Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14805 del 19/07/2016


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Cassazione civile sez. VI, 19/07/2016, (ud. 19/05/2016, dep. 19/07/2016), n.14805

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ARMANO Uliana – Presidente –

Dott. FRASCA Raffaele – Consigliere –

Dott. SESTINI Danilo – rel. Consigliere –

Dott. BARRECA Giuseppina Luciana – Consigliere –

Dott. SCRIMA Antonietta – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso per regolamento di competenza rg. 19085/2015 proposto da:

L.M., elettivamente domiciliato in ROMA, Lungotevere

Flaminio 44, presso lo studio dell’avvocato MARTA LETTIERI,

rappresentato e difeso dall’avv. PATRIZIA GAMBINO, giusta procura in

calce al ricorso;

contro

C.C. e G.D.;

– intimati –

sulle conclusioni scritte del Procuratore Generale in persona del

Dott. GIANFRANCO SERVELLO, che chiede che la Corte di Cassazione

accolga il ricorso e disponga la prosecuzione del giudizio;

avverso l’ordinanza del TRIBUNALE di ANCONA, emessa il 14/07/2015;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

19/05/2016 dal Consigliere Relatore Dott. DANILO SESTINI.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Proposta da G.D. e C.C. opposizione avverso il decreto ingiuntivo con cui L.M. aveva chiesto il pagamento di canoni di locazione insoluti, il Tribunale di Ancona disponeva la sospensione del giudizio – ex art. 295 c.p.c. – sull’assunto che la definizione di un procedimento penale (per violazione di domicilio) a carico del padre del L. era “prodromica alla decisione” del giudizio civile, “in quanto l’esistenza dell’ipotizzato reato… può incidere sull’esito sul presente procedimento, essendo la causa della risoluzione del contratto”.

Ricorre il L. con istanza di regolamento di competenza affidata a due motivi, assumendo (col primo) che il fatto denunciato in sede penale non ha “nulla… a che vedere con la pretesa creditoria azionata con il decreto ingiuntivo e con i motivi su cui si fonda la relativa opposizione” e (col secondo) che “l’assedia violazione di domicilio non è causa di risoluzione del contratto e questa domanda non è stata svolta da alcuna delle parti nella causa di opposizione a decreto ingiuntivo”.

Gli intimati non hanno resistito, mentre il P.M. ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

Il ricorso è fondato.

Premesso che (per quanto emerge dalle conclusioni rassegnate dalle parti nel giudizio civile, come trascritte in ricorso) gli opponenti hanno negato di dover pagare i canoni di locazione richiesti dal L. (per avere versato somme in eccesso rispetto a quanto convenuto), hanno contestato l’acquisizione del deposito cauzionale da parte del locatore ed hanno richiesto il risarcimento del danno per il disagio subito “a cagione del forzato trasloco (imputabile allo stato di degrado dell’immobile)”, si osserva che:

– la questione della violazione del domicilio da parte del padre del locatore, ancorchè prospettata dagli opponenti, è del tutto irrilevante ai fini della definizione della controversia civile, in quanto non dedotta come causa del “forzato trasloco”, che è stato imputato allo stato di degrado dell’immobile;

– la sentenza che dovesse essere pronunciata all’esito del procedimento penale non sarebbe pertanto idonea a esplicare efficacia di giudicato nel processo civile, ai sensi dell’art. 654 c.p.p., giacchè nel giudizio civile non si “controverte intorno ad un diritto… il cui riconoscimento dipende dall’accertamento degli stessi fatti materiali… oggetto del giudizio penale”.

Deve pertanto disporsi la prosecuzione del giudizio avanti al Tribunale di Ancona, con rimessione delle spese del presente regolamento all’esito del giudizio di merito.

PQM

la Corte dispone la prosecuzione del giudizio avanti al Tribunale di Ancona. Spese rimesse al merito.

Così deciso in Roma, il 19 maggio 2016.

Depositato in Cancelleria il 19 luglio 2016

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