Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14807 del 19/07/2016
Cassazione civile sez. VI, 19/07/2016, (ud. 19/05/2016, dep. 19/07/2016), n.14807
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 3
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ARMANO Uliana – Presidente –
Dott. FRASCA Raffaele – Consigliere –
Dott. SESTINI Danilo – rel. Consigliere –
Dott. BARRECA Giuseppina Luciana – Consigliere –
Dott. SCRIMA Antonietta – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul regolamento di competenza d’ufficio proposto dal Tribunale di
Palermo con ordinanza n. R.G. 13956/2014 depositata il 16/11/2015,
nel procedimento pendente tra:
S.A.;
CURATELA DEL FALLIMENTO AMIA SPA;
sulle conclusioni scritte del P.G. in persona del Dott. GIANFRANCO
SERVELLO che visti gli artt. 45 e 47 c.p.c., chiede che la Corte di
Cassazione in Camera di consiglio, dichiari la competenza del
Tribunale di Palermo – Sez. fallimentare;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del
19/05/2016 dal Consigliere Relatore Dott. DANILO SESTINI.
Fatto
FATTO E DIRITTO
Il Giudice di Pace di Palermo ha dichiarato la propria incompetenza in relazione alla controversia, concernente il risarcimento di danni conseguenti ad un sinistro stradale, proposta nei confronti dell’A.M.I.A. s.p.a. in fallimento (proprietaria di un veicolo coinvolto) e della sua assicuratrice Reale Mutua s.p.a., ed ha rimesso le parti avanti al Tribunale Fallimentare di Palermo.
Il Tribunale ha proposto istanza di regolamento d’ufficio, assumendo che “la circostanza che una delle parti sia una curatela fallimentare non consente per ciò solo di sussumere l’azione tra quelle di cui alla L. fall., art. 24”; ha aggiunto che l’ordinanza non poteva comunque contenere la specificazione della Sezione destinataria della rimessione in quanto “la ripartizione degli affari tra le sezioni di un medesimo ufficio ha carattere interno e non involge questioni di competenza”; ha concluso che “non solo difetta la competenza per materia della sezione fallimentare, ma… anche la competenza per materia del Tribunale, trattandosi di causa di risarcimento del danno prodotto dalla circolazione di veicoli il cui valore… viene da parte attrice contenuto entro i limiti di competenza del Giudice di Pace”.
IL P.M. ha concluso per il rigetto del ricorso e la dichiarazione della competenza del Tribunale di Palermo – Sezione fallimentare.
Il ricorso è inammissibile.
E’ noto, infatti, che “il regolamento di competenza d’ufficio postula che il giudice, dinanzi a cui è riassunta la causa a seguito di incompetenza dichiarata dal primo giudice per ragioni di materia o di territorio inderogabile, si ritenga a sua volta incompetente sotto i medesimi profili, sicchè ove il giudice “ad quem” declini la propria competenza senza individuare la competenza per materia o territoriale inderogabile del primo o di altro giudice, il conflitto di competenza è inammissibile, profilando implicitamente il suo diniego l’applicabilità dell’ordinario criterio di distribuzione per valore” (Cass. n. 728/2015; cfr. anche Cass. n. 19792/2008), spettando “solo alle parti, nelle forme e nei termini di cui all’art. 38 c.p.c., eccepire l’incompetenza sotto tale profilo, al pari dell’incompetenza territoriale derogabile” (Cass., S.U. n. 15354/2015); in altri termini, “l’art. 45 c.p.c., legittima il giudice che riceve in riassunzione un processo a sollevare conflitto e, dunque, a interloquire sulla competenza nonostante che, a seguito della declinatoria di competenza del giudice originariamente adito le parti abbiano riassunto il processo e non si siano dolute della declinatoria con il mezzo del regolamento di competenza ad istanza di parte, soltanto se la controversia è effettivamente regolata da un criterio di competenza per materia o di territorio inderogabile ed esso, in quanto effettivamente esistente, non radichi la competenza presso il giudice della riassunzione, bensì davanti al giudice che declinò la competenza o ad un terzo giudice” (Cass. n. 10395/2016).
Esclusa la deducibilità a mezzo di regolamento di competenza della questione – di rito – attinente al riparto fra tribunale ordinario e tribunale fallimentare, deve rilevarsi – quanto alla questione attinente propriamente alla competenza – che il criterio individuato dal Tribunale Fallimentare di Palermo per affermare la competenza del Giudice di Pace è esclusivamente quello del valore della controversia (nell’ambito di una materia distribuita fra Giudice di Pace e Tribunale): ciò comporta l’inammissibilità del regolamento d’ufficio, alla luce dei principi sopra richiamati.
Il giudizio dovrà dunque proseguire avanti al giudice remittente.
PQM
la Corte dichiara l’inammissibilità dell’istanza di regolamento d’ufficio.
Così deciso in Roma, il 19 maggio 2016.
Depositato in Cancelleria il 19 luglio 2016