Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14804 del 19/07/2016


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Cassazione civile sez. VI, 19/07/2016, (ud. 19/05/2016, dep. 19/07/2016), n.14804

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ARMANO Uliana – Presidente –

Dott. FRASCA Raffaele – Consigliere –

Dott. SESTINI Danilo – rel. Consigliere –

Dott. BARRECA Giuseppina Luciana – Consigliere –

Dott. SCRIMA Antonietta – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 12750/2015 proposto da:

P.E., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR

presso la CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato LORENZO

GIULIANI giusta mandato in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

V.A., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA MAGNA GRECIA,

84, presso lo studio dell’avvocato LUCA CHESSA, che lo rappresenta e

difende giusta procura speciale in calce al controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1511/2014 del TRIBUNALE di TERAMO, depositata

il 12/11/2014;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

19/05/2016 dal Consigliere Relatore Dott. DANILO SESTINI;

udito l’Avvocato Raffaella Rago (delega avvocato Lorenzo Giuliani)

difensore del ricorrente che si riporta agli scritti.

Fatto

RAGIONI DELLA DECISIONE

E’ stata depositata la seguente relazione ex art. 80 bis c.p.c.:

“1. Il P. ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza pronunciata – in grado di appello – dal Tribunale di Teramo con cui è stato rigettato il gravame proposto avverso la sentenza n. 1511/2014 emessa dal Giudice di Pace di Giulianova.

2. Il ricorso è inammissibile per violazione dell’art. 366 c.p.c., n. 3, in quanto del tutto privo della sommaria esposizione dei fatti di causa; mancanza che “non può essere superata attraverso l’esame delle censure in cui si articola il ricorso, non essendone garantita l’esatta comprensione in assenza di riferimenti alla motivazione del provvedimento impugnato, nè attraverso l’esame degli atti processuali, ostandovi il principio di autonomia del ricorso per cassazione” (Cass., S.U. n. 11308/2014; cfr., ex multis, anche Cass. n. 22860/2014).

3. Si propone pertanto la dichiarazione di inammissibilità del ricorso”.

A seguito della discussione del ricorso in Camera di consiglio, il Collegio ha condiviso i motivi in fatto e in diritto esposti nella relazione, rilevando come dalla premessa del ricorso che precede l’illustrazione dei due motivi non è dato evincere neppure l’oggetto della controversia e richiamando il principio secondo cui l’esposizione dei fatti di causa non può “ricavarsi dai motivi di ricorso, i quali, in quanto deputati a esporre le linee difensive, anche ove alludano alle fasi del giudizio, non compiono una precisa enucleazione degli stessi” (Cass. n. 22860/2014).

Ritiene, inoltre, il Collegio che alla soccombenza debba seguire la condanna alle spese di lite.

Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile.

Trattandosi di ricorso proposto successivamente al 30.1.2013, ricorrono le condizioni per l’applicazione del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater.

PQM

la Corre dichiara l’inammissibilità del ricorso e condanna il ricorrente a rifondere al controricorrente le spese di lite, liquidate in Euro 1.000,00 (di cui Euro 200,00 per esborsi), oltre rimborso delle spese forfettarie e accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, il 19 maggio 2016.

Depositato in Cancelleria il 19 luglio 2016

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