lo abbiano convinto ad assumere il provvedimento richiesto, essendo comunque tenuto, in ottemperanza all’obbligo di motivazione impostogli dall’art. 111 Cost., comma 6, a dar prova, anche per implicito, di aver considerato tutta la materia controversa (Cass. 21800/13).

Nel caso di specie il provvedimento dà atto dell’opera prestata, dei risultati ottenuti, dell’importanza del fallimento e della sollecitudine con cui sono state condotte le relative operazioni.

Ciò dimostra che il giudice ha tenuto conto dei detti elementi ed in relazione ad essi ha proceduto alla liquidazione del compenso. D’altra parte il ricorrente non contesta che quest’ultimo sia stato inferiore al minimo di legge e da ciò deve desumersi che lo stesso rientri nei parametri legali, restando per il resto la determinazione in concreto affidata all’apprezzamento del giudice.

Ricorrono i requisiti di cui all’art. 375 c.p.c., per la trattazione in Camera di consiglio.

PQM:

Rimette il processo al Presidente della sezione per la trattazione in Camera di consiglio.

Roma 4.04.2016.

Il Cons. relatore”.

Considerato che non emergono elementi che possano portare a diverse conclusioni di quelle rassegnate nella relazione di cui sopra e che pertanto il ricorso va rigettato senza pronuncia di condanna della ricorrente alle spese processuali i non avendo il fallimento svolto attività difensiva.

PQM

Rigetta il ricorso. Sussistono le condizioni per il pagamento del doppio contributo del D.P.R. n. 115 del 2002, ex art. 13, comma 1 quater.

Così deciso in Roma, il 10 giugno 2016.

Depositato in Cancelleria il 19 luglio 2016

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA