Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14807 del 14/06/2017


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Cassazione civile, sez. II, 14/06/2017, (ud. 11/04/2017, dep.14/06/2017),  n. 14807

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BIANCHINI Bruno – Presidente –

Dott. ORICCHIO Antonio – Consigliere –

Dott. CORRENTI Vincenzo – Consigliere –

Dott. FALASCHI Milena – Consigliere –

Dott. DONGIACOMO Giuseppe – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 2665-2015 proposto da:

P.U. e PI.CL., elettivamente domiciliate a ROMA,

PIAZZA SS APOSTOLI 81, presso lo studio dell’Avvocato GIUSEPPE

FORNARO, che le rappresenta e difende unitamente all’Avvocato PAOLO

ALVIGNI;

– ricorrenti –

contro

G.D., elettivamente domiciliata a ROMA, VIA FEDERICO

CONFALONIERI 5, presso lo studio dell’Avvocato LUIGI MANZI, che la

rappresenta e difende unitamente all’Avvocato MARCELLO MAGGIOLO;

CONDOMINIO DI VIA DUCA DEGLI ABBRUZZI 7 PADOVA, + ALTRI OMESSI

– intimati –

avverso la sentenza n. 2056/2014 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA,

depositata il 03/09/2014;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

11/04/2017 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE DONGIACOMO;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CAPASSO Lucio, il quale ha chiesto l’accoglimento per quanto di

ragione del primo motivo del ricorso;

udito, per le ricorrenti, l’Avvocato PAOLO ALVIGNI;

udito, per la controricorrente, l’Avvocato GIANLUCA CALDERARA, per

delega dell’Avvocato LUIGI MANZI.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

G.D., con ricorso depositato il 7/1/2006, ha convenuto in giudizio, innanzi al tribunale di Padova, il condominio di via Duca degli Abbruzzi, n. 7, in Padova, nonchè P.U., + ALTRI OMESSI

L’assemblea del condominio, con delibera assunta in data 7/12/2005, ha, tuttavia, deciso, con il voto contro della ricorrente, l’apertura di una nuova botola, in area condominiale, per l’accesso al sottotetto, dando inizio, in data 17/12/2005, ai relativi lavori.

In forza di tali fatti, la ricorrente ha chiesto di essere reintegrata nel possesso pieno ed esclusivo del sottotetto e la condanna dei convenuti al risarcimento dei danni subiti.

Il Condominio ed F.E. non si sono costituiti.

P.U., + ALTRI OMESSI

Il tribunale di Padova, con sentenza del 16/10/2008 – 20/1/2009, ha accolto la domanda ordinando ai convenuti di ripristinare lo stato dei luoghi e di chiudere la botola di accesso.

P.U., + ALTRI OMESSI

A sostegno di tali conclusioni, gli appellanti hanno dedotto l’erroneità della sentenza impugnata per aver escluso che gli stessi fossero compossessori del sottotetto.

G.D. si è costituita in giudizio chiedendo la declaratoria di inammissibilità dell’appello e, nel merito, il suo rigetto, con la conferma della sentenza impugnata relativamente al capo in cui la stessa ha riconosciuto il suo possesso esclusivo sul sottotetto ed ordinato il ripristino dello stato dei luoghi e la sua riforma relativamente al capo in cui la sentenza appellata ha, invece, respinto la domanda di risarcimento dei danni subiti a causa dell’illecito commesso.

La corte d’appello di Venezia, con sentenza del 27/5-3/9/2014, ha respinto tanto l’appello principale, quanto l’appello incidentale, confermando integralmente la sentenza impugnata.

A sostegno della decisione, la corte ha ritenuto che l’appello principale è inammissibile: i convenuti-appellanti, infatti, sostiene la corte, nel giudizio di primo grado, dopo aver domandato in via riconvenzionale l’accertamento del loro compossesso del sottotetto, hanno, in seguito, espressamente rinunciato a tale domanda, riconoscendo il possesso esclusivo della G. e richiedendo la dichiarazione della cessazione della materia del contendere relativamente alla domanda possessoria proposta da quest’ultima; nè – continua la corte hanno proposto appello sul capo della sentenza che ha rigettato la loro unica domanda, prestando, quindi, acquiescenza ad essa, la quale – conclude la corte – determina la rinuncia dei convenuti anche alla possibilità di denunciare i vizi della sentenza relativa al possesso esclusivo chiesto dalla ricorrente, determinando, quindi, l’inammissibilità dell’appello proposto.

La corte d’appello ha, poi, rigettato l’appello incidentale proposto dalla G. relativamente al rigetto della domanda volta al risarcimento dei danni, rilevando che nessun danno morale è risultato provato mentre le spese legali hanno ristorato l’attività che la G. ha svolto in proprio per curare i rapporti con il condominio e preparare la causa.

P.U. e Pi.Cl., con ricorso notificato il 15/1/2015 a G.D., presso il difensore domiciliatario, ed, in pari data, all’amministratore del Condominio non F.E. ed V.A. (a quest’ultima per compiuta giacenza) e – quali eredi di C.C. e B.R. – a Pi.Fl. e C.L., depositato il 3/2/2015, hanno chiesto la cassazione della sentenza, dichiaratamente non notificata, della corte d’appello, affidandolo a due censure.

Con controricorso, notificato il 19/2/2015, resiste G.D..

Le parti hanno depositato memorie ex art. 378 c.p.c..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo, le ricorrenti, lamentando – ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, – l’erronea applicazione della legge in ragione della carente e contraddittoria ricostruzione della fattispecie concreta, censurano la decisione gravata per aver erroneamente ritenuto che gli stessi, avendo domandato nel giudizio di primo grado la cessazione della materia del contendere sulla domanda possessoria proposta dalla G., avessero rinunciato a far valere il proprio compossesso sul sottotetto, laddove, al contrario, essi hanno, in quella sede, solo preso atto dell’intervenuta esecuzione, da parte del condominio, dell’ordinanza di reintegrazione del possesso pronunciata, nelle more, dal tribunale e, quindi, richiesto che su tale domanda fosse pronunciata la cessazione della materia del contendere, senza, però, svolgere alcun riconoscimento delle ragioni fatte valere dalla G., tant’è che hanno espressamente ribadito la richiesta di rigetto delle relative domande in quanto infondate in fatto e in diritto.

2. Con il secondo motivo, le ricorrenti hanno censurato la sentenza impugnata per aver travisato le emergenze fattuali e violato i principi di diritto affermati dalla Suprema Corte in ordine all’appartenenza del sottotetto, rilevando, da che la G. non ha dimostrato di avere l’uso esclusivo del sottotetto e, dall’altro lato, che il sottotetto in questione, non svolgendo la mera funzione di camera d’aria a favore degli appartamenti dell’ultimo piano, come è rimasto pacifico, e fungendo da ricovero di beni e servizi comuni, si presume, a norma dell’art. 1117 c.c., di proprietà comune ed è, quindi, oggetto del compossesso da parte di tutti i partecipanti al condominio o, quanto meno, di P.U., proprietaria dell’altro appartamento all’ultimo piano.

3. Il primo motivo è inammissibile.

Le ricorrenti, infatti, hanno censurato la decisione gravata per aver erroneamente ritenuto che gli stessi, avendo richiesto nel giudizio di primo grado che fosse dichiarata la cessazione della materia del contendere relativamente alle domande possessorie proposte dalla G., avrebbero riconosciuto il possesso esclusivo del sottotetto in capo alla G. rinunciando a far valere il proprio compossesso, laddove, al contrario, essi si sarebbero limitati a prendere atto dell’intervenuta esecuzione dell’ordinanza di reintegrazione nel possesso da parte del condominio senza, però, svolgere alcun riconoscimento delle ragioni fatte valere dalla G., tant’è che hanno espressamente ribadito la richiesta di rigetto delle relative domande in quanto infondate in fatto e in diritto.

La censura in esame, per come è formulata, si fonda sul contenuto delle conclusioni rese nel corso del giudizio di primo grado (e sulla asseritamente scorretta interpretazione che delle stesse la corte territoriale ha fornito), testualmente riprodotte, nell’illustrazione del motivo, a p. 4 del ricorso.

Sennonchè, le ricorrenti non hanno indicato, nell’articolazione del motivo o altrove, se e dove l’atto o gli atti processuali che le contengono, sono stati prodotti (ai diversi effetti dell’art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4) nel presente giudizio ed, in caso positivo, dove sarebbero esaminabili, in tal modo violando il requisito della cosiddetta autosufficienza del motivo di ricorso per cassazione, il quale, ove riguardi la valutazione da parte del giudice di merito di atti processuali o di documenti, impone di specificare la sede in cui, nel fascicolo d’ufficio o in quelli di parte, essi siano rinvenibili, sicchè, in mancanza, il ricorso è inammissibile per l’omessa osservanza del disposto di cui all’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6), (Cass. n. 22607/2014).

4. Il secondo motivo è parimenti inammissibile.

Le ricorrenti hanno, infatti, censurato la sentenza impugnata per aver travisato le emergenze fattuali e violato i principi di diritto affermati dalla Suprema Corte in ordine all’appartenenza del sottotetto, rilevando, da un lato, che la G. non ha dimostrato di avere l’uso esclusivo del sottotetto e, dall’altro lato, che il sottotetto in questione, non svolgendo la mera funzione di camera d’aria a favore degli appartamenti dell’ultimo piano, come è rimasto pacifico, e fungendo da ricovero di beni e servizi comuni, si presume, a norma dell’art. 1117 c.c., di proprietà comune.

Ora, la Corte si limita a rilevare: 1) quanto al primo profilo, che, quando il ricorso per cassazione concerna la valutazione da parte del giudice di merito di atti processuali o di documenti, è necessario specificare la sede in cui, nel fascicolo d’ufficio o in quelli di parte, essi siano rinvenibili, sicchè, in mancanza, il ricorso è inammissibile per l’omessa osservanza del disposto di cui all’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6), (Cass. n. 22607/2014): nel caso in esame, invece, i ricorrenti non hanno indicato, nell’articolazione del motivo o altrove, se e dove l’atto o gli atti processuali che la corte di merito avrebbe erroneamente valutato sono stati prodotti nel presente giudizio ed, in caso positivo, dove sarebbero esaminabili; 2) quanto al secondo, che i motivi del ricorso per cassazione devono investire questioni che abbiano formato oggetto del thema decidendum del giudizio di secondo grado, come fissato dalle impugnazioni e dalle richieste delle parti (Cass. n. 16742/2005): nel caso in esame, l’atto d’appello – per come (incontestatamente) ricostruito nella sentenza della corte territoriale (e nello stesso ricorso per cassazione) – non ha in alcun modo investito la questione del possesso o del compossesso del sottotetto in ragione della affermazione o della negazione della sua funzione di camera d’aria a favore degli appartamenti dell’ultimo piano; il rilievo, del resto, investendo, al fine di paralizzare l’azione possessoria, la proprietà (esclusiva o condominiale) del sottotetto, è, quale eccezione a carattere petitorio, senz’altro inammissibile per violazione dell’art. 705 c.p.c..

Nelle azioni possessorie, infatti, l’eccezione “feci sed iure feci” sollevata dal convenuto che deduca di essere compossessore della cosa è ammissibile solo se il convenuto tenda a dimostrare di aver agito nell’ambito della sua relazione di fatto, esclusiva o comune, con il bene, mentre deve ritenersi inammissibile se il convenuto miri a fare accertare il suo diritto sul bene medesimo, non potendo la prova del possesso essere in sede di procedimento possessorio desunta dal regime legale o convenzionale del corrispondente diritto reale, occorrendo viceversa dimostrare l’esercizio di fatto del vantato possesso indipendentemente dal titolo (Cass. n. 1795/2007; Cass. n. 29766/2011).

5. Il ricorso, in definitiva, dev’essere respinto.

6. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.

7. La Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per l’applicabilità del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17.

PQM

 

La Corte rigetta il ricorso e condanna le ricorrenti, in solido, al rimborso delle spese di lite in favore della controricorrente, che liquida in Euro 3.500,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali ed accessori come per legge. Dà atto della sussistenza dei presupposti per l’applicabilità del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile, l’11 aprile 2017.

Depositato in Cancelleria il 14 giugno 2017

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