Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14806 del 05/07/2011

Cassazione civile sez. trib., 05/07/2011, (ud. 05/05/2011, dep. 05/07/2011), n.14806

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. D’ALONZO Michele – Presidente –

Dott. MERONE Antonio – Consigliere –

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Consigliere –

Dott. BOTTA Raffaele – rel. Consigliere –

Dott. CARACCIOLO Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

Ministero dell’Economia e delle Finanze, in persona del Ministro pro

tempore, e Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliati in Roma, via dei Portoghesi 12,

presso l’Avvocatura Generale dello Stato, che li rappresenta e

difende per legge;

– ricorrenti –

contro

L.Y., elettivamente domiciliato in Roma, via Pò 21, presso

l’avv. Canicci Sandro Maria, che lo rappresenta e difende, giusta

delega a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della

Campania (Napoli – Sez. staccata di Salerno), Sez. 04, n. 186/04/05

del 3 maggio 2005, depositata il 10 maggio 2005, non notificata;

Udita la relazione della causa svolta nella Camera di Consiglio del 5

maggio 2011 dal Relatore Cons. Dr. Raffaele Botta;

Lette le conclusioni scritte del P.G. che ha chiesto l’accoglimento

del ricorso per manifesta fondatezza;

Letto il ricorso dell’amministrazione che concerne una controversia

relativa all’impugnazione da parte del contribuente di una cartella

emessa in forza di accertamento di maggior reddito divenuto definito

per mancata opposizione;

Letto il controricorso del contribuente;

Letta la memoria depositata dalla parte controricorrente;

Dichiarata preliminarmente l’inammissibilità del ricorso del

Ministero dell’Economia e delle Finanze che non ha partecipato al

giudizio di appello iniziato successivamente alla avvenuta

successione ex lege dell’Agenzia delle Entrate;

Fatto

RILEVATO IN FATTO

Che il ricorso è fondato su due motivi, con il primo dei quali si deduce, sotto il profilo della violazione di legge e del vizio di motivazione, il difetto di interesse del contribuente all’impugnazione, stante la possibilità di impugnare con la cartella anche l’atto prodromico che si assume non notificato, e con il secondo dei quali si deduce sotto il profilo della violazione di legge e del vizio di motivazione, la ritenuta nullità della notifica ex art. 140 c.p.c., in quanto l’esistenza di un contratto di portierato, non determina la conseguenza affermata dal giudice di merito, avendo l’ufficiale giudiziario accertato l’assenza di soggetti abilitati a ricevere la notifica; Ritenuto che abbia carattere assorbente nella specie il secondo motivo di ricorso e che quest’ultimo sia manifestamente fondato, in quanto la circostanza che un edificio abbia il servizio di portierato di per sè non prova nulla e, in particolare, non prova che al momento dell’accesso dell’ufficiale giudiziario il portiere fosse effettivamente presente e la sentenza impugnata si presenta sul punto anche non adeguatamente motivata; Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere accolto, e la sentenza impugnata debba essere cassata;

Ritenuto, altresì, che la rilevata ritualità della notifica dell’atto di accertamento, ne giustifica la definitività per mancata impugnazione e, quindi, la legittimità della emissione della cartella, contestata esclusivamente per la supposta mancata notifica dell’atto presupposto, sicchè, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa può essere decisa nel merito con il rigetto del ricorso originario del contribuente;

Ritenuto, infine, che l’alterno andamento della vicenda giustifichi la compensazione delle spese dell’intero giudizio.

P.Q.M.

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Dichiara inammissibile il ricorso del Ministero dell’Economia e delle Finanze e compensa le spese. Accoglie il secondo motivo di ricorso, assorbito il primo, cassa la sentenza impugnata e decidendo nel merito rigetta il ricorso originario del contribuente. Compensa le spese dell’intero giudizio.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 5 maggio 2011.

Depositato in Cancelleria il 5 luglio 2011

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