Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14808 del 19/07/2016
Cassazione civile sez. VI, 19/07/2016, (ud. 10/06/2016, dep. 19/07/2016), n.14808
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 1
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DOGLIOTTI Massimo – Presidente –
Dott. RAGONESI Vittorio – rel. Consigliere –
Dott. CRISTIANO Magda – Consigliere –
Dott. SCALDAFERRI Andrea – Consigliere –
Dott. ACIERNO Maria – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 23574/2014 proposto da:
F.V.A., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA
CAVOUR presso la CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato
FILIPPO AMAVO giusta procura in calce al ricorso;
– ricorrente –
contro
G.G.P.;
– intimato –
avverso la sentenza n. 1003/2014 della CORTE D’APPELLO di BRESCIA,
depositata il 14/08/2014;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del
10/06/2016 dal Consigliere Relatore Dott. Vittorio RAGONESI.
Fatto
FATTO E DIRITTO
La Corte, rilevato che sul ricorso n. 23574/14 proposto da F.V.A. nei confronti di G.G.P. + 1 il Consigliere relatore ha depositato ex art. 380 bis c.p.c., la relazione che segue:
“Il relatore Cons. Dott. Ragonesi, letti gli atti depositati, ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., osserva quanto segue.
G.G.P. ha proposto domanda avanti al Tribunale di Bergamo chiedendo il fallimento del F..
Il F. non ha resistito.
Il Tribunale con sentenza n. 183/2014 ha dichiarato il fallimento di F.V.A. tenuto conto della mancata dimostrazione da parte di questi dell’inesistenza dei requisiti negativi di cui alla L. Fall., art. 1 e della sussistenza del presupposto di cui alla L. Fall., art. 15, alla stregua dell’ammontare del credito per cui si agisce e dei protesti cambiari elevati in danno dell’attuale ricorrente di importo pari a circa Euro 50.000,00.
Il F. ha proposto reclamo L. Fall., ex art. 18, contro la predetta sentenza chiedendo la revoca della dichiarazione di fallimento previo disporsi di adeguata attività istruttoria.
Nessuno dei reclamati si è costituito in giudizio.
La Corte d’Appello di brescia con sentenza n. 1003/2014 ha respinto il reclamo proposto dal F..
In particolare, ha ravvisato che i protesti elevati in danno al F. assumono valenza ai fini dell’accertamento dello stato d’insolvenza nonchè della determinazione dei crediti scaduti e non pagati ed ha rammentato come la L. Fall., art. 1, pone a carico del debitore l’onere di provare di esser esente dal fallimento.
Avverso tale sentenza resa dalla Corte d’Appello ricorre per cassazione il F. sulla base di due motivi.
Con il primo motivo il ricorrente lamenta la mancanza del presupposto oggettivo di cui alla L. Fall., art. 15, sostenendo che le cambiali scadute non potevano considerarsi debiti scaduti e non pagati.
L’assunto è manifestamente infondato poichè il titolo cambiari rappresenta un riconoscimento di debito e l’avvenuto protesto dimostra il mancato pagamento.
Con il secondo motivo il ricorrente lamenta altresì l’erronea applicazione delle disposizioni di cui alla L. Fall., art. 1.
Anche questa censura proposta appare inammissibile dal momento che spetta al debitore di dar prova di esser esente da fallimento senza che alcun onere specifico faccia capo al giudice il quale può solo in presenza di specifiche allegazione della parte (nella specie non riportate nel ricorso) a poteri di accertamento di ufficio.
A tale proposito questa Corte ha già chiarito che la L. Fall., art. 1, comma 2, nel testo modificato dal D.Lgs. 12 settembre 2007, n. 169, pone a carico del debitore l’onere di provare di essere esente dal fallimento, così gravandolo della dimostrazione del non superamento congiunto dei parametri ivi prescritti, mentre il potere di indagine officiosa è residuato in capo al tribunale, pur dopo l’abrogazione dell’iniziativa d’ufficio e tenuto conto dell’esigenza di evitare la pronuncia di fallimenti ingiustificati, potendo il giudice tuttora assumere informazioni urgenti, L. Fall., ex art. 15, comma 4, utilizzare i dati dei ricavi lordi in qualunque modo essi risultino e dunque a prescindere dalle allegazioni del debitore, L. Fall., ex art. 1, comma 2, lett. b), assumere mezzi di prova officiosi ritenuti necessari nel giudizio di impugnazione L. Fall., ex art. 18; tale ruolo di supplenza, volgendo a colmare le lacune delle parti, è però necessariamente limitato ai fatti da esse dedotti quali allegazioni difensive ma non è rimesso a presupposti vincolanti, richiedendo una valutazione del giudice di merito competente circa l’incompletezza del materiale probatorio, l’individuazione di quello utile alla definizione del procedimento, nonchè la sua concreta acquisibilità e rilevanza decisoria 17281/10.
Ricorrono i requisiti di cui all’art. 375 c.p.c., per la trattazione in Camera di consiglio.
PQM:
Rimette il processo al Presidente della sezione per la trattazione in Camera di consiglio.
Roma 4.04.2016.
Il Cons. relatore;
Vista la memoria;
Considerato:
che il collegio condivide le conclusioni rassegnate nella relazione non utilmente contrastate dalle argomentazioni della memoria;
che pertanto il ricorso va rigettato senza pronuncia di condanna della ricorrente alle spese processuali, non avendo il fallimento svolto attività difensiva.
PQM
Rigetta il ricorso. Sussistono le condizioni per il pagamento del doppio contributo del D.P.R. n. 115 del 2002, ex art. 13, comma 1 quater.
Così deciso in Roma, il 10 giugno 2016.
Depositato in Cancelleria il 19 luglio 2016