Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14805 del 14/06/2017


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Cassazione civile, sez. II, 14/06/2017, (ud. 06/04/2017, dep.14/06/2017),  n. 14805

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MATERA Lina – Presidente –

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Consigliere –

Dott. FEDERICO Guido – rel. Consigliere –

Dott. PICARONI Elisa – Consigliere –

Dott. SCARPA Antonio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 6874=2013 proposto da:

G.B. G., ((OMISSIS)), elettivamente domiciliato in ROMA,

VIA TUSCOLANA 9, presso lo studio dell’avvocato MICHELE LOVAGLIO,

rappresentato e difeso dall’avvocato GABRIELLA CALANDRA MANCUSO;

– ricorrente –

contro

L.D., ((OMISSIS)) quale procuratrice generale di

C.V. ((OMISSIS)) e C.L. ((OMISSIS)), elettivamente

domiciliata in ROMA, LUNGOTEVERE MELLINI 24, presso lo studio

dell’avvocato GIOVANNI GIACOBBE, che la rappresenta e difende giusta

procura speciale Rep. n. (OMISSIS) in (OMISSIS) per Notaio Dr.

N.L.;

– resistente con procura –

contro

LA.RO.PI., deceduta;

– intimata –

avverso la sentenza n. 729/2012 della CORTE D’APPELLO di MESSINA,

depositata il 04/12/2012;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

06/04/2017 dal Consigliere Dott. GUIDO FEDERICO.

Fatto

ESPOSIZIONE DEL FATTO

G.B. propone ricorso per cassazione, con cinque motivi, nei confronti di La.Ro.Pi., quale procuratrice di M.L. e C.V., quest’ultima in proprio e quale procuratrice del fratello C.A., avverso la sentenza n. 729/12 della Corte d’Appello di Messina, pubblicata il 16.11.2012, con la quale, rigettati l’appello principale proposto dall’odierno ricorrente e quello incidentale proposto da La.Ro.Pi., qualificato il preliminare stipulato dalle parti come promessa di vendita con riserva di aree ed appalto, veniva dichiarata la risoluzione del contratto per inadempimento del G. in relazione alla mancata predisposizione del progetto edilizio definitivo e lo stesso veniva condannato al risarcimento del danno, determinato in 300.000,00 Euro, somma già attualizzata alla data di pubblicazione della sentenza.

Veniva altresì disposta la restituzione al G. di 120.000.00 Euro, somma che questi aveva già corrisposto in sede di conclusione del preliminare.

Si costituisce L.D., quale procuratrice generale di C.V. e C.L., opponendo. in via pregiudiziale, l’inammissibilità del ricorso in quanto proposto nei confronti di soggetto deceduto, ed in ogni caso, fuori dai termini di legge.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

Deve preliminarmente disattendersi l’eccezione, sollevata dalla controricorrente nella memoria depositata in prossimità dell’adunanza in camera di consiglio, di legittimità costituzionale dell’art. 380 bis c.p.c., comma 1, in relazione alla previsione della trattazione della presente causa in camera di consiglio senza l’intervento del P.M. e delle parti.

Ed invero, premesso che non vengono specificamente indicate le norme della Costituzione con le quali la disciplina dell’art. 380 bis c.p.c. sarebbe in contrasto, si osserva in ogni caso che. come questa Corte ha già affermato, la prospettata questione è manifestamente infondata (Cass. 395/2017).

Il legislatore, con la recente novellazione del giudizio di legittimità recato dalla L. n. 197 del 2016, in conformità ad esigenze di semplificazione, snellimento e deflazione del contenzioso dinanzi alla Corte di cassazione, in attuazione del principio costituzionale del giusto processo, di cui all’art. 111 Cost., nonchè della ragionevole durata del processo ex art. 6 CEDU e di effettività della tutela giurisdizionale ha modulato il giudizio di legittimità in ragione della suddivisione del contenzioso in base alla valenza nomofilattica, o meno, delle cause, riservando a quelle prive di siffatto contenuto un procedimento camerale (tendenzialmente assunto come procedimento ordinario), trattato in adunanza in camera di consiglio e da definirsi mediante ordinanza, in luogo della celebrazione della pubblica udienza e della decisione della causa con sentenza, previste per le cause caratterizzate dalla particolare rilevanza delle questioni di diritto. Orbene, il principio di pubblicità dell’udienza – seppure di rilevanza costituzionale e previsto dall’art. 6 CEDU, non riveste carattere assoluto e può essere derogato in presenza di particolari ragioni giustificative ove “obiettive e razionali” (Corte cost. sent. n. 80/2011), ed in particolare tale deroga è consentita in ragione della conformazione complessiva del procedimento, laddove, a fronte della pubblicità garantita nei gradi di merito, una tale esigenza non si manifesti più necessaria per la struttura e funzione dell’ulteriore istanza il cui rito sia volto, eminentemente, a risolvere questioni di diritto, tramite una trattazione rapida dell’affare, che non rivesta peculiare complessità.

In tal senso viene a declinarsi il paradigma procedimentale delineato dell’art. 380 bis c.p.c. (sul modello di quella già dettata per il giudizio penale di cassazione dall’art. 611 c.p.p.), in cui la garanzia del contraddittorio, necessaria in quanto costituisce il nucleo indefettibile del diritto di difesa, costituzionalmente tutelato dagli artt. 24 e 111 Cost. è comunque assicurata dalla trattazione scritta della causa, con facoltà delle parti di presentare memorie per illustrare ulteriormente le proprie ragioni, attuandosi in tal modo un bilanciamento non irragionevolmente effettuato dal legislatore alla stregua dell’ampia discrezionalità che gli appartiene nella conformazione degli istituti processuali(ex multis Corte cost. sent. n. 152 del 2016) tra esigenze del diritto di difesa e quelle, del pari costituzionalmente rilevanti di speditezza e concentrazione, in funzione della ragionevole, durata del processo e della tutela effettiva da assicurare.

Ciò posto, deve, sempre in via preliminare esaminarsi l’eccezione di inammissibilità del ricorso, sollevata da L.D. quale procuratrice di C.V. e C.L. Maria, in quanto effettuato nei confronti di La.Ro.Pi., già procuratrice generale delle medesime, C.L.M. e C.V.. che era deceduta il (OMISSIS), vale a dire in data anteriore alla deliberazione e pubblicazione della sentenza della Corte d’Appello di Messina, rispettivamente l’11 novembre ed il 4 dicembre 2012.

La controricorrente osserva altresì di aver notificato la sentenza impugnata all’odierno ricorrente, il quale nonostante ciò, aveva proposto il ricorso nei confronti della deffinta La.Ro.Pi..

L’eccezione pregiudiziale è destituita di fondamento.

Si osserva, infatti, che secondo il recente arresto delle S.U. di questa Corte in caso di morte della parte costituita a mezzo procuratore l’omessa dichiarazione di tale evento comporta giusta la regola dell’ultrattività del mandato alla lite, che il difensore continui a rappresentare la parte come se l’evento non si fosse verificato (Cass. S.U. n. 15295/2014).

Nel caso di specie, dunque. poichè il decesso della parte La.Ro.Pi. non risulta dichiarato o notificato nei modi e tempi di cui all’art. 300 c.p.c., deve ritenersi pienamente valido l’atto di impugnazione notificato, ex art. 330 c.p.c., presso gli originari procuratori domiciliatari.

La particolarità del caso in esame, derivante dal fatto che la parte che aveva conferito il mandato ad litem nella presente controversia, aveva agito, a sua volta, in qualità di procuratrice generale di C.V. e C.M.L., non sembra idonea a spostare i termini della questione.

Se infatti è vero che la morte del mandatario (alla stregua di quella del mandante) estingue il mandato. deve però rilevarsi che, ai sensi dell’art. 1396 c.c., comma 2 le cause di estinzione del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi che le abbiano senza colpa ignorate e che anche nel caso di morte del mandatario è configurabile, ex art. 1728 c.c., comma 2, una forma di ultrattività del mandato, sino a che il mandante non possa provvedere altrimenti.

Nè appare idoneo a determinare l’inammissibilità del ricorso il fatto che la notifica della sentenza della Corte d’Appello sia stata notificata all’odierno ricorrente, su istanza di L.D., qualificatasi quale procuratrice generale di C.V. e C.L..

Ed invero, come questa Corte ha già affermato, la notifica di una sentenza e del precetto alla parte personalmente (art. 479 c.p.c.), effettuata ad istanza degli eredi, nella qualità, della parte deceduta dopo la costituzione in giudizio e prima della chiusura della discussione della causa in primo grado, senza che il procuratore di essa – unico legittimato a tal fine – lo abbia dichiarato o notificato, spiega effetto nel processo esecutivo, ma non è idonea nè a provocare l’interruzione del processo, (art. 300 c.p.c., comma 1) nè a far decorrere il termine breve per l’impugnazione di detta sentenza, nè ad incidere sul luogo di notifica di tale impugnazione che pertanto resta presso il procuratore del “de cuius” (art. 330 c.p.c., comma 1) (Cass. 2873/1997), posto che, come recentemente ribadito nel citato arresto delle Sezioni unite di questa Corte, l’atto di impugnazione notificato ai sensi dell’art. 330 c.p.c., u.c. presso il procuratore della parte deceduta è ammissibile pur se la notificante abbia avuto diversamente conoscenza dell’atto di cui all’art. 299 c.p.c. (Cass. Ss.Uu n. 15295/2014).

L’ammissibilità del ricorso va, a maggior ragione, affermata nel caso in esame, in cui la notifica della sentenza, effettuata da un soggetto qualificatosi come procuratore generale (ma, a quanto risulta senza giustificazione dei propri poteri) non implica di per sè, e non è in alcun modo idoneo a provare l’estinzione del mandato conferito dalle sorelle C. nei confronti della originaria procuratrice generale La.Ro.Pi., nè l’esistenza di valida procura in favore del soggetto richiedente la notifica.

Passando all’esame del merito, con il primo motivo di ricorso il ricorrente ripropone la censura, già disattesa dalla Corte d’Appello, di nullità della sentenza impugnata per il mancato accoglimento dell’eccezione di estinzione del giudizio di primo grado, in conseguenza del mancato rilievo della carenza di legittimazione dell’attrice La.Ro.Pi. a rappresentare C.A., in quanto asseritamente deceduto antecedentemente alla stipula del preliminare per cui è causa.

Il motivo è inammissibile per carenza di decisività, in quanto non censura (autonoma e diversa ratio decidendi della sentenza impugnata, secondo cui la mancanza di legittimazione della La.Ro. a rappresentare C.A. non era in ogni caso idonea ad inficiare la validità della domanda proposta dalla La.Ro. in qualità di procuratrice di C.M.L. e C.V., non vertendosi in materia di litisconsorzio necessario, onde non sussiste la dedotta estinzione del giudizio di primo grado.

Con il secondo motivo si denunzia la nullità della sentenza impugnata per omesso rilievo della nullità dell’atto di riassunzione e conseguente estinzione del giudizio di primo grado.

Pure tale censura è infondata.

Come già rilevato dalla sentenza impugnata, nel ricorso in riassunzione ex art. 303 c.p.c. non è richiesto, ai fini della validità dell’atto, (invito a costituirsi nei termini di legge ed in ogni caso ogni eventuale nullità dell’atto di riassunzione doveva ritenersi sanata dalla costituzione in giudizio del G..

Con il terzo motivo si denuncia la violazione di norme sia in merito all’onere della prova che alla valutazione dell’interrogatorio formale, nonchè in merito all’ammissibilità dei mezzi istruttori richiesti.

Il motivo è inammissibile sotto diversi profili.

Si osserva infatti che il ricorrente non indica quale delle ipotesi, tra quelle tassativamente indicate dall’art. 360 c.p.c., comma 1, viene dedotta, denunciando inoltre. genericamente, sia la violazione di norme che l’omesso esame di elementi decisivi per il giudizio, senza una chiara esposizione delle ragioni per le quali la censura sia stata formulata e del tenore della pronuncia caducatoria richiesta.

Ed invero, come affermato dalle sezioni unite di questa Corte con la pronuncia n. 17931/13, nel giudizio di cassazione, che ha ad oggetto censure espressamente e tassativamente previste dall’art. 360 c.p.c., comma 1, il ricorso dev’essere articolato in motivi specifici ed immediatamente ed inequivocabilmente riconducibili ad una delle cinque ragioni di impugnazione previste dalla citata disposizione.

Si osserva inoltre che. a parte la su menzionata genericità di formulazione, la censura si risolve di fatto nella inammissibile richiesta di una rivalutazione dei fatti già oggetto del sindacato del giudice di merito, spettando solo a detto giudice individuare le fonti del proprio convincimento. valutare le prove, controllarne l’attendibilità e la concludenza, scegliere tra le risultanze istruttorie quelle ritenute idonee dimostrare i fatti in discussione, dare prevalenza all’uno o all’altro mezzo di prova, salvo i casi tassativamente previsti dalla legge, in cui alla prova è assegnato un valore legale (Cass. n.6064/2008).

Con il quarto motivo si denuncia la violazione e falsa applicazione di norme di legge, la violazione dei principi in materia di onere della prova ed in materia contrattuale in genere, contestando la sussistenza del danno liquidato ed i criteri di liquidazione dello stesso.

Anche tale motivo è inammissibile per genericità e nel merito infondato. Ed invero, secondo il consolidato indirizzo di questa Corte, in caso di perdita della disponibilità di un immobile. la cui natura è normalmente fruttifera, e conseguente impossibilità di conseguire l’utilità da esso ricavabile, l’esistenza di un danno costituisce una presunzione “iuris tantum” e la liquidazione può essere operata dal giudice sulla base di presunzioni semplici, con riferimento al cd. danno figurativo, quale il valore locativo del bene (Cass.16670/2016).

Orbene, nel caso di specie il giudice di merito, con valutazione di fatto, che in quanto adeguatamente motivata non è censurabile nel presente giudizio, ha accertato in capo alle C. il danno derivante dalla mancata disponibilità delle unità immobiliari che erano oggetto del contrato preliminare, determinandolo. in via equitativa, sulla base del criterio del valore locativo dei beni accertato dal Ctu, adeguato peraltro alla concerta situazione degli immobili ed attualizzato alla data della sentenza.

Con il quinto motivo si censura la statuizione sulle spese.

Anche tale motivo è del tutto generico e privo della indicazione dell. ipotesi, tra quelle tassativamente indicate dall’art. 360 c.p.c., comma 1 dedotta.

In ogni caso, la reiezione dei precedenti motivi assorbe la presente censura, formulata quale conseguenza della chiesta riforma della sentenza impugnata.

Il ricorso va dunque respinto ed il ricorrente va condannato alla refusione delle spese del presente giudizio, che si liquidano come da dispositivo. Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

PQM

 

La Corte respinge il ricorso.

Condanna il ricorrente alla refusione delle spese del presente giudizio, che liquida in complessive 5.700,00 Euro, di cui 200,00 Euro per rimborso spese vive, oltre a rimborso forfettario spese generali, in misura del 15% ed accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento. da parte della ricorrente. dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso. a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 6 aprile 2017.

Depositato in Cancelleria il 14 giugno 2017

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