Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14809 del 18/06/2010

Cassazione civile sez. trib., 18/06/2010, (ud. 29/04/2010, dep. 18/06/2010), n.14809

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ALTIERI Enrico – Presidente –

Dott. D’ALONZO Michele – Consigliere –

Dott. PERSICO Mariaida – Consigliere –

Dott. MARIGLIANO Eugenia – Consigliere –

Dott. VIRGILIO Biagio – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

COMUNE di FONDO, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente

domiciliato in Roma, via G.G. Belli n. 27, presso l’avv. Mereu Paolo,

che lo rappresenta e difende unitamente all’avv. Massimiliano

Battagliola;

– ricorrente –

contro

COMUNE di MILANO, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente

domiciliato in Roma, via Cicerone n. 28, presso l’avv. Izzo Raffaele,

che lo rappresenta e difende unitamente agli avv.ti Maria Rita

Surano, Antonella Fraschini, Ruggero Meroni ed Elena Ferradini

dell’Avvocatura comunale;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

avverso la sentenza della Commissione tributaria di secondo grado di

Trento n. 11/01/04, depositata il 2 maggio 2005;

Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 29

aprile 2010 dal Relatore Cons. Dr. Biagio Virgilio;

udito l’avv. Paolo Mereu per il ricorrente principale e l’avv. Irma

Mannelli (per delega dell’avv. Meroni) per il controricorrente e

ricorrente incidentale;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale dott.

SEPE Ennio Attilio il quale ha concluso per l’accoglimento del

ricorso principale e, quanto al ricorso incidentale, per la

rimessione della questione alla Corte costituzionale, o, in

subordine, il rigetto.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. Il Comune di Fondo propone ricorso per cassazione, articolato in quattro motivi, avverso la sentenza della Commissione tributaria di secondo grado di Trento indicata in epigrafe, con la quale, rigettando l’appello del Comune medesimo, è stata confermata l’illegittimità di vari avvisi di accertamento emessi, per ICI relativa agli anni 1995/1998, nei confronti del Comune di Milano, in relazione ad un fabbricato, destinato da quest’ultimo a colonia per le famiglie dei dipendenti dell’Azienda Trasporti Municipali, ed al terreno circostante.

Il giudice a quo, in particolare, ha ritenuto che il terreno non fosse soggetto ad imposta, sia in quanto avente natura pertinenziale del detto fabbricato, sia perchè in concreto del tutto privo di capacità edificatoria, risultando questa già esaurita dalla costruzione del fabbricato.

2. Il Comune di Milano resiste con controricorso e propone altresì ricorso incidentale.

3. Il Comune di Fondo ha depositato memoria.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. I ricorsi vanno preliminarmente riuniti ai sensi dell’art. 335 c.p.c..

2.1. Con il primo motivo del ricorso principale, il Comune di Fondo, premesso che la controversia ha ad oggetto otto avvisi di accertamento (due per ciascuno degli anni in contestazione), e precisamente quattro relativi al fabbricato di proprietà del Comune di Milano e quattro relativi all’area ad esso circostante (oltre altri atti notificati in un secondo momento e recanti una riduzione dell’imposta relativa al fabbricato), denuncia l’omessa pronuncia da parte del giudice a quo sulla questione principale del giudizio, concernente l’assoggettabilità ad ICI del detto fabbricato, in relazione alla sua contestata destinazione a compiti istituzionali del Comune di Milano.

Con il secondo motivo, il ricorrente denuncia (evidentemente in via subordinata) la violazione del D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 7, comma 1, lett. a), sostenendo che la destinazione di un fabbricato a colonia per i familiari dei dipendenti di una azienda municipalizzata non rientra nei compiti istituzionali di un comune – e non è quindi esente dall’imposta ai sensi della norma citata, in quanto non soddisfa una esigenza dell’intera comunità o di una categoria particolarmente meritevole di tutela.

Con il terzo motivo, è denunciata la violazione del D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 2, comma 1, per avere il giudice a quo riconosciuto all’area adiacente al fabbricato carattere pertinenziale, in assenza di prova e nonostante che la stessa non fosse “graffata catastalmente” al fabbricato.

Infine, con il quarto motivo è contestata la tesi esposta in sentenza secondo la quale il terreno in questione, pur essendo edificabile secondo gli strumenti urbanistici, ha perso in concreto tale carattere a seguito dell’esaurimento della capacità edificatoria, non essendo consentito alcun ampliamento del fabbricato cui accede.

2.2. E’ fondato il primo motivo.

Risulta dalla sentenza impugnata, ed è confermato dall’esame diretto degli atti di causa, che il giudizio verteva essenzialmente su due questioni: a) l’applicabilità al fabbricato de quo dell’esenzione dall’ICI prevista, dal D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 7, comma 1, lett. a), per gli immobili posseduti (fra l’altro) dai comuni e “destinati esclusivamente ai compiti istituzionali”; b) la natura pertinenziale, o meno, rispetto al fabbricato, dell’area ad esso circostante, con conseguente applicazione, nella prima ipotesi, della disciplina dettata per le pertinenze dal citato D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 2, comma 1, lett. a).

La prima questione, decisa dal giudice di primo grado in senso sfavorevole al Comune di Fondo, è stata oggetto di specifico motivo di impugnazione da parte di quest’ultimo dinanzi al giudice d’appello, il quale, tuttavia, ha del tutto omesso di esaminarla, essendosi occupato, anche nella parte destinata allo svolgimento del processo, esclusivamente della natura – e del conseguente regime d’imponibilità – del terreno, senza affrontare il problema dell’assoggettabilità ad imposta del fabbricato (nè a diversa conclusione può indurre, contrariamente a quanto rileva il controricorrente, la frase della sentenza secondo cui “il terreno de quo costituisce pertinenza del fabbricato destinato dal Comune di Milano per i suoi scopi istituzionali, così come pacifica deve ritenersi la circostanza dell’impossibilità concreta di edificazione sopra quell’area”, dovendosi escludere, in base al tenore complessivo della pronuncia, che a tale affermazione possa attribuirsi alcun contenuto di natura effettivamente decisoria con riguardo al fabbricato).

2.3. L’accoglimento del primo motivo comporta l’inammissibilità del secondo, in quanto concerne questione che, come detto, non è stata oggetto di esame da parte del giudice d’appello.

2.4. Il terzo motivo è infondato.

Il giudice a quo ha, infatti, accertato – ritenendolo, peraltro, un punto pacifico, perchè non riproposto dal Comune quale motivo di appello – che il terreno costituisce pertinenza del fabbricato: si tratta di accertamento di fatto spettante al giudice di merito, che è oggetto di censura generica e, comunque, infondata, non assumendo alcun rilievo al riguardo le risultanze catastali, in quanto il D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 2 fonda l’attribuzione alla cosa della qualità di pertinenza sul criterio fattuale e cioè sulla destinazione effettiva e concreta della cosa al servizio od ornamento di un’altra, secondo la definizione contenuta nell’art. 817 cod. civ., senza che rilevi in contrario l’intervenuta distinta iscrizione in catasto (ex plurimis, Cass. nn. 19375 del 2003, 17035 e 19161 del 2004, 6501 del 2005, 25127 del 2009).

2.5. Il quarto motivo, infine, è inammissibile.

L’accertata – in via definitiva natura pertinenziale dell’area rende, infatti, privo di interesse il motivo in esame, perchè la disciplina dettata dal D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 2, comma 1, lett. a), esclude l’autonoma tassabilità delle aree pertinenziali, le quali sono in ogni caso non soggette ad imposizione ICI, in quanto costituenti “parte integrante” del fabbricato cui accedono, con la conseguenza che, quando nella medesima porzione immobiliare coesistono accessorietà ed edificabilità, l’effetto attrattivo che discende dal vincolo di asservimento rende irrilevante la destinazione edificatoria (Cass. nn. 6501 del 2005, 19638 del 2009).

3,1. Con il primo motivo del ricorso incidentale, il Comune di Milano denuncia violazione della L. n. 241 del 1990, art. 3, della L. n. 212 del 2000, art. 7, del D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 11, comma 2 bis, lamentando la carenza di motivazione degli avvisi di accertamento.

Il motivo è inammissibile sia perchè la questione non risulta specificamente riproposta in appello D.Lgs. n. 546 del 1992, ex art. 56 sia, comunque, per genericità e carenza di autosufficienza della censura.

3.2. Infine, il Comune di Milano solleva eccezione di illegittimità costituzionale del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 7, comma 1, in riferimento agli artt. 2, 3, 31, 38 e 97 Cost., nella parte in cui non prevede l’esenzione dall’ICI per gli immobili posseduti dai comuni al di fuori del loro territorio e destinati ad attività di rilevanza sociale, come quello di cui è controversia.

La questione è irrilevante, poichè la norma censurata non è oggetto di applicazione in questa sede.

E’ utile, peraltro, far presente che questa Corte, con le recenti ordinanze nn. 9477 e 9478 del 2010, ha già sollevato analoga questione di legittimità costituzionale della norma anzidetta, in riferimento agli artt. 2, 3 e 38 Cost..

4. In conclusione, va accolto il primo motivo del ricorso principale, rigettato il terzo e dichiarati inammissibili il secondo e il quarto;

va dichiarato inammissibile il ricorso incidentale; la sentenza impugnata deve essere cassata in relazione al motivo accolto e la causa rinviata, per l’esame della questione dell’applicabilità al fabbricato in esame dell’esenzione dall’ICI stabilita dal D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 7, comma 1, lett. a), ad altra sezione della Commissione tributaria di secondo grado di Trento, che provvederà in ordine alle spese anche del presente giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte riunisce i ricorsi.

Accoglie il primo motivo del ricorso principale, rigetta il terzo e dichiara inammissibili il secondo e il quarto.

Dichiara inammissibile il ricorso incidentale.

Cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia la causa, anche per le spese, ad altra sezione della Commissione tributaria di secondo grado di Trento.

Così deciso in Roma, il 29 aprile 2010.

Depositato in Cancelleria il 18 giugno 2010

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