Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14806 del 19/07/2016
Cassazione civile sez. VI, 19/07/2016, (ud. 19/05/2016, dep. 19/07/2016), n.14806
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 3
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ARMANO Uliana – Presidente –
Dott. FRASCA Raffaele – Consigliere –
Dott. SESTINI Danilo – rel. Consigliere –
Dott. BARRECA Giuseppina Luciana – Consigliere –
Dott. SCRIMA Antonietta – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul regolamento di competenza d’ufficio proposto dalla Corte
d’Appello di Napoli con ordinanza n. R.G. 17/2011 depositata il
16/02/2012 nel procedimento pendente tra:
A.M.;
AMMINISTRAZIONI COMUNALE TORRE DEL GRECO;
sulle conclusioni scritte del P.G. in persona del Dott. PAOLA
MASTROBERARDINO che chiede che la Corte di Cassazione dichiari la
competenza del Tribunale regionale delle acque pubbliche;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del
19/05/2016 dal Consigliere Relatore Dott. DANILO SESTINI.
Fatto
FATTO E DIRITTO
Proposta da A.M. domanda per ottenere dal Comune di Torre del Greco il risarcimento dei danni che si era procurato cadendo in una buca esistente sulla strada comunale, il Tribunale di Torre Annunziata ha dichiarato la competenza del T.R.A.P. presso la Corte di Appello di Napoli, accogliendo l’eccezione di incompetenza sollevata dal Comune convenuto (che aveva rilevato che l’infortunio si era verificato ai margini dell'(OMISSIS), di proprietà del Genio Civile della Regione Campania ed utilizzato per il deflusso delle acque piovane).
Con ordinanza del 5.12.2011, il T.R.A.P. ha richiesto d’ufficio il regolamento di competenza, assumendo che la causa rientra nella competenza del giudice ordinario in quanto i danni lamentati dall’attore sono conseguiti ad una “vicenda solo occasionalmente connessa al governo delle acque pubbliche, poichè non è posta in discussione alcuna attività discrezionale della Pubblica Amministrazione nella gestione dell’opera idraulica, ma solo la violazione del più elementare dovere di custodia… che incombe anche alla Pubblica Amministrazione e che nessuna scelta discrezionale può valere ad escludere”; quale ulteriore ragione di incompetenza, ha evidenziato come, secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale, “le acque piovane, sebbene convogliate nelle fognature ovvero in canali o in apposite vasche di assorbimento, non siano annoverabili tra le acque pubbliche idrauliche, per difetto del fondamentale requisito dell’attitudine agli usi di pubblico interesse”.
Il P.M. ha concluso per l’affermazione della competenza del T.R.A.P..
Il ricorso è inammissibile, alla luce del consolidato orientamento di legittimità secondo cui “il regolamento di competenza d’ufficio postula che il giudice, dinanzi a cui è riassunta la causa a seguito di incompetenza dichiarata dal primo giudice per ragioni di materia o di territorio inderogabile, si ritenga a sua volta incompetente sotto i medesimi profili, sicchè ove il giudice “ad quem” declini la propria competenza senza individuare la competenza per materia o territoriale inderogabile del primo o di altro giudice, il conflitto di competenza è inammissibile, profilando implicitamente il suo diniego l’applicabilità dell’ordinario criterio di distribuzione per valore” (Cass. n. 728/2015; cfr. anche Cass. n. 19792/2008), mentre spetta “solo alle parti, nelle forme e nei termini di cui all’art. 38 c.p.c., eccepire l’incompetenza sotto tale profilo, al pari dell’incompetenza territoriale derogabile” (Cass., S.U. n. 15354/2015); dal che consegue che “l’art. 45 c.p.c., legittima il giudice che riceve in riassunzione un processo a sollevare conflitto e, dunque, a interloquire sulla competenza nonostante che, a seguito della declinatoria di competenza del giudice originariamente adito le parti abbiano riassunto il processo e non si siano dolute della declinatoria con il mezzo del regolamento di competenza ad istanza di parte, soltanto se la controversia è effettivamente regolata da un criterio di competenza per materia o di territorio inderogabile ed esso, in quanto effettivamente esistente, non radichi la competenza presso il giudice della riassunzione, bensì davanti al giudice che declinò la competenza o ad un terzo giudice” (Cass. n. 10395/2016).
Alla luce di tali principi, va escluso che il T.R.A.P. potesse sollevare il conflitto di competenza in base alla mera affermazione della competenza del Tribunale ordinario non qualificata in termini di competenza per materia o per territorio inderogabile ed individuata dunque – secondo un ordinario criterio di valore.
Il giudizio dovrà dunque proseguire avanti al giudice remittente.
PQM
la Corte dichiara l’inammissibilità dell’istanza di regolamento d’ufficio.
Così deciso in Roma, il 19 maggio 2016.
Depositato in Cancelleria il 19 luglio 2016