Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14808 del 30/06/2014


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Civile Sent. Sez. 2 Num. 14808 Anno 2014
Presidente: TRIOLA ROBERTO MICHELE
Relatore: TRIOLA ROBERTO MICHELE

SENTENZA

sul ricorso 23342-2008 proposto da:
GREGORIO GIOVANNI GRGGNN39R18B569R, elettivamente
domiciliato in ROMA, VIA DELLE TRE MADONNE 8, presso
lo studio dell’avvocato MARAZZA MAURIZIO, che lo
rappresenta e difende unitamente all’avvocato MANDELLI
RICCARDO;
ricorrente

2014

contro

1079

VARRICA

CARMELO

VRRCNL42T19F158M,

domiciliato in ROMA, VIA APRICALE N.
studio

dell’avvocato

VITOLO

elettivamente
31,

MASSIMO,

presso lo
che

1o

Data pubblicazione: 30/06/2014

rappresenta e difende unitamente all’avvocato TOLU
ILVO;

controricorrente

avverso la sentenza n. 847/2007 del TRIBUNALE di COMO,
depositata il 28/06/2007;

udienza del

23/04/2014

dal Presidente Dott. ROBERTO

MICHELE TRIOLA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. MAURIZIO VELARDI che ha concluso per il
rigetto del ricorso.

udita la relazione della causa svolta nella pubblica

Svolgimento del processo
Con atto di citazione notificato il 25 gennaio 2003 il notaio Carmelo Varrica conveniva davanti al Giudice di
pace di Como Giovanni Gregorio, chiedendo la condanna dello stesso al pagamento di C 2.324,05, quale
corrispettivo per la esecuzione di prestazioni professionali, consistenti nella predisposizione del testo di un
contratto preliminare di compravendita e relativo atto notarne, poi non stipulato , non essendosi
presentato il convenuto nel giorno stabilito per la conclusione del contratto.

quale falsus procurator..
Con sentenza in data 6 luglio 2004 il Giudice di pace accoglieva la domanda.
Giovanni Gregorio proponeva appello, che veniva rigettato dal Tribunale di Como con sentenza in data 24
luglio 2007, in base alla seguente motivazione:
Invero, quanto al punto della rappresentatività o meno (dell’agire) del suddetto Aber Stefano, rispetto a
Gregori o Giovanni, appare condivisibile il paradigma centrale della qui gravata sentenza, secondo cui il
suddetto Aber agì “legittimamente come procuratore “del Gregorio, senza eccedere dai poteri conferiti e
senza compiere violazione di legge.
In particolare, è pacifico, e confermato altresì dai testi Notaio Miserocchi e Aber che il Gregorio rilasciò la
procura al’Aber (contenente i poteri corrispondenti a quanto in effetti dall’Aber compiuto rispetto al
rapporto contrattual-professionale col qui appellato Notaio Varrica), ottenendo altresì una copia della
procura, finalizzata appunto a trattare la vendita.
D’altro canto, la procura speciale con sottoscrizione del Gregorio autenticata dal suddetto Notaio
Miserocchi in data 9 02 2001 (revocata solo in data 29 11 2002, quando già l’Aber aveva assunto
l’obbligazione contrattuale col qui appellato Notaio Varrica — docc. 1 e 5 del fascicolo Varrica) attribuiva al
“procuratore” il potere di vendere l’immobile di proprietà Gregorio, con concessione al “procuratore” delle
più ampie facoltà, e in particolare di “fare… anche se qui non specificato tutto quanto possa occorrere per
l’adempimento del presente mandato”, e in ciò rientra sicuramente anche l’incarico a Notaio (nella
fattispecie, Varrica) di predisporre il testo di un preliminare e di un ròggito (sic), a nulla rilevando che poi —
per mancata presentazione del Gregorio — il ròggito (sic)stesso non sia stato poi stipulato.
Quanto alla titolarità dell’obbligazione di pagamento delle competenze del Notaio qui appellato, pure non
rileva che il Gregorio fosse parte venditrice e che, normalmente, gli oneri della vendita ricadano a carico di
parte acquirente, atteso che ciò non attiene il rapporto contrattuale Gregorio/Varrica, anche considerato
che, come sopra richiamato, la vendita non ebbe poi in concreto luogo, e non inficia così il fatto che
l’incarico professionale fu dato a quest’ultimo dall’Aber quale (non ‘falsus”, come si è visto) “procuratore”
del Gregorio.
Infine, in ordine ad esecuzione delle prestazioni e loro quantificazione, va osservato, rispetto a
quest’ultima, che il punto non è stato oggetto di articolata contestazione in primo grado e deve quindi
ritenersi positivamente acquisito in senso favorevole alla prospettazione del colà attore Varrica e, quanto
alran”, che la esecuzione delle prestazioni professionali di Notaio da parte del Varrica risulta ampiamente
confermata dal testimoniale assunto, a partire dal suddetto teste Aber.

Giovanni Gregorio, costituitosi, deduceva che rincarico professionale era stato conferito da Stefano Aber,

Contro tale decisione ha proposto ricorso per cassazione, con cinque motivi, Giovanni Gregorio, che ha
anche depositato memoria.
Resiste con controricorso il notaio Carmelo Varrica.
Motivi della decisione
Con il primo motivo (erroneamente indicato come secondo) il ricorrente deduce che era pacifico che

Da tale fatto sarebbe desumibile che, in considerazione della natura recettizia della procura, quest’ultima
non era efficace.
Il motivo è infondato.
La recettizietà della procura non comporta che la efficacia della stessa sia subordinata alla consegna
dell’originale del documento al rappresentante, essendo sufficiente che il mandante comunichi allo stesso il
conferimento dei poteri rappresentativi, il che è avvenuto attraverso la consegna a Stefano Aber di copia
della procura.
Fuori luogo il ricorrente invoca in senso contrario alcune decisioni di questa S.C., le quali hanno affermato
la inefficacia della procura nel caso in cui il rappresentato non abbia notiziato il rappresentante del rilascio
della procura ( sent. 23 gennaio 1979 n. 508; 14 marzo 199 n. 2712) o abbia subordinato la consegna del
relativo documento al verificarsi di determinati fatti (sent. 23 gennaio 1979, cit.).
Ancora più fuori luogo, poi, il ricorrente invoca l’art. 73, terzo comma, I. 16 febbraio 1913 n. 89 (legge
notarile) in base al quale il notaio è obbligato a consegnare l’originale delle scritture private alla parte
interessata, che è da identificare nel rappresentato e non nel rappresentante.
Con il secondo motivo(erroneamente indicato come terzo) il ricorrente deduce testualmente:

Il Notaio ha una elevata qualificazione professionale nel la materia contrattualistica immobiliare e quindi
nella specie il Dott. Varrica non poteva ignorare la impossibilità di stipulare il contratto preliminare di
compravendita immobiliare d parte del preteso Procuratore sulla base di una mera fotocopia della procura
notarile e, a maggior ragione, di predisporre il testo e di dar corso alla stipula dell’atto notarile, quindi di
svolger e l’attività professionale di cui chiede il pagamento.
In base alla Legge professionale spetta al Notaio controllare la esistenza dei poteri del Disponente e la
validità ci tutti gli effetti della procura dai Disponenti eventualmente rilasciata a Rappresentanti.
Si deve pertanto escludere che il Notaio Dott. Varrica abbia senza colpa confidato nella legittimazione
negoziale del Sig. Sefano Aber, che disponeva solo di una copia fotostatica della procura notarile.
Il notaio avrebbe quindi dovuto ricusare di prestare ogni attività professionale ed astenersi dalla
predisposizione di qualsivoglia atto, che non poteva stipulare.
Il motivo è infondato, in base alla considerazione che ciò che contava era la effettiva esistenza dei poteri
rappresentativi in capo a Stefano Aber, a nulla rilevando il fatto ch questi fosse in possesso solo di una
copia fotostatica della procura e non dell’originale di tale documento.

Stefano Aber era in possesso solo di una copia fotostatica e non dell’originale della procura allo stesso
conferita.

Con il terzo motivo (erroneamente indicato come quarto) il ricorrente, dopo avere trascritto il contenuto
della procura, deduce testualmente:
La procura pur contenendo un mandato a vendere, che è atto distinto dal negozio di conferimento dei
poteri e riguarda i rapporti tra Mandante e Mandatario, consentiva in via di principio al Procuratore solo la
stipula dell’atto notarile di compravendita, proprio perché il Sig. Giovanni Gregorio, conservando a sue mani
l’originale della procura, voleva riservarsi di partecipare direttamente e personalmente alla stipula dell’atto
di vendita per approvarne e definire le condizioni, con esclusione della legittimazione negoziale per qualsiasi
altro contratta riguardante la proprietà e, a maggior ragione, per qualsiasi incarico professionale

Il giudice ha quindi omesso ogni motivazione in ordine alle seguenti circostanze essenziali:
che la procura era specifica e riguardava esclusivamente la stipula dell’atto finale di vendita che ovviamente
non poteva essere fatta senza la disponibilità dell’originale della procura;
che la procura non conferiva in alcun modo il poter e al Rappresentante di affidare, in nome e per conto del
Rappresentato, incarichi professionali, quali quelli pretesamente affidati al Notaio Varrica.
La espressione della procura, citata nella motivazione della sentenza impugnata (“fare… anche se qui non
specificato tutto quanto possa occorrere per l’adempimento del presente mandato”) si riferiva alle attività
accessorie alla vendita (richiesta di certificati catastali, precisazioni ed identificazioni catastali, ecc.), ma non
alla possibilità di conferire incarichi professionali per attività che incombevano invece al compratore che
dovevano essere poste a suo carico.
Le competenze notarili doveva quindi far carico al Sig. Stefano Aber, quale falsus procurator, oppure al
Compratore Edilcastelli S.r.l.
Il motivo è inammissibile per la mancanza del c.d. quesito di diritto, il che esime il collegio dal rilevarne la
manifesta infondatezza.
Con il quarto motivo (erroneamente indicato come quinto) il ricorrente deduce che, anche volendo
ammettere che Stefano Aber fosse investito dei poteri rappresentativi, il notaio non avrebbe potuto
richiedere il pagamento delle proprie competenze per gli atti relativi alla vendita immobiliare al preteso
rappresentato, che era il venditore, non contenendo il contratto preliminare sottoscritto tra Stefano Aber e
la soc. Edilcastelli alcuna clausola di deroga al principio dell’art. 1475 cod. civ., che accolla tutte le spese
della vendita e le altre spese accessorie al compratore, se non è stato pattuito diversamente.
Il motivo è infondato, in quanto, a prescindere dalla considerazione che l’art. 1475 cod. civ. opera nei
rapporti interni tra venditore e compratore, come rilevato dalla sentenza impugnata, la predisposizione di
un contratto preliminare non rientra necessariamente tra le attività propedeutiche alla stipulazione di una
vendita, per cui le spese collegate alla relativa prestazione professionale ricadono sulla parte che ha
conferito l’incarico.
Con il quinto motivo (erroneamente indicato come sesto) il ricorrente deduce che contrariamente a
quanto affermato dalla Corte di appello non poteva considerarsi provata la effettiva stesura da parte del
notaio del contratto preliminare ed inoltre i giudici di merito non si sarebbero pronunciati sulla congruità
del compenso preteso dal notaio in relazione alla tariffa notarile.
Il motivo è infondato.

riguardante la sua cessione.

La stesura di un contratto preliminare da parte del notaio risulta proprio dalle prove testimoniali che il
ricorrente invoca per sostenere il contrario.
La censura relativa al quantum è generica, non venendo indicato perché il compenso riconosciuto al
notaio dai giudici di merito sarebbe eccessivo in relazione al compenso che, invece, sarebbe spettato al
professionista in base alla tariffa notarile.
In definitiva, il ricorso va rigettato, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di
legittimità, che si liquidano come da dispositivo.

La Corte rigetta il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che
liquida in euro 2.200,00, di cui euro 200,00 per esborsi, ed oltre accessori di legge.
Roma, 23 aprile 2014
IL PRESID

TENSORE

P.Q.M.

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA