Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14807 del 30/06/2014


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Civile Sent. Sez. 2 Num. 14807 Anno 2014
Presidente: TRIOLA ROBERTO MICHELE
Relatore: NUZZO LAURENZA

SENTENZA

sul ricorso 25116-2008 proposto da:
MASINI MORENA C.F.MSNMRN60CO3I529H,

elettivamente

domiciliata in ROMA, VIA GIOVANNI NICOTERA 29, presso

lo studio dell’avvocato PARADISI SIMONETTA,
rappresentata e difesa dall’avvocato RICCA EGLE;
– ricorrente contro

2014
1070

CONDOMINIO VIA MERCADANTE 12 FIRENZE, IN PERSONA
DELL’AMM.RE

IN

CARICA

P.T.

P.I.93053770488,

elettivamente domiciliato in ROMA, P.LE CLODIO, 12,
presso lo studio dell’avvocato RESTIVO DIEGO, che lo

Data pubblicazione: 30/06/2014

à

rappresenta

e

difende

unitamente

all’avvocato

GAMBASSI PIETRO;
– controricorrente –

avverso la sentenza n.

1214/2007 della CORTE

D’APPELLO di FIRENZE, depositata il 12/09/2007;

udienza del 17/04/2014 dal Consigliere Dott. LAURENZA
NUZZO;
udito

l’Avvocato

Restivo

Diego

difensore

del

controricorrente che ha chiesto il rigetto del
ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. FRANCESCA CERONI che ha concluso per
l’inammissibilità, in subordine, il rigetto del
ricorso.

udita la relazione della causa svolta nella pubblica

Svolgimento del processo
Con atto di citazione notificato il 5.2.2000 il Condominio di Via Mercadante, 12, Firenze, conveniva in giudi-

rena Masini, proprietaria di un appartamento sito al
piano rialzato del fabbricato condominiale, esponendo
che la stessa aveva abusivamente realizzato un varco,
apponendovi una porta, nel muro condominialet realizzando un illegittimo collegamento tra detto fabbricato
e altri immobili estranei al condominio, di proprietà esclusiva della convenuta, consistenti in un giardino resede eAt un manufatto ivi insistente.
Il Condominio chiedeva che la Masini fosse condannata
alla chiusura di detta apertura ed alla rimessione in pristino dello stato dei luoghi oltre al risarcimento dei
danni.
Si costituiva la Masini contestando le pretese di parte
attrice. Con sentenza del 25.08.2003 il Giudice Unico
del Tribunale di Firenze accoglieva la domanda proposta
dal Condominio dichiarando l’illiceità dell’apertura realizzata dalla convenuta, nel tratto di muro perimetrale
delimitante l’androne dello stabile a confine con il
giardino resede di proprietà esclusiva della convenuta
stessa, condannando la Masini alla chiusura di detta
apertura ed alla rimessione in pristino del muro dello

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zio, innanzi al Tribunale di Firenze, la condomina Mo-

stabile condominiale, oltre alla refusione delle spese processuali.
Avverso tale decisione la Masini proponeva appello cui

ze.Espletata C.T.U.,con sentenza depositata il 12.9.2007,
la Corte di Appello di Firenze rigettava l’appello confermando la sentenza di primo grado e condannando
l’appellante al pagamento delle spese del grado.
Osservava la Corte territoriale, per quanto qui ancora interessa, che la presenza della porta avrebbe impedito
l’uso della parete perimetrale per appoggio biciclette e
altro ed, inoltre, l’apertura del varco avrebbe reso,
di fatto, indipendenti, dotandoli di autonomo accesso alla pubblica via, i locali della ex legnaia, cosicché
l’androne avrebbe potuto essere utilizzato anche per il
passaggio di una ulteriore famiglia, “rispetto al numero
di quelle normalmente partecipanti al condominio”, con
conseguente alterazione della destinazione originariamente impressa all’androne e
di equilibrio

deapporto

tra tutti i condomini nel godimento

dell’androne dello stabile condominiale, in violazione
dell’art. 1102 c.c.
Per la cassazione di tale decisione propone ricorso Morena . Masini formulando due motivi.
Resiste con controricorso il Condominio via Marcadante

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resisteva il Condominio di Via Mercadante 12,in Firen-

n. 12- Firenze.
Motivi della decisione
La ricorrente deduce:

zione all’art. 112 c.p.c., per mancata corrispondenza fra
il chiesto ed il pronunciato, avendo la Corte di merito
fondato la decisione su una causa petendi estranea alle
richieste ed eccezioni delle parti, laddove la sentenza
impugnata aveva ravvisato nell’apertura del varco in
questione l’alterazione dell’equilibrio fra i condomini
nel godimento dell’androne comune; il condominio aveva fatto valere l’illiceità dell’apertura del varco con riferimento all’estraneità, del giardino resede e del manufatto ivi insistente, allo stabile condominiale, circostanza che avrebbe comportato la costituzione, in fatto,
di una servitù di passaggio a carico dell’androne comune
ed a favore di beni in proprietà esclusiva della Masini,
senza fare riferimento, quindi, ad un più intenso e
squilibrante uso dell’androne. La censura si conclude
con il quesito: ” se è ravvisabile la nullità della sentenza
per violazione dell’art. 112 c.p.c. e dunque per non corrispondenza fra chiesto e pronunciato laddove il rigetto
della domanda abbia luogo con riferimento ad una causa
pretendi non formulata dall’appellato, ma liberamente
individuata dal giudice con argomentazioni e qualifica-

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1)nullità della sentenza ex art. 360 n. 4 c.p.c., in rela-

zioni proprie, riferite fra l’altro ad ipotesi non rinvenibili nei precedenti giudizi”;
2) violazione e/o falsa applicazione dell’art. 1102 c.c; la

dall’apertura nel muro condominiale potessero derivare,
anche potenzialmente, limitazioni all’uso comune di tale
muro e,del resto, la possibilità di appoggiarvi biciclette
non incideva sulla destinazione né sull’uso comune
dell’androne, posto che la funzione di tale parte comune
del condominio( consentire ai condomini di accedere
alle proprietà esclusive dalla pubblica via) era rimasta
inalterata. A conclusione della censura viene formulato
il quesito: ” se è ravvisabile violazione e /o falsa applicazione dell’art. 1102 c.c. laddove si ritenga illegittima
l’apertura di un varco su muro condominiale da parte
di un condomino, pur in assenza di alterazione della destinazione della cosa comune e di impedimento agli altri partecipanti di farne un uso secondo il loro diritto”.
Il primo motivo di ricorso è infondato, posto che il Condominio attore aveva fondato la domanda richiamando
entrambe le causgpetendi indicate dalla ricorrente, lamentando, fra l’altro, che la realizzazione, da parte della Masini, della porta in questione, ledeva “il diritto di
uso e/o godimento degli altri condomini della parte comune interessata all’apertura”;nel giudizio di appello la

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stessa C.T.U., svolta in appello aveva escluso che

Masini ribadiva la doglianza sulla illegittimità della
realizzazione della porta sul muro perimetrale in quanto
lesiva del diritto di godimento degli altri condomini

dall’apertura e la sentenza impugnata riteneva illegittima, ex art. 1102 c.c., detta apertura in quanto determinava “una rilevante alterazione della destinazione originariamente impressa all’androne”.
Non è dato, quindi, configurare il dedotto vizio di ultrapetizione.
Merita, invece, accoglimento la seconda censura.
Secondo la giurisprudenza di questa Corte per innovazioni della cosa comune, ai sensi dell’art. 1120 c.c., devono intendersi le modificazioni materiali di essa che
ne importino l’alterazione dell’entità sostanziale o il
mutamento della sua originaria destinazione, con conseguente implicita

incidenza sull’interesse

di tutti i

condomini; in particolare, l’apertura di un varco nel
muro perimetrale, per esigenze del singolo condomino, è
consentita quale uso più intenso dl bene comune, con
eccezione del caso in cui tale varco metta in comunicazione l’immobile del condomino con altra unità immobiliare attigua, pur di proprietà del medesimo, ma ricompressa in un diverso edificio condominiale, considerato che, in tal caso, il collegamento tra unità abitative

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sulla parte comune(androne condominiale) interessata

determina la creazione

di una servitù(Cass. n.

3035/2009; n. 9036/2006; n. 240/97). Orbene, nel caso di
specie, la Corte di merito, dopo aver disposto C.T.U.

nufatto al fabbricato condominiale,cui si accederebbe
anche dalla porta contestata, ne ha ignorato l’esito, ravvisando un uso illegittimo del bene comune, avuto riguardo al fatto che la porta oggetto di causa ” impedirebbe l’uso della parete per appoggio di biciclette o altro e l’aggravio dell’uso dell’androne “per il passaggio
di un’ulteriore famiglia, rispetto al numero di quelle
normalmente partecipanti al condominio”; tale ipotesi
sarebbe, però, inidonea a configurare una diversa destinazione dell’androne rispetto a quella originaria, consistente nel permettere, attraverso l’androne stesso, il
passaggio per raggiungere le proprietà esclusive dei condomini.
L’incongruità e la carenza di motivazione della sentenza impugnata con riferimento a quanto rilevato, comporta l’accoglimento del secondo motivo di ricorso con
conseguente rinvio della causa ad altra sezione della
Corte di Appello di Firenze che dovrà attenersi ai principi giurisprudenziali sopra riportati quanto alla individuazione della violazione dell’art. 1102 c.c., provvedendo anche alla statuizione sulle spese del presente giu-

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volta ad accertare l’appartenenza del giardino e del ma-

dizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte rigetta il primo motivo,accoglie il secondo; cas-

Corte di Appello di Firenze anche per le spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma il 17.4.2014

sa la sentenza impugnata e rinvia ad altra sezione della

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