Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14806 del 30/06/2014


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Civile Sent. Sez. 2 Num. 14806 Anno 2014
Presidente: PICCIALLI LUIGI
Relatore: MANNA FELICE

SENTENZA

sul ricorso 28439-2008 proposto da:
EUROPLAST SRL, IN PERSONA DEL LEGALE RAPP.TE P.T. P.1.009140407, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA
CARLO POMA 4, presso lo studio dell’avvocato GELLI
PAOLO,

rappresentata

e

difesas

dall’avvocato

GUGLIELMO GUERRA;
– ricorrente contro

REMApT. SNC IN PERSONA DEL LEGALE RAPP.TE P.T.,
LOCAFIT LOCAZIONE MACCHINARI INDUSTRIALI SPA IN
PERSONA DEL LEGALE RAPP.TE P.T.;

Data pubblicazione: 30/06/2014

- intimate –

avverso la sentenza n. 4260/2007 della CORTE
D’APPELLO di ROMA, depositata il 18/10/2007;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 16/04/2014 dal Consigliere Dott. FELICE

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. IGNAZIO PATRONE che ha concluso per
l’inammissibilità del ricorso.

MANNA;

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato il 15.3.1989 la Europlast s.r.l. esponeva di
aver stipulato nel gennaio del 1988 con la Re.Ma.Ut s.n.c. un contratto per
l’acquisto di un impianto per l’impasto, il colaggio e la colorazione di polveri

il resto da corrispondere mediante leasing finanziario tramite la Locafit —
Locazione Macchinari Industriali s.p.a. Consegnato e installato il
macchinario, le relative prove di collaudo avevano, però, avuto esito negativo
per la presenza di gravi difetti dell’impianto. Pertanto, la Europlast s.r.l.
conveniva in giudizio sia la Re.Ma.Ut s.n.c. che la Locafit s.p.a. per sentir
dichiarare la risoluzione del contratto per inadempimento della società
venditrice e per la condanna di quest’ultima al risarcimento dei danni.
La Re.Ma.Ut resisteva in giudizio. Eccepita la decadenza dall’azione e la
prescrizione del diritto alla garanzia, sosteneva che il pretestuoso diniego
della Europlast di sottoscrivere i verbali di collaudo aveva provocato
l’annullamento dell’ordine da parte della Locafit, il mancato pagamento del
prezzo e la restituzione del macchinario. Chiedeva, pertanto, la risoluzione del
contratto per inadempimento della Europlast.
Anche la Locafit si costituiva, eccependo il proprio difetto di
legittimazione passiva.
Con sentenza n. 38875/02 il Tribunale di Roma, innanzi al quale la causa
era stata riassunta dopo la declaratoria d’incompetenza per territorio da parte
del Tribunale di Rimini, previamente adito, accoglieva la domanda principale,
rigettava quella riconvenzionale, e condannava la Re.Ma.Ut al risarcimento

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di marmo e di resina al prezzo di lire 100 milioni, di cui 5 milioni già versati e

dei danni, che liquidava in E 28.517,47 per il danno emergente, e in €
12.911,42 per il lucro cessante.
L’appello proposto dalla Re.Ma.Ut era parzialmente accolto dalla Corte
d’appello di Roma, con sentenza n. 4260/07. Nel respingere il motivo di

di decadenza dell’azione di garanzia, per essere stata effettuata la denuncia
dei vizi decorsi otto giorni dalla consegna, la Corte territoriale riteneva che
non si fosse perfezionato alcun contratto di vendita fra le parti, in quanto
l’acquisto della proprietà del macchinario da parte della Locafit era stato
subordinato ai verbali di consegna e di collaudo. Non essendosi perfezionata
la complessiva operazione di leasing, la fattispecie imponeva soltanto
l’accertamento di una responsabilità precontrattuale, rispetto alla quale la
dedotta eccezione di decadenza dall’azione per la mancata denuncia dei vizi
negli otto giorni dalla consegna era irrilevante. Quindi, la Corte capitolina
provvedeva a liquidare nuovamente i danni con esclusivo riferimento
all’interesse negativo, riconoscendo in favore dell’Europlast la minor somma
di E 4.023,36. E per quanto ancora rileva in questa sede di legittimità, la Corte
capitolina osservava, in merito alla voce di danno di lire 57.170.330 per
l’acquisto di materiali o macchinari asseritamente necessari per la produzione,
che non vi era prova né della necessità del loro acquisto al fine di consentire il
funzionamento della macchina, né della loro inutilizzabilità successiva. I testi
escussi, infatti, si erano limitati a confermare genericamente la spesa
sostenuta dalla Europlast senza alcuna specificazione del o dei macchinari o
dei materiali acquistati e della loro inutilizzabilità successiva.

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gravame che aveva lamentato il rigette, da parte del Tribunale, dell’eccezione

Per la cassazione di tale sentenza la Europlast s.r.l. propone ricorso,
affidato a quattro motivi.
Intimate, Locafit e Re.Ma.Ut non hanno svolto attività difensiva.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il primo motivo denuncia la violazione degli artt. 1337 e 1470 c.c., e

lamentando che la sentenza impugnata abbia erroneamente ritenuto non
concluso il contratto d’acquisto del macchinario, mette capo a seguente
quesito di diritte ex art. 366-bis c.p.c., applicabile ratione temporis: “dica
codesta Suprema Corte se sia legittima una sentenza che consideri non
concluso un contratto di compravendita in cui sia stato manifestato il
consenso delle parti alla conclusione del contratto stesso”.
2. – Col secondo mezzo è dedotta la violazione dell’art. 112 c.p.c.
Atteso che la Re.Ma.Ut si era limitata a chiedere la riduzione del quantum
del risarcimento liquidato dal giudice di primo grado, la sentenza impugnata
ha di propria iniziativa riqualificato il rapporto e il titolo di responsabilità
dedotto, da contrattuale in precontrattua1e.
Formula, pertanto il seguente quesito di diritto: “dica codesta Suprema
Corte se sia legittima una sentenza che esamini e modifichi il titolo di
responsabilità dedotta in causa dalle parti riconosciuta dalla sentenza di primo
grado e non impugnata dall’appellante”.
3. – Il terzo mezzo espone la violazione degli artt. 2909 c.c. e 342 (rectius,
324) c.p.c. Non essendo stato contestato con i motivi d’appello che il contratto
di vendita si sia concluso fra le parti, sulla relativa statuizione del giudice di
primo grado si è formato il giudicato interno.

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1.

Segue il quesito: “dica codesta Suprzuna Corte se sia legittima una sentenza
d’appello che riesamini la qualificazione giuridica del rapporto dedotto in
causa senza che sul punto sia stato svolto specifico motivo d’appello”.
4. – Il quarto motivo deduce il vizio di insufficiente motivazione sul fatto,

Europlast e la loro inutilizzabilità successiva a causa dei vizi dell’impianto.
La motivazione, sostiene parte ricorrente, è insufficiente in quanto i testi
escussi, al di là di quanto affermato nella sentenza impugnata, hanno
confermato l’acquisto dei materiali specificamente elencati nelle fatture
prodotte, per cui vi sarebbe prova tanto degli acquisti, quanto del fatto che
questi erano stgti effettuati, su indicazione della Re.Ma.Ut, nell’inutile
tentativo di mettere in funzione la macchina. Ugualmente insufficiente,
prosegue la società ricorrente, è la motivazione della sentenza impugnata
secondo cui sarebbe stato onere della Europlast dimostrare l’inutilizzabilità
dei materiali acquistati, giacché tale onere incombeva eventualmente sulla
Re.Ma.Ut.
5. – Il secondo ed il terzo motivo, da esaminare insieme e con priorità
rispetto agli altri per la loro efficacia rescindente, sono fondati.
In base al principio iura novit curia, di cui all’art. 113, comma primo,
c.p.c., il giudice può assegnare una diversa qualificazione giuridica ai fatti e ai
rapporti dedotti in lite, nonché all’azione esercitata in causa, ricercando le
norme giuridiche applicabili alla concreta fattispecie sottoposta zzl suo esame,
e ponendo a fondamento della sua decisione principi di diritto diversi da
quelli erroneamente richiamati dalle parti. Tale regola deve essere, peraltro,
coordinata con il divieto di ultra o extra-petizione, di cui all’art. 112 c.p.c.,
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controverso e decisivo, concernente l’acquisto di materiali da parte della

che viene violato quando il giudice pronunzia oltre i limiti della domanda e
delle eccezioni proposte dalle parti, ovvero su questioni non formanti oggetto
del giudizio e non rilevabili d’ufficio, attribuendo un bene non richiesto o
diverso da quello domandato; resta, in particolare, preclusa al giudice la

ma su diversi elementi materiali che inverano il fatto costitutivo della pretesa
(Cass. n. 12943/12).
I medesimi poteri possono essere esercitati anche dal giudice d’appello, ma
solo al netto del giudicato interno formatosi per acquiescenza tacita ex art.
329, cpv. c.p.c. sulle parti della sentenza di primo grado non investite
dall’impugnazione, intendendo per tali le statuizioni minime costituite dalla
sequenza fatto, norma ed effetto, suscettibili in relazione a quest’ultimo di
acquisire autonoma efficacia decisoria nell’ambito della controversia (cfr.
Cass. n. 16583/12).
Pertanto, la sentenza di primo grado che abbia applicato l’istituto della
garanzia per i vizi della res vendita contiene l’accertamento implicito
dell’avvenuta conclusione del contratto e con esso l’effetto giuridico della
qualificazione contrattuale dell’azione esercitata. Di conseguenza, ove tale
statuizione non sia stata impugnata neppure in via implicita, il giudice
d’appello non può, pena la violazione del giudicato interno (e in via mediata
l’alterazione della causa petendi della domanda) ricostruire altrimenti i fatti
storici di causa nel senso di negare l’avvenuta formazione del consenso
contrattuale e qualificare l’azione esercitata come diretta a far valere una
responsabilità precontrattuale.

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decisione basata non già sulla diversa qualificazione giuridica del rapporto,

5.1. – E’ quanto avvenuto nella specie, in cui la Corte territoriale,
nonostante la Re.Ma.Ut nell’impugnare la sentenza di primo grado si fosse
limitata a contestare il rigetto dell’eccezione di decadenza della Europlast
dalla garanzia per i vizi, ha affermato che in realtà la vendita non si sarebbe

risarcimento del danno dovesse essere limitato all’interesse negativo. Così
decidendo, la Coi te territoriale ha non solo violato il giudicato interno sulla
conclusione del contratto, ma ha anche alterato la causa petendi della
domanda, attribuendo alla parte attrice un risarcimento qualitativamente
diverso da quello domandato.
6. – L’accoglimento dei suddetti motivi determina l’assorbimento delle
restanti censure.
7. – La sentenza impugnata va dunque cassata con rinvio ad altra sezione
della Corte d’appello di Roma, che nel decidere nel merito si atterrà al
seguente principio di diritto: “la sentenza di primo grado che abbia applicato
l’istituto della garanzia per i vizi della res vendita contiene l’accertamento
implicito dell’avvenuta conclusione del contratto e con esso l’effetto giuridico
della qualificazione contrattuale dell’azione esercitata. Di conseguenza, ove
tale statuizione non sia stata impugnata neppure in via implicita, il giudice
d’appello non può, pena la violazione del giudicato interno (e in via mediata
l’alterazione della causa petendi della domanda) ricostruire altrimenti i fatti
storici di causa nel senso di negare l’avvenuta formazione del consenso
contrattuale e qualificare l’azione esercitata come diretta a far valere una
responsabilità precontrattuale”.

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perfezionata; e da tale premessa di fatto ha tratto la conseguenza che il

8. – Il giudice di rinvio provvederà, altresì, sulle spese di cassa7ione, il cui
regolamento questa Corte gli rimette ai sensi dell’art. 385, 3 0 comma c.p.c.
P. Q. M.
La Corte accoglie il secondo ed il terzo motivo di ricorso, assorbiti gli altri,

sezione della Corte d’appello di Roma, che provvederà anche sulle spese di
cassazione.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della seconda sezione civile
della Corte Suprema di Cassazione, il 16.4.2014.

cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti con rinvio ad altra

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