Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14809 del 10/07/2020

Cassazione civile sez. lav., 10/07/2020, (ud. 11/02/2020, dep. 10/07/2020), n.14809

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NAPOLETANO Giuseppe – Presidente –

Dott. TRIA Lucia – rel. Consigliere –

Dott. DI PAOLANTONIO Annalisa – Consigliere –

Dott. TRICOMI Irene – Consigliere –

Dott. SPENA Francesca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 23601-2018 proposto da:

L.P.G., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA TUSCOLANA

1178, presso lo studio dell’avvocato NELIDE CACI, rappresentata e

difesa dall’avvocato GIUSEPPE DANILE;

– ricorrente –

contro

MINISTERO ISTRUZIONE UNIVERSITA’ RICERCA, in persona del Ministro pro

tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende

ope legis;

– controricorrente –

e contro

UFFICIO SCOLASTICO PROVINCIALE VICENZA, UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE

VENETO, ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE CALDOGNO;

– intimati –

avverso la sentenza n. 81/2018 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA,

depositata il 27/03/2018, R.G.N. 77/2017;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

11/02/2020 dal Consigliere Dott. LUCIA TRIA;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

VISONA’ Stefano, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso;

udito l’Avvocato GIUSEPPE DANILE.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. La Corte d’appello di Venezia con la sentenza attualmente impugnata (depositata il 27 marzo 2018) respinge l’appello di L.P.G. avverso la sentenza del Tribunale di Vicenza n. 289/2016, di rigetto del ricorso della L.P. proposto avverso il licenziamento intimatole dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca (d’ora in poi: MIUR) per essere stato accertato che l’insegnante L.P. non aveva la percentuale di invalidità richiesta per l’inserimento nella graduatoria ad esaurimento con la “riserva N”, in base alla quale ella era stata assunta con contratto a tempo indeterminato, a decorrere dall’1 settembre 2010.

La Corte d’appello di Venezia, per quel che qui interessa, precisa in sintesi che:

a) tutti i numerosi motivi di appello sono infondati perchè proposti senza considerare che, come già evidenziato nella sentenza appellata, la P.A. ha, nella specie, risolto il rapporto di lavoro dando legittima applicazione alle previsioni del D.L. n. 134 del 2009, art. 1, comma 4-octies e ss. convertito dalla L. n. 167 del 2009, per la cui attuazione è stato emesso il D.M. n. 165 del 2010;

b) non sussistono neppure le condizioni perchè l’appellante possa invocare l’efficacia riflessa del giudicato di cui alla richiamata sentenza del Tribunale di Agrigento, in base alla quale la docente è stata dichiarata invalida in misura pari al 49% a partire da marzo 2011 e iscritta nelle liste speciali di collocamento, visto che al relativo giudizio non partecipato il MIUR e comunque il suddetto accertamento non esclude l’effettuazione da parte della P.A. della verifica dell’esistenza dei requisiti per la fruizione della “riserva N” nella graduatoria ad esaurimento e quindi della legittimità della disposta assunzione;

c) diversamente da quel che sostiene l’appellante la CTU medica è stata disposta nel giudizio di primo grado per stabilire la misura percentuale di invalidità della docente perchè, a fronte della produzione del verbale della Commissione medica di Vicenza dal quale risultava l’inesistenza della percentuale richiesta per la “riserva N” – produzione con la quale la P.A. aveva assolto l’onere probatorio a proprio carico – l’interessata aveva prodotto una consulenza di parte e la consulenza d’ufficio svolta davanti al Tribunale di Agrigento le cui conclusioni era diverse;

d) il Tribunale di Vicenza, alla luce dell’indagine completa del nominato CTU, svolta con metodo scientifico corretto, ha accertato l’esattezza della percentuale di invalidità del 35%, stabilita dalla Commissione medica di Vicenza, all’esito del controllo a campione effettuato dall’Amministrazione D.L. n. 134 del 2009 cit., ex art. 1, comma 4-decies;

e) ne consegue che è risultata una percentuale di invalidità inferiore a quella (pari o superiore al 45%) necessaria per la “riserva N”, originariamente erroneamente riconosciuta;

f) in questa situazione, il decreto 4 maggio 2011, con il quale è stata disposta la risoluzione del rapporto, si configura come un atto dovuto.

2. Il ricorso di L.P.G. domanda la cassazione della sentenza per undici motivi; resiste, con controricorso, il MIUR; rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1 – Sintesi dei motivi di ricorso.

1. Il ricorso è articolato in undici motivi.

1.1. Con il primo motivo si denuncia, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, violazione del combinato disposto dell’art. 1372 c.c. e art. 1418 c.c., comma 1, con il D.L. n. 134 del 2009, art. 1, comma 4-decies convertito dalla L. n. 167 del 2009, sostenendosi che erroneamente la Corte territoriale ha ritenuto affetto da nullità il contratto di lavoro stipulato con la ricorrente non ricorrendo alcuna delle cause ammesse dalla legge per simile soluzione che certamente non poteva farsi discendere automaticamente dalle vicende degli atti amministrativi presupposti intervenuti nelle fasi di selezione del contraente, atteso che il contratto è stato stipulato dall’Amministrazione nell’esercizio dei poteri e delle capacità del datore di lavoro privato e la sua efficacia doveva essere valutata secondo i principi propri del diritto privato.

1.2. Con il secondo motivo si denuncia, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, violazione del combinato disposto dell’art. 1372 c.c. e art. 1418 c.c., comma 1, con D.L. n. 134 del 2009, art. 1, comma 4-decies convertito dalla L. n. 167 del 2009 e la L. n. 68 del 1999, artt. 1,7 e 8 sostenendosi che erroneamente la Corte d’appello non ha considerato, al fine di valutare la legittimità del recesso, la necessaria preventiva cancellazione della ricorrente dagli elenchi previsti dalla L. n. 68 del 1999 finalizzati al collocamento obbligatorio di determinate categorie di soggetti, tra cui gli invalidi. In tal modo la Corte d’appello ha negato l’efficacia costitutiva da attribuire all’iscrizione negli elenchi provinciali dei disabili, dalla quale discende direttamente il beneficio de quo che non deriva dallo stato di invalidità in sè, mentre il preventivo accertamento sanitario della Commissione medica si configura come atto interno presupposto dell’iscrizione o della cancellazione dagli elenchi. Pertanto, diversamente da quanto ritenuto dalla Corte d’appello, ogni modificazione delle ragioni di diritto collegate alla situazione che viene qui in considerazione dovrebbe essere sempre mediata da provvedimenti incidenti sui suindicati elenchi, il che significa che, nella specie, l’accertamento sanitario della Commissione medica di Vicenza non poteva portare alla negazione del beneficio della “riserva N” in assenza di un precedente apposito e formale provvedimento di cancellazione dagli elenchi.

1.3. Con il terzo motivo si denuncia, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, violazione del combinato disposto dell’art. 1372 c.c. e art. 1418 c.c., comma 1, con D.L. n. 134 del 2009, art. 1, comma 4-decies convertito dalla L. n. 167 del 2009 e della L.n. 68 del 1999, art. 1 nonchè del D.L. n. 70 del 2009, art. 20 rilevandosi l’inidoneità dell’accertamento sanitario della Commissione medica di Vicenza a poter costituire la base del disposto recesso senza un preventivo provvedimento formale di disconoscimento dei requisiti sanitari da parte dell’INPS. Si sottolinea che, invece, la Corte d’appello ha affermato che secondo il D.L. n. 134 del 2009, art. 1, comma 4-decies, l’accertamento dell’AUSL competente, come individuata dalla disposizione stessa, non richiede il relativo recepimento da parte di un apposito atto amministrativo dell’INPS. Si aggiunge che anche dal D.M. n. 165 del 2010, artt. 3 e 4 adottato in esecuzione delle disposizioni del suddetto art. 1, comma 4-decies, si desumerebbe la necessità di un provvedimento “contrario” dell’INPS – di cancellazione analogo a quello iniziale di iscrizione negli appositi elenchi compilati per il collocamento obbligatorio degli invalidi, visto che gli accertamenti sanitari delle Commissioni sarebbero atti interni prodromici al definitivo provvedimento di iscrizione o di cancellazione.

Inoltre si ritiene che sarebbe “frutto di una petizione di principio” l’affermazione della Corte d’appello secondo cui il D.L. n. 78 del 2009, art. 20 convertito dalla L. 3 agosto 2009, n. 102 (richiamato dal D.M. n. 165 del 2010) sarebbe stato rispettato per il fatto che la Commissione medica di prima istanza di Vicenza ha inviato il verbale (del 15 novembre 2011) anche all’INPS competente per territorio, che non ha adottato altri provvedimenti nè in base al citato art. 20 nè in base al D.L. n. 134 del 2009, art. 1, comma 4-decies.

La ricorrente considera tale statuizione erronea in quanto in base al richiamato art. 20 l’INPS era tenuto ad attivarsi ed emettere il provvedimento definitivo.

Del resto, la disciplina innovativa del D.L. n. 134 cit., non contenendo una normativa di dettaglio, deve essere inserita nel quadro della disciplina generale della materia, onde individuare un corrispondente quadro procedurale e, al riguardo, il D.M. n. 165 del 2010, art. 4 stabilisce che “in caso di comprovata la non sussistenza delle condizioni che danno diritto ad usufruire dei benefici, si applicano le disposizioni di cui al D.L. 1 luglio 2009, n. 78, art. 20 convertito, con modificazioni, dalla L. 3 agosto 2009, n. 102”.

E l’art. 20 cit. stabilisce che in ogni caso l’accertamento definitivo è effettuato dall’INPS.

Quindi, nella specie, in mancanza del prescritto provvedimento definitivo, che è l’unico provvedimento idoneo ad influire sullo status di invalidità, dovrebbe avrebbe dovuto darsi rilievo alla sentenza del Tribunale di Agrigento laddove si è pronunciata sul contestato verbale di accertamento della Commissione di Vicenza.

Infatti, opinando diversamente, si verrebbe a riconoscere all’Amministrazione scolastica un potere sostitutivo rispetto a quello dell’INPS in materia di invalidità, senza che ciò possa considerarsi conforme al D.L. n. 134 del 2009 cit., art. 1 che contiene norme che essenzialmente disciplinano la ricognizione della sussistenza dei requisiti per l’attribuzione dei benefici ivi previsti in sede di formazione delle graduatorie.

In sintesi, la Corte d’appello avrebbe dovuto dichiarare l’esclusiva competenza dell’INPS ad emettere i provvedimenti negatori dello status di invalido ai fini del godimento dei benefici di cui alla L. n. 68 del 1999.

1.4. Con il quarto motivo si denuncia, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, violazione del combinato disposto dell’art. 295 c.p.c., del D.L. n. 269 del 2003, art. 42 e del D.L. n. 78 del 2008, art. 20 sostenendosi che tra il presente giudizio e quello instaurato presso il Tribunale di Agrigento vi sarebbe un nesso di pregiudizialità che comporterebbe che l’accertamento effettuato in quest’ultimo giudizio, con sentenza divenuta definitiva, in ordine alla sussistenza dei requisiti sanitari ai fini del riconoscimento dei benefici connessi avrebbe effetto pregiudicante valendo erga omnes D.L. n. 269 del 2003, ex art. 42.

Tale situazione permarrebbe anche se si volesse considerare superfluo il provvedimento dell’INPS, in quanto per entrambi i giudizi il nucleo fondamentale è costituito dall’accertamento del requisito sanitario.

La Corte territoriale negando la suddetta pregiudizialità avrebbe finito col dare per risolta la questione centrale costituita dalla necessità di un autonomo provvedimento dell’INPS conclusivo del procedimento di accertamento dei requisiti di cui alla L. n. 68 del 1999, alla quale corrisponde la possibilità dell’interessato di agire in giudizio per ottenere l’accertamento del proprio status di portatore di handicap grave.

E neppure la Corte territoriale avrebbe considerato che l’INPS se è legittimato passivo nei giudizi in cui si discute dell’erogazione di prestazioni è comunque il contraddittore competente nei giudizi di accertamento relativi al collocamento mirato.

1.5. Con il quinto motivo si denuncia, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, violazione del combinato disposto dell’art. 2909 c.c., del D.L. n. 269 del 2013, art. 42, del D.L. n. 78 del 2009, art. 20 ribadendosi le censure già espresse nei precedenti motivi a proposito della erroneità della affermazione della Corte d’appello circa la superfluità del provvedimento di cancellazione dagli elenchi L. n. 68 del 1999, ex art. 8 come provvedimento definitivo dell’INPS che ha portato ad escludere la pregiudizialità del giudizio svoltosi dinanzi al Tribunale di Agrigento e quindi a negare l’efficacia riflessa del giudicato ivi formatosi e quindi della relativa opponibilità al datore di lavoro.

1.6. Con il sesto motivo si denuncia, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, violazione del D.L. n. 134 del 2009, art. 1, comma 4-decies, sostenendosi che la Corte d’appello ha ammesso la sussistenza di un potere di verifica dello stato di invalidità esercitabile dall’Amministrazione scolastica (ora per allora) dopo la costituzione del rapporto di lavoro senza limiti di tempo, mentre il D.L. n. 463 del 1983, art. 9 (abrogato dalla L. 12 marzo 1999, n. 68, art. 22, comma 1, lett. e) applicato da Cons. Stato n. 3238 del 2011 (richiamata nella sentenza qui impugnata) aveva istituito un potere di verifica limitato ai requisiti sanitari con riferimento al momento dell’assunzione.

Così la Corte territoriale avrebbe ammesso un potere incondizionato di verifica della P.A. che – senza una norma di legge ad hoc – potrebbe constatare le condizioni esistenti al momento dell’accertamento stesso senza fondate interferenze con la condizione esistente al momento dell’assunzione, unico momento rilevante per l’affermazione o la negazione del diritto in oggetto.

1.7. Con il settimo motivo si denuncia, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4, violazione dell’art. 2729 c.c., criticandosi l’utilizzo delle presunzioni semplici – che si assume effettuato in assenza dei carattere di gravità, precisione e concordanza – ai fini della prova della sussistenza dei requisiti sanitari in un tempo anteriore a quello dell’effettuazione del relativo accertamento e della conseguente conclusione dell’identità della misura dell’invalidità al momento dell’assunzione rispetto a quella valutata successivamente dalla Commissione medica di Vicenza, senza alcun riscontro oggettivo.

1.8. Con l’ottavo motivo si denuncia, in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 4, violazione dell’art. 115 c.p.c. e art. 2967 c.c., integrando le considerazioni effettuate nel settimo motivo, si sostiene che alla mancata menzione da parte della Commissione di Vicenza del grado di invalidità esistente al momento della costituzione del rapporto – elemento che il datore di lavoro era onerato a provare perchè determinante per il recesso si è posto rimedio con la CTU medica disposta dal Tribunale.

E si contesta l’affermazione della Corte d’appello secondo cui, sulla base dell’indagine del CTU, è stato appurato che sia il 17 gennaio 2007 (visita della Commissione medica che le ha dato la possibilità di fruire della “riserva N”) sia il 15 marzo 2011 (accertamento della Commissione medica di Vicenza) sia al momento dell’accertamento del CTU il grado di invalidità civile della prof. L.P. è sempre stato non superiore al 35%.

1.9. Con il nono motivo si denuncia, in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 4, violazione dell’art. 115 c.p.c. e art. 2967 c.c., sostenendosi che la CTU in oggetto sarebbe stata impropriamente utilizzata per colmare il mancato rispetto dell’onere probatorio posto a carico dell’Amministrazione in ordine alla sussistenza dei presupposti per il recesso della lavoratrice.

1.10. Con il decimo motivo si denuncia, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4, violazione dell’art. 116 c.p.c., in quanto, a prescindere da ogni profilo motivazionale della sentenza, si sostiene che la Corte d’appello non avrebbe valutato il materiale probatorio con “prudente apprezzamento”, con riferimento ai basilari parametri della logicità e della ragionevolezza, per avere assunto “inferenze arbitrarie e illogiche”.

In particolare, si deduce che la Corte territoriale – tanto più a fronte di una notevole divergenza di valutazione delle condizioni sanitarie della ricorrente – avrebbe omesso di considerare la “speciale valenza” da attribuire alla CTU disposta nel giudizio dinanzi al Tribunale di Agrigento, acquisita agli atti dal primo giudice e basata su un esame diretto dell’interessata, a differenza dell’accertamento della Commissione di Vicenza eseguito solo su base documentale e in via probabilistico-inferenziale.

1.11. Con l’undicesimo motivo si denuncia, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, violazione dell’art. 91 c.p.c., affermandosi sul punto soltanto quanto segue: “in considerazione degli argomenti spiegati si appalesa l’erroneità della sentenza impugnata con conseguente vizio del capo della sentenza in materia di spese del giudizio”.

2 – Esame delle censure.

2. L’esame dei motivi di censura porta al rigetto dei primi tre motivi e del sesto motivo, e alla dichiarazione di inammissibilità del quarto e del quinto motivo, nonchè dei motivi dal settimo all’undicesimo, e, quindi, al complessivo rigetto del ricorso.

A) Ricostruzione del quadro normativo di riferimento.

3. Per una migliore comprensione di tale soluzione occorre premettere, all’esame delle censure, una breve ricostruzione del complessivo quadro normativo in cui si inserisce la disciplina di cui D.L. n. 134 del 2009, art. 1, commi da 4-octies a 4-undecies del convertito, con modificazioni, dalla L. n. 167 del 2009, della cui applicazione qui si discute.

4. Come risulta confermato anche dal D.M. 30 luglio 2010, n. 165 (Regolamento recante disposizioni per l’esecuzione delle norme di cui al D.L. n. 134 del 2009, art. 1, commi da 4-octies a 4-decies convertito, con modificazioni, dalla L. n. 167 del 2009, in materia di obblighi per il personale della scuola di documentare i requisiti per avvalersi dei benefici previsti dalla L. n. 104 del 1992 o dalla L.n. 68 del 1999) emanato ai sensi del comma 4-undecies cit. e richiamato pure dalla ricorrente la normativa di cui al D.L. n. 134 del 2009 cit., art. 1, commi 4-octies e ss. è una normativa speciale, diretta al “contrasto alle frodi in materia di invalidità civile” (come risulta dal richiamo del D.L. 1 luglio 2009, n. 78, art. 20 convertito, con modificazioni, dalla L. 3 agosto 2009, n. 102, contenuto nell’art. 4 D.M. e di cui si dirà più avanti) in particolare (art. 2 D.M. cit.) con riguardo alla situazione del personale docente, educativo ed ATA della Scuola “che presenta domanda di inserimento in graduatoria di provincia diversa da quella di residenza, finalizzata all’assunzione nelle scuole con contratto a tempo indeterminato, o con contratto a tempo determinato per supplenza annuale o sino al termine delle attività didattiche”, avvalendosi o chiedendo di avvalersi, ai fini dell’assunzione stessa, dei benefici di cui all’art. 1, comma 1 medesimo D.M. e quindi essendo tenuto ad allegare alla domanda la certificazione di cui all’art. 1, comma 2, lett. b) D.M. stesso.

5. A completamento di quanto previsto dal D.L. n. 134 cit., comma 4-decies nel D.M. richiamato (art. 3) si stabilisce che gli Uffici scolastici competenti possono richiedere ulteriori accertamenti sulla sussistenza delle condizioni personali o familiari che danno diritto alla fruizione dei benefici, sia in presenza di motivate ragioni sia con metodo a campione. Si precisa altresì che, in questi casi, la valutazione della situazione sanitaria del richiedente la fruizione dei benefici è effettuata da una Azienda sanitaria diversa da quella che ha originariamente esaminato la documentazione ai sensi della L. n. 104 del 1992, art. 4 e successive modificazioni e, in particolare, che tale valutazione deve essere effettuata dall’Azienda sanitaria competente per l’area territoriale nella quale hanno sede l’Autorità scolastica o l’Ufficio scolastico regionale che la richiede (cioè quella in cui si trova la provincia diversa da quella di residenza nella cui graduatoria è chiesto l’inserimento come riservisti).

6. Infine, nell’art. 3, comma 4 D.M. cit. si precisa che la suindicata richiesta di accertamento della sussistenza delle condizioni di invalidità e di handicap è trasmessa contestualmente alla direzione provinciale dell’INPS competente per il territorio di riferimento delle Aziende sanitarie come sopra individuate, nonchè al richiedente i benefici (e al familiare di questi, quando siano le condizioni del familiare a legittimare la fruizione dei benefici), “in applicazione di quanto disposto al D.L. 1 luglio 2009, n. 78, art. 20 convertito, con modificazioni, dalla L. 3 agosto 2009, n. 102”.

E, il successivo art. 4 D.M. prevede che si applichino le disposizioni del suddetto art. 20, “nel caso in cui sia comprovata la non sussistenza delle condizioni che danno diritto ad usufruire dei benefici”.

7. Tale duplice richiamo rende esplicita la finalità della normativa di cui al D.L. n. 134 del 2009, art. 1, commi da 4-octies a 4-decies e chiarisce che, così come con l’art. 20 menzionato – rubricato “Contrasto alle frodi in materia di invalidità civile” – nello specifico settore della Scuola il legislatore ha inteso adottare un’analoga impostazione, consistente nel perseguire l’obiettivo di ottenere maggiore chiarezza e trasparenza nell’attribuzione dei benefici avvalendosi operativamente del sistema profondamente innovativo elaborato dall’INPS per la valutazione sanitaria per effetto dell’attribuzione all’Istituto della funzione di accertamento della permanenza dei requisiti sanitari che hanno dato luogo alla concessione dei benefici economici agli invalidi civili, ciechi civili e sordi da parte del citato art. 20 e, quindi, per lo svolgimento delle conseguenti “verifiche straordinarie” in materia di riconoscimento dell’invalidità civile dirette ad accertare – per l’art. 20 cit. – la permanenza (o nel caso dei falsi invalidi l’effettiva sussistenza) nei beneficiari del possesso dei requisiti sanitari per usufruire dei trattamenti economici di invalidità civile e per il D.L. n. 134 del 2009, art. 1, commi da 4-octies a 4-undecies il corretto utilizzo della disciplina relativa alle assunzioni nelle ipotesi ivi previste.

Si tratta, pertanto, di un tipo di verifiche diverse da quelle denominate ordinarie, che si riferiscono ad ogni accertamento medico che successivamente all’attribuzione dello stato di invalidità civile è diretto a verificare la perdurante persistenza dei requisiti di carattere sanitario (TAR Lazio, Sezione Terza-Quater, n. 3851 del 2014).

8. Il suddetto sistema innovativo, improntato all’esigenza di garantire una maggiore semplificazione ed anche all’obiettivo di ridurre tempi di definizione della verifica, nel corso del tempo ha subito aggiustamenti e modifiche, anche con riguardo alla possibilità dell’INPS di procedere alla rettifica senza alcuna visita o valutazione fisica della persona, ma solo sulla base della documentazione da questa fornita.

Però, fin dall’inizio è stato disposto che le attività necessarie per l’attuazione delle verifiche straordinarie a campione previste dal citato art. 20 fossero effettuate tramite una procedura informatica, strutturata con le funzionalità utili per gestire l’intero flusso di verifica, dalla lettera di richiesta della documentazione sanitaria e di convocazione a visita fino alla conferma o revoca della provvidenza, secondo i criteri inizialmente indicati nella determinazione n. 189 del 20 ottobre 2009, volta a definire “il disegno organizzativo e procedurale per l’applicazione della L. n. 102 del 2009, art. 20” (msg. 24477 del 29/10/2009), nella circolare n. 131 del 28 dicembre 2009, nel messaggio n. 2886 del 4 febbraio 2011 e nel messaggio n. 3989 del 16 febbraio 2011.

In sintesi può dirsi che, in base alle nuove modalità operative, si è data attuazione al D.L. n. 78 del 2009, art. 20, comma 1 – laddove stabilisce che a decorrere dal 1 gennaio 2010 “in ogni caso” è effettuato dall’INPS l’accertamento definitivo sanitario in materia di invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap e disabilità svolto dalle Commissioni mediche delle Aziende sanitarie locali sono integrate da un medico dell’INPS quale componente effettivo – escludendo l’obbligatorietà di un formale provvedimento espresso dell’INPS.

9. L’evidenziato collegamento tra la normativa di cui al D.L. n. 134 del 2009, art. 1, commi da 4-octies a 4-decies e quella prevista dal D.L. n. 78 del 2009, art. 20 – che rileva anche per la procedura da applicare – deve anche portare a sottolineare che la specifica normativa prevista per le assunzioni nel Comparto Scuola – anche ove non emergano comportamenti penalmente rilevanti – al pari di quella di cui all’art. 20 cit. è finalizzata al rispetto di interessi primari, quali sono quelli tutelati dall’art. 97 Cost..

Ma, nello specifico, è volta ad assicurare il rispetto dei diritti garantiti, dalla copiosa normativa in materia, per favorire l’integrazione nel mondo del lavoro delle persone disabili – di cui oltre che nella L. n. 68 del 1999 a numerose altre disposizioni UE e alla Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, ratificata con la L. 3 marzo 2009, n. 18 – ed è quindi espressione dell’art. 3 Cost., avendo funzione solidaristica, con conseguente necessaria e inderogabile applicazione corretta sia da parte delle Amministrazioni sia da parte dei destinatari della disciplina (vedi: Cass. 6 aprile 2011, n. 7889; Cass. 20 novembre 2014, n. 24723; Cass. 16 giugno 2016, n. 12441; Cass. 13 luglio 2017, n. 17361).

E a ciò va aggiunto che la situazione di invalido civile del dipendente pubblico condiziona non solo la regolarità dell’assunzione, ma anche la permanenza dell’efficacia del rapporto, che si fonda sul regime speciale riconosciuto ai dipendenti oggettivamente svantaggiati e che per questo esige la persistenza della condizione che legittima l’applicazione della disciplina di favore, anche a tutela di soggetti effettivamente invalidi e non avviati al lavoro. A ciò consegue che l’Amministrazione, in seguito all’instaurazione del rapporto con l’invalido, può verificare la permanenza dei requisiti soggettivi che ne hanno imposto l’assunzione obbligatoria, essendo titolare del relativo potere e, a maggior ragione, del dovere di verificare la legittimità della prosecuzione del vincolo, ogniqualvolta sospetti la mancanza (anche sopravvenuta) delle condizioni di applicabilità di questa disciplina (Cons. Stato, Sez. VI, sentenza del 30 maggio 2011, n. 3238, richiamata anche dalla ricorrente).

10. Ne risulta la totale conformità alle anzidette finalità della disciplina di cui al D.L. n. 134 del 2009, art. 1, commi da 4-octies a 4-decies e l’utilizzazione per la relativa attuazione del sistema adottato dall’INPS per le suddette “verifiche straordinarie” con i necessari adattamenti, derivanti principalmente dal fatto che l’iniziativa è presa dalle autorità scolastiche, le quali comunque possono dare l’avvio anche a verifiche “a campione”.

I presupposti di simili iniziative sono duplici e sono rappresentati: a) dalla richiesta da parte di docenti e il personale amministrativo, tecnico e ausiliario di volersi avvalere dei benefici previsti dalla L. 5 febbraio 1992, n. 104, o dalla L. 12 marzo 1999, n. 68, al fine dell’inserimento nella graduatoria di una provincia diversa da quella di residenza; b) dall’essere il suddetto personale già inserito nella graduatoria di una provincia diversa da quella di residenza, grazie ai suindicati benefici.

11. Per quel che qui interessa, tra i benefici di cui si tratta (indicati nel D.M. n. 165 del 2010, art. 1, comma 1) è previsto anche “il diritto alla riserva del posto ai sensi e nei limiti delle disposizioni di cui alla L. n. 68 del 1999, art. 3 e art. 18, comma 2”.

Tra le categorie dei riservatari (per ciascuna delle quali sono stabilite specifiche e diverse percentuali di posti, in relazione anche al numero complessivo dei dipendenti occupati a tempo indeterminato presso il datore di lavoro considerato) è inclusa quella degli invalidi civili (riserva N), che viene in rilievo nel presente giudizio.

Nell’ambito delle categorie protette, previste dalla L. n. 68 del 1999, art. 1 e catalogate ai fini del diritto alla riserva di posti con la lettera “N” per quel che qui interessa – vi sono “a) le persone in età lavorativa affette da minorazioni fisiche, psichiche o sensoriali e i portatori di handicap intellettivo, che comportino una riduzione della capacità lavorativa superiore al 45 per cento”, accertata dalle competenti Commissioni per il riconoscimento dell’invalidità civile, in conformità alla tabella indicativa delle percentuali di invalidità per minorazioni e malattie invalidanti approvata, ai sensi del D.Lgs. 23 novembre 1988, n. 509, art. 2 dal Ministero della Sanità sulla base della classificazione internazionale delle menomazioni elaborata dalla Organizzazione mondiale della sanità”.

12. Le suindicate Commissioni di cui alla L. 5 febbraio 1992, n. 104, art. 4 (di cui si è detto sopra) operano presso ogni Azienda USL territorialmente competente e in base al D.L. 1 luglio 2009, n. 78, art. 20dall’1 gennaio 2010 sono integrate da un medico INPS quale componente effettivo che è indicato dal Responsabile del CML (Centro Medico Legale) e la domanda di riconoscimento di invalidità va presentata dall’interessato all’INPS territorialmente competente, in via telematica rispettando i precisi passaggi stabiliti.

B) I motivi di ricorso.

Primo motivo.

13. Dal suddetto quadro normativo deriva, in primo luogo, l’infondatezza del primo motivo di ricorso, perchè la sentenza impugnata laddove ha ritenuto affetto da nullità il contratto di lavoro stipulato dalla P.A. con la ricorrente è conforme al principio di diritto, ormai consolidato nella giurisprudenza di questa Corte, secondo cui, in linea generale, l’atto con il quale l’Amministrazione revochi un’assunzione a seguito dell’inosservanza dell’ordine di graduatoria “equivale alla condotta del contraente che non osservi il contratto stipulato ritenendolo inefficace perchè affetto da nullità, trattandosi di un comportamento con cui si fa valere l’assenza di un vincolo contrattuale” (Cass. S.U. n. 2396/2014 nonchè Cass. n. 8328/2010, n. 19626/2015, n. 13800/2017, n. 7054/2018, n. 194/2019, n. 17002/2019, Cass. n. 30992 del 2019 e Cass. n. 34557 del 2019).

Sulla base di tale principio si è ritenuto che, nel settore scolastico, fossero affetti da nullità “virtuale” i contratti stipulati in violazione delle norme speciali che disciplinano le modalità di reclutamento (fra le più recenti: Cass. n. 22320 del 2013; Cass. n. 13800/2017; Cass. n. 17002/2019) e il principio è stato esteso anche all’ipotesi dell’individuazione del contraente sulla base di una graduatoria diversa da quella utilizzabile secondo il sistema di reclutamento imposto dal legislatore, perchè si è sottolineato che anche in tal caso il contratto viene ad essere stipulato con soggetto privo del necessario requisito (Cass. n. 34557 del 2019).

14. Il suddetto orientamento muove dalla premessa che nell’ambito del lavoro pubblico contrattualizzato gli atti di gestione del rapporto di lavoro, che la P.A. adotta con i poteri e le capacità del privato datore di lavoro (D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 5), devono essere valutati secondo gli stessi parametri che si applicano al datore di lavoro privato.

Pertanto, l’atto con cui la P.A. revoca un’assunzione con contratto a tempo indeterminato o determinato, sul presupposto della nullità dell’atto di conferimento per violazione dell’ordine della graduatoria determina la nullità del contratto di lavoro stipulato illegittimamente.

A maggior ragione nell’ipotesi – che ricorre nella fattispecie in esame – in cui la P.A. ha disposto la risoluzione del contratto a tempo indeterminato concluso in base al mancato rispetto delle quote di riserva, imposte per legge, a tutela non solo dell’interesse pubblico di cui all’art. 97 Cost. ma anche delle situazioni di tutti coloro che possono legittimamente fruire della riserva e così esercitare i diritti fondamentali riconosciuti ai disabili per l’inserimento nel lavoro il suddetto atto della P.A. determina la nullità del contratto di lavoro stipulato per il posto che doveva essere assegnato legittimamente ad un riservatario.

E, come si è anche specificato, in linea generale, nelle suindicata ipotesi la nullità dei contratti di lavoro sottoscritti in violazione dell’ordine della graduatoria – ovvero senza il rispetto della disciplina sulle quote di riserva per quel che qui interessa – sussiste indipendentemente dalla circostanza che il lavoratore abbia dato causa al vizio o ne abbia avuto consapevolezza (Cass. n. 20416 del 2019).

15. Quanto alla qualificazione del vizio assume, poi, specifico rilievo il principio di diritto affermato dalle Sezioni Unite di questa Corte le quali, nell’individuare i casi in cui la violazione di norme inderogabili rende nullo il contratto ai sensi dell’art. 1418 c.c., comma 1, pur ribadendo la tradizionale distinzione tra norme di comportamento dei contraenti e norme di validità del contratto, hanno precisato che a quest’ultima tipologia vanno attratte non solo quelle disposizioni che si riferiscono alla struttura ed al contenuto del regolamento negoziale ma anche quelle che “in assoluto, oppure in presenza o in difetto di determinate condizioni oggettive o soggettive, direttamente o indirettamente, vietano la stipulazione stessa del contratto: come è il caso dei contratti conclusi in assenza di una particolare autorizzazione al riguardo richiesta dalla legge, o in mancanza dell’iscrizione di uno dei contraenti in albi o registri cui la legge eventualmente condiziona la loro legittimazione a stipulare quel genere di contratto, e simili. Se il legislatore vieta, in determinate circostanze, di stipulare il contratto e, nondimeno, il contratto viene stipulato, è la sua stessa esistenza a porsi in contrasto con la norma imperativa; e non par dubbio che ne discenda la nullità dell’atto per ragioni – se così può dirsi – ancor più radicali di quelle dipendenti dalla contrarietà a norma imperativa del contenuto dell’atto medesimo.” (Cass. SU n. 26724 del 2007, richiamata da Cass. n. 17002 del 2019).

16. In altre parole, le regole che impongono l’individuazione del riservatario sulla base di rigidi criteri stabiliti dalla legge, anche se non riguardano direttamente il contenuto delle obbligazioni contrattuali, si riflettono necessariamente, per quanto sopra detto, sulla validità del negozio, perchè individuano un requisito che deve imprescindibilmente sussistere in capo al contraente da assumere, sicchè ove si consentisse lo svolgimento del rapporto con soggetto privo del requisito in parola, si finirebbe per porre nel nulla norme inderogabili, poste a tutela di interessi pubblici alla cui realizzazione, secondo il Costituente, deve essere costantemente orientata l’azione dello Stato e degli enti pubblici in generale, anche nel loro ruolo di datori di lavoro nell’impiego pubblico contrattualizzato, nel cui ambito le determinazioni negoziali assunte dalle Amministrazione con la capacità e i poteri del privato datore di lavoro le obbligano al rispetto dei criteri generali di correttezza e buona fede (art. 1175 e 1375 c.c.), applicabili alla stregua dei principi di imparzialità e di buon andamento di cui all’art. 97 Cost. (Cass. 23 settembre 2013, n. 21671).

Trattandosi, quindi, di comportamento con il quale si fa valere l’assenza di un vincolo contrattuale, non si pone questione di esercizio dei poteri di autotutela della Pubblica Amministrazione, essendo l’atto invalido ab origine e potendo e dovendo per questa ragione essere rimosso dal datore di lavoro, pubblico o privato che sia (Cass. n. 13800/2017; n. 3047/2017; n. 3826/2016; n. 19626/20915; n. 1047/2014; n. 19425/2013; n. 8328/2010; 25761/2008).

E, va rilevato che il D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 63, comma 2, nel prevedere un’automatica incidenza sul rapporto della pronuncia che accerta la violazione delle norme inerenti l’assunzione, configura non già il vizio dell’annullabilità, ma quello, rilevabile d’ufficio, della nullità, equivalente alla condotta del contraente che non osservi il contratto stipulato ritenendolo inefficace perchè affetto da nullità, come si è detto (vedi, per tutte: Cass. n. 13800/2017).

Va soggiunto che la suindicata disposizione, per il suo carattere generale, si riferisce a tutte le assunzioni, anche a quelle per le quali il D.Lgs. n. 165 del 2001 o le norme speciali prevedono specifiche nullità, sicchè della stessa deve essere fornita un’interpretazione che la renda coerente con i principi generali della materia (vedi, per tutte: Cass. n. 17002/2019).

17. Tutto questo trova conferma nella normativa di cui al D.L. n. 134 del 2009, art. 1, commi da 4-octies a 4-decies specificamente diretta a rafforzare la correttezza delle assunzioni dei riservatari del Comparto Scuola, che presentano domanda di inserimento in graduatoria di provincia diversa da quella di residenza.

Pertanto, sulla scorta di tutte le considerazioni fin qui svolte, deve ritenersi corretta l’affermazione della Corte d’appello secondo cui il decreto 4 maggio 2011, con il quale è stata disposta la risoluzione del rapporto di lavoro in oggetto – essendo risultata una percentuale di invalidità inferiore a quella (pari o superiore al 45%) necessaria per la “riserva N”, originariamente erroneamente riconosciuta alla docente – sia da configurare come un atto dovuto.

Si tratta, infatti, di un atto che è espressione del corretto esercizio del potere di recesso dell’Amministrazione in ragione della palese nullità del contratto stipulato con la prof. L.P., sul presupposto della sua utile iscrizione nelle liste speciali di collocamento quale invalida civile, avvenuta in realtà in violazione delle norme imperative in materia di invalidità civile, con conseguenti riflessi sulla disciplina delle quote di riserva (in particolare della riserva N).

Secondo motivo.

18. Per analoghe ragioni è infondato anche il secondo motivo in quanto le censure con esso proposte si fondano su presupposti erronei rappresentati da: a) l’efficacia costitutiva da attribuire all’iscrizione negli elenchi provinciali dei disabili, dalla quale discenderebbe direttamente il beneficio de quo che non deriva dallo stato di invalidità in sè; b) dal carattere di mero atto interno presupposto – dell’iscrizione o della cancellazione dagli elenchi – da attribuire al preventivo accertamento sanitario della Commissione medica.

18.1. Con riguardo all’efficacia dell’iscrizione negli elenchi provinciali dei disabili deve essere ricordato che, per consolidati indirizzi di questa Corte:

a) l’iscrizione nelle liste del collocamento obbligatorio, a norma della L. n. 482 del 1968 (ora abrogata e sostituita dalla L. n. 68 del 1999) si configura come atto di accertamento dei requisiti previsti dalla disciplina del settore e nello svolgimento di tale funzione la Pubblica Amministrazione svolge un’attività di “certazione” – se del caso a seguito di un momento di discrezionalità tecnica e mai amministrativa – di fatti giuridicamente rilevanti, destinati ad operare in vari rapporti giuridici (Cass. 17 dicembre 1999, n. 911; Cass. SU 11 novembre 1998, n. 11352);

b) in materia di accertamenti sanitari rilevanti ai fini del riconoscimento dello “status” di invalido civile e dei relativi benefici, la Pubblica Amministrazione non è investita di discrezionalità amministrativa, ma svolge una mera attività di certazione circa l’esistenza di requisiti previsti dalla legge, attraverso una valutazione medico – legale (Cass. 17 dicembre 1999, n. 912).

18.2. D’altra parte, nel nuovo sistema predisposto dall’INPS in primo luogo è stato valorizzato il ruolo della Commissione medica integrata stabilendosi che, per le domande di disabilità da inviare all’INPS, la Commissione redige una relazione in cui è formulata la diagnosi funzionale sulle capacità lavorative del richiedente per il collocamento mirato e che questa relazione, dopo il giudizio definitivo da parte dell’INPS, deve essere trasmessa alla Commissione Provinciale per le Politiche del Lavoro.

Inoltre, per come sono state strutturate le “verifiche straordinarie” su base informatica l’accertamento sanitario delle Commissioni mediche integrate da un medico dell’INPS non può più dirsi che sia configurato come un mero atto interno.

In ogni caso, anche per effetto del D.L. n. 78 del 2009 cit., art. 20 che ha attribuito all’INPS nuove competenze in materia di invalidità civile etc., si è cercato di porre rimedio al precedente assetto nella materia, caratterizzato da sempre da una eccessiva frammentazione burocratica fra una pluralità di Enti diversi, sicchè, per la determinazione delle le modalità di affidamento all’INPS dei nuovi compiti, è stato previsto un accordo quadro tra il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali e la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano (art. 20, comma 4).

Ovviamente, “mutatis mutandis”, le stesse direttive valgono per le verifiche promosse dalle Autorità scolastiche ai sensi del D.L. n. 134 del 2009, art. 1, commi da 4-octies a 4-decies.

18.3. Ebbene se, in linea generale, è indubbio che l’iscrizione nelle liste del collocamento obbligatorio (oggi nelle c.d. liste di collocamento mirato) sia un atto presupposto necessario per il riconoscimento del beneficio della riserva N (come afferma anche la Corte d’appello, v. p. 11 della sentenza), tuttavia questa osservazione non ha alcun rilievo con riferimento alle “verifiche straordinarie” che le Autorità scolastiche – nel ruolo di datrici di lavoro possono promuovere in base al D.L. n. 134 del 2009, art. 1, ai commi da 4-octies a 4-decies.

E’, infatti, del tutto evidente che laddove le anzidette specifiche procedure – rispondenti ad interessi anche costituzionalmente tutelati e alla garanzia di diritti fondamentali – si concludono con l’accertamento di una percentuale di invalidità che è inferiore a quella dichiarata e non raggiunge quella necessaria per la riserva N, inevitabilmente tale conclusione travolge, insieme con il beneficio della riserva, anche l’atto che ne è il presupposto cioè l’iscrizione nelle liste di collocamento come invalido civile. Invero, per tale iscrizione è necessaria una percentuale d’invalidità superiore al 45% ed è alla sussistenza di questo dato che l’iscrizione – come atto di certazione – attribuisce certezza legale, pertanto se la verifica ne esclude la sussistenza viene meno l’oggetto stesso della “certazione”.

Inoltre, va ancora una volta sottolineato che la normativa in questione prevede un collegamento tra le varie Amministrazioni interessate che non può non riguardare anche il suddetto aspetto.

18.4. Deve anche essere precisato che, per effetto del suindicato epilogo dell’accertamento richiesto dalle Autorità scolastiche, possono anche emergere responsabilità di vario tipo dell’interessato, dei medici che gli hanno attribuito la percentuale elevata o di altri pubblici dipendenti, in analogia con quanto previsto dal D.L. n. 78 del 2009 cit., art. 20, comma 2.

In base a questa disposizione in caso di comprovata insussistenza dei prescritti requisiti sanitari emersa in seguito alla “verifica straordinaria” ivi disciplinata “si applica l’art. 5, comma 5 del Regolamento di cui al D.P.R. 21 settembre 1994, n. 698”, per il quale: “5. Nel caso di accertata insussistenza dei requisiti prescritti per il godimento dei benefici si dà luogo alla immediata sospensione cautelativa del pagamento degli stessi, da notificarsi entro trenta giorni dalla data del provvedimento di sospensione. Il successivo formale provvedimento di revoca produce effetti dalla data dell’accertata insussistenza dei requisiti prescritti. In caso di revoca per insussistenza dei requisiti, in cui vengono rilevati elementi di responsabilità per danno erariale, i prefetti sono tenuti ad inviare copia del provvedimento alla Corte dei conti per eventuali azioni di responsabilità”.

Terzo motivo.

19. Anche il terzo motivo non è da accogliere.

Infatti, come si è detto, nella procedura informatizzata creata per dare attuazione al D.L. n. 78 del 2009, art. 20 (richiamato dal D.M. n. 165 del 2010) alla norma secondo cui “in ogni caso” è effettuato dall’INPS l’accertamento definitivo sanitario in materia di invalidità civile etc., è stata data attuazione escludendo l’obbligatorietà di un formale provvedimento espresso dell’INPS.

E, comunque, nella specie, Commissione medica di prima istanza di Vicenza, all’esito del controllo a campione effettuato ha inviato il verbale (del 15 novembre 2011) anche all’INPS competente per territorio equesto, come afferma la Corte d’appello, può considerarsi sufficiente ad assicurare il rispetto dell’anzidetta disposizione, pure in assenza di altri provvedimenti adottati dall’INPS nè in base al citato art. 20 nè in base al D.L. n. 134 del 2009, art. 1, comma 4-decies.

Non va infatti dimenticato che, tra le altre innovazioni, nel messaggio INPS n. 2036 del 2011 cit, si è stabilito che i verbali AUSL potessero essere chiusi con le modalità per silenzio-assenso (indicate in allegato), considerandosi completato l’iter sanitario e che, quindi, si potesse disporre l’invio in automatico dei suddetti verbali ai cittadino come definitivi.

Sesto motivo.

20. Anche il sesto motivo – da esaminare prima del quarto e del quinto, in ordine logico – è infondato.

Le censure con esso formulate muovono dall’erronea premessa di non considerare le finalità cui è diretta la disciplina prevista dal D.L. n. 134 del 2009, art. 1, commi da 4-octies a 4-undecies che con tutta evidenza prevede la sussistenza di un potere di verifica dello stato di invalidità esercitabile dall’Amministrazione scolastica sul proprio personale non solo al momento dell’assunzione ma anche dopo l’avvenuto inserimento nella graduatoria di una provincia diversa da quella di residenza alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto medesimo.

Tale potere, come si è detto, risponde ad interessi di primario rilievo e si riferisce a situazioni che, in caso di esito negativo (per il dipendente), dell’accertamento, comportano la radicale nullità del contratto di lavoro e degli atti presupposti, per contrasto con norme inderogabili, oltre a potere essere fonte di altri tipi di responsabilità.

A ciò può aggiungersi che – diversamente da quel che sostiene la ricorrente – anche nella giurisprudenza amministrativa (e in particolare, in Cons. Stato, Sez. VI, sentenza del 30 maggio 2011, n. 3238) è stato affermato che, in linea generale, la situazione di invalido civile del dipendente pubblico condiziona non solo la regolarità dell’assunzione ma anche la permanenza dell’efficacia del rapporto, sicchè l’Amministrazione può verificare, anche nel corso del rapporto instaurato con l’invalido civile, se permangono i requisiti soggettivi che ne hanno imposto l’assunzione obbligatoria, essendo titolare del relativo potere e, a maggior ragione, del dovere di verificare la legittimità della prosecuzione del vincolo, ogniqualvolta sospetti la mancanza (anche sopravvenuta) delle condizioni di applicabilità della relativa disciplina.

Quarto e quinto motivo.

21. Le censure proposte con i suddetti motivi sono incentrati sull’asserita efficacia riflessa che sarebbe da attribuire nel presente giudizio alla richiamata sentenza del Tribunale di Agrigento, in base alla quale la docente è stata dichiarata invalida in misura pari al 49% a partire da marzo 2011 ed iscritta nelle liste speciali di collocamento.

Tali censure sono inammissibili perchè formulate senza osservare i consolidati e condivisi orientamenti di questa Corte secondo cui:

a) nel giudizio di cassazione il principio della rilevabilità del giudicato esterno deve essere coordinato con l’onere del rispetto del principio di specificità dei motivi di ricorso per cassazione per cui la parte ricorrente che deduca il suddetto giudicato deve, a pena di inammissibilità, riprodurre nel ricorso il testo integrale della sentenza che assume essere passata in giudicato, non essendo a tal fine sufficiente il richiamo a stralci della motivazione o ad un riassunto sintetico della stessa (Cass. 18 novembre 2019, n. 29881; Cass. 3lottobre 2019, n. 28182; Cass. 30838/18; Cass. 31 maggio 2018, n. 13988; Cass. 23 giugno 2017, n. 15737; Cass. 11 febbraio 2015, n. 2617; Cass. SU 27 gennaio 2004 n. 1416);

b) il rilievo pubblicistico del giudicato comporta altresì che l’onere di allegazione del ricorrente sia completo e non resti affidato alla deduzione di frammentarie proposizioni della sentenza che, come tali, non consentono ai giudici di legittimità di trarre dal primo il significato oggettivo della regola o del comando di cui il provvedimento è portatore (Cass. SU 9 maggio 2008, n. 11501).

Nella specie, in applicazione di tali principi, la ricorrente non avrebbe dovuto limitarsi ad allegare l’invocato giudicato esterno, ma avrebbe anche dovuto dare adeguato conto nel ricorso – mediante riproduzione integrale – del contenuto della sentenza di cui si assume la scorretta interpretazione da parte del giudice di appello e di cui si chiede a questa Corte di accertare la portata, al fine di consentire a questa Corte l’individuazione e gli eventuali limiti del dedotto giudicato esterno.

Pertanto, le doglianze risultano formulate senza il dovuto rispetto degli anzidetti principi, previsti a pena di inammissibilità, ai sensi dall’art. 366 c.p.c., comma 1.

Settimo motivo.

22. I motivi settimo, ottavo, nono e decimo sono inammissibili perchè con essi si denunciano pretese erronee valutazioni del materiale istruttorio compiute – per diversi profili – dalla Corte d’appello, le quali come tali non sono sindacabili, da questo punto di vista, in sede di legittimità (vedi, di recente: Cass. 17 gennaio 2019, n. 1229; Cass. 12 aprile 2017, n. 9356).

Con il settimo motivo si criticano le modalità con le quali la Corte territoriale ha utilizzato le presunzioni semplici, senza considerare che, per costante orientamento di questa Corte, spetta al giudice del merito valutare l’opportunità di fare ricorso alle presunzioni semplici, individuare i fatti da porre a fondamento del relativo processo logico e valutarne la rispondenza ai requisiti di legge, con apprezzamento di fatto che, ove adeguatamente motivato, sfugge al sindacato di legittimità, con la precisazione che l’eventuale censura per vizio di motivazione in ordine all’utilizzo o meno del ragionamento presuntivo deve essere effettuata in conformità con il testo attualmente vigente dell’art. 360 c.p.c., n. 5 (vedi, per tutte: Cass. 2 aprile 2009, n. 8023).

Ne consegue l’inammissibilità del settimo motivo, in quanto si risolve esclusivamente nel proporre una valutazione alternativa del materiale probatorio.

Ottavo e nono motivo.

23. Anche i suindicati motivi – da trattare insieme perchè intimamente connessi – si risolvono, nella sostanza, nella deduzione di una valutazione alternativa del materiale probatorio, effettuata senza neppure contestare specificamente le statuizioni della Corte d’appello sull’onere probatorio assolto dalla P.A. e sulle ragioni per le quali è stata disposta la CTU medica nel giudizio di primo grado.

In particolare, con tali statuizioni la Corte d’appello ha precisato che:

a) con la produzione del verbale della Commissione medica di Vicenza dalla quale risultava l’inesistenza della percentuale richiesta per la “riserva N” la P.A. aveva assolto l’onere probatorio a proprio carico;

b) a fronte di tale produzione l’interessata aveva prodotto una consulenza di parte e la consulenza d’ufficio svolta davanti al Tribunale di Agrigento le cui conclusioni erano diverse;

c) pertanto, diversamente da quanto sostenuto dalla docente, la CTU medica è stata disposta nel giudizio di primo grado per stabilire la misura percentuale esatta di invalidità della docente medesima;

d) alla luce dell’indagine completa del CTU, svolta con metodo scientifico corretto, è stata accertata l’esattezza della percentuale di invalidità del 35%, stabilita dalla Commissione medica di Vicenza, all’esito del controllo a campione effettuato dall’Amministrazione D.L. n. 134 del 2009 cit., ex art. 1, comma 4-decies;

e) questo ha consentito di appurare che la percentuale di invalidità era inferiore a quella – pari o superiore al 45% – necessaria per beneficiare della “riserva N”, che originariamente era stata erroneamente riconosciuta.

24, Anche con i suddetti motivi si contestano, inammissibilmente, le valutazioni operate dalla Corte d’appello in merito alla finalità e al contenuto della CTU medica.

Tali censure – che riguardano principalmente il governo del materiale probatorio di spettanza del giudice del merito – sono incentrate sulla denuncia della violazione dell’art. 2697 c.c., che deriverebbe dal fatto che la CTU in oggetto sarebbe stata impropriamente utilizzata per colmare il mancato rispetto dell’onere probatorio posto a carico dell’Amministrazione in ordine alla sussistenza dei presupposti per il recesso della lavoratrice.

25. Ebbene va rilevato che le statuizioni della Corte d’appello secondo cui con la produzione del verbale della Commissione medica di Vicenza la P.A. aveva assolto l’onere probatorio a proprio carico, sicchè la necessità di disporre la CTU era emersa per il fatto che l’interessata aveva prodotto una consulenza di parte e la consulenza d’ufficio svolta davanti al Tribunale di Agrigento le cui conclusioni erano diverse, non risultano specificamente contestate dalle argomentazioni dei motivi in oggetto che, nella sostanza, affrontano questioni diverse ma non toccano tali affermazioni che rappresentano le rationes decidendi che sostengono la sentenza nel punto contestato.

Sicchè all’inammissibilità delle censure si perviene anche in applicazione del principio, costantemente affermato dalla giurisprudenza di questa Corte, secondo cui, nel caso in cui venga impugnata con ricorso per cassazione una sentenza (o un capo di questa) che si fondi su più ragioni, tutte autonomamente idonee a sorreggerla, l’omessa impugnazione di una di tali ragioni rende inammissibile, per difetto di interesse, la censura relativa alle altre, la quale, essendo divenuta definitiva l’autonoma motivazione non impugnata, non potrebbe produrre in nessun caso l’annullamento della sentenza (vedi, per tutte: Cass. 5 ottobre 1973, n. 2499; Cass. SU 8 agosto 2005, n. 16602; Cass. SU 29 maggio 2013, n. 7931; Cass. 11 febbraio 2011, n. 3386; Cass. 27 maggio 2014, n. 11827).

Decimo motivo.

25. Inammissibile è pure il suindicato motivo con il quale, genericamente, si denuncia la violazione dell’art. 116 c.p.c. perchè, “a prescindere da ogni profilo motivazionale della sentenza”, si sostiene che la Corte d’appello non avrebbe valutato il materiale probatorio con “prudente apprezzamento”, con riferimento ai basilari parametri della logicità e della ragionevolezza, per avere assunto “inferenze arbitrarie e illogiche”, avendo omesso di considerare la “speciale valenza” da attribuire alla CTU disposta nel giudizio dinanzi al Tribunale di Agrigento tanto più a fronte di una notevole divergenza di valutazione delle condizioni sanitarie della ricorrente.

A parte il riferimento alla CTU disposta nel giudizio dinanzi al Tribunale di Agrigento – effettuato senza l’osservanza del principio di specificità dei motivi di ricorso per cassazione, dianzi richiamato – la palese inammissibilità del motivo deriva dalla contrarietà delle censure con esso proposte ai consolidati orientamenti di questa Corte secondo cui:

a) il giudice del merito è libero di scegliere le risultanze istruttorie ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti in discussione e di dare liberamente prevalenza all’uno o all’altro dei mezzi di prova acquisiti, salvo i casi tassativamente previsti dalla legge (Cass. SS.UU. n. 5802/1998 e n. 24148/2013; Cass. n. 18119/2008, n. 1014/2006, n. 15355/2004, n. 1892/2002, n. 21569/2019);

b) nel ricorso per cassazione una censura relativa alla violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. non può porsi per una erronea valutazione del materiale istruttorio compiuta dal giudice di merito, ma solo se si alleghi che quest’ultimo abbia posto a base della decisione prove non dedotte dalle parti, ovvero disposte d’ufficio al di fuori dei limiti legali, o abbia disatteso, valutandole secondo il suo prudente apprezzamento, delle prove legali, ovvero abbia considerato come facenti piena prova, recependoli senza apprezzamento critico, elementi di prova soggetti invece a valutazione (vedi, per tutte: Cass. 17 gennaio 2019, n. 1229).

Undicesimo motivo.

26. E’, infine, inammissibile anche l’ultimo motivo con il quale si denuncia la violazione dell’art. 91 c.p.c., affermandosi soltanto quanto segue: “in considerazione degli argomenti spiegati si appalesa l’erroneità della sentenza impugnata con conseguente vizio del capo della sentenza in materia di spese del giudizio”.

Ebbene – a prescindere che, nella specie, non si riscontra alcuna violazione del principio della soccombenza, unico profilo eventualmente rilevante, in materia, in sede di giudizio di cassazione – deve essere sottolineato che una simile violazione non viene neppure denunciata e che, nel suo complesso, il motivo risulta del tutto privo di argomentazioni giuridiche a sostegno della solo enunciata violazione dell’art. 91 c.p.c.

Questo è sufficiente per la dichiarazione di inammissibilità del motivo, perchè ne impedisce l’esame.

E’ noto, infatti che:

a) il ricorso per cassazione richiede, da un lato, per ogni motivo di ricorso, la formulazione della rubrica, con la puntuale indicazione delle ragioni per cui il motivo medesimo – tra quelli espressamente previsti dall’art. 360 c.p.c. – è proposto; dall’altro, esige l’illustrazione del singolo motivo, contenente l’esposizione degli argomenti invocati a sostegno della decisione assunta con la sentenza impugnata, e l’analitica precisazione delle considerazioni che, in relazione al motivo come espressamente indicato nella rubrica, giustificano la cassazione della sentenza (Cass. 29 agosto 2011, n. 17739; Cass. 19 agosto 2009, n. 18421; Cass. 17 luglio 2007, n. 15452);

b) peraltro, la configurazione formale delle rubriche dei motivi di ricorso non ha contenuto vincolante per la qualificazione del vizio denunciato, poichè è solo la esposizione delle ragioni di diritto della impugnazione che chiarisce e qualifica, sotto il profilo giuridico, il contenuto della censura (Cass. 30 marzo 2007, n. 7891; Cass. 5 aprile 2006, n. 7882; Cass. 18 marzo 2002, n. 3941).

III – Conclusioni.

27. In sintesi i primi tre motivi e il sesto motivo sono infondati mentre vanno dichiarati inammissibili tutti gli altri motivi. Quindi, il ricorso deve essere complessivamente respinto.

28. La novità e la complessità delle questioni trattate costituiscono idonee ragioni per compensare integralmente tra le parti le spese del presente giudizio di cassazione.

29. Si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, ove il versamento ivi previsto risulti dovuto.

PQM

La Corte rigetta il ricorso e compensa tra le parti le spese del presente giudizio di cassazione.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti principali, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis ove dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione lavoro, il 11 febbraio 2020.

Depositato in Cancelleria il 10 luglio 2020

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