Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14803 del 30/06/2014


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Civile Sent. Sez. 2 Num. 14803 Anno 2014
Presidente: ODDO MASSIMO
Relatore: PICARONI ELISA

SENTENZA

sul ricorso 12508-2012 proposto da:
TRAVELLA

ANNA

MARIA

C.F.TRVNMR47B51F1200,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA LUCREZIO CARO
62, presso lo studio dell’avvocato FEDELI VALENTINO,
che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato
FOSSATI ENRICO;
– ricorrente –

2014

contro

1040

TRAVELLA LUISA, TRAVELLA LAURA;
– intimate –

Nonché da:

Data pubblicazione: 30/06/2014

TRAVELLA LAURA C.F.TRVLRA45L53B785Z, TRAVELLA LUISA
C.F.TRVLSU42M491441D, IN PROPRIO E QUALI EREDI DI
PENATI ANNA MARIA, elettivamente domiciliate in ROMA,
VIA SARDEGNA 38, presso lo studio dell’avvocato
CAPORALE ANTONIO MICHELE, che le rappresenta e

– controricorrenti e ricorrenti incidentali contro

TRAVELLA ANNA MARIA;
– intimata –

avverso la sentenza n. 72/2012 della CORTE D’APPELLO
di MILANO, depositata il 16/01/2012;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 15/04/2014 dal Consigliere Dott. ELISA
PICARONI;
udito

l’Avvocato

Piccioli

Tiziana

con

delega

depositata in udienza dell’Avv. Fedeli Valentino
difensore della ricorrente che si riporta agli atti
depositati;
udito l’Avv. Lucio Nicastro con delega depositata in
udienza dell’Avv. Caporale Antonio Michele difensore
dei controricorrenti e ricorrenti incidentali che si
riporta agli atti depositati;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. LUCIO CAPASSO che ha concluso per
l’inammissibilità

del

ricorso

principale

e

difende;

l’assorbimento del ricorso incidentale condizionato.

Ritenuto in fatto
l. – È impugnata la sentenza della Corte d’appello di Milano, depositata il 16 gennaio 2012, che ha confermato la sentenza del Tribunale di Como, con cui era stata dichiarata

Menaggio, in via IV Novembre n. 53, intervenuto in data 1 0
gennaio 1998 tra Anna Maria Penati e Anna Maria Travella, ed
era stata dichiarata la trascrivibilità dell’atto di opposizione alla predetta compravendita notificato il 30 giugno 2006
da Laura e Luisa Travella ad Anna Maria Travella.
1.1. – Nel 2002, le sorelle Luisa e Laura Travella avevano
agito per sentir dichiarare l’inefficacia dell’atto con cui la
madre, sig.ra Penati, aveva venduto l’immobile indicato ad Anna Maria Travella, sorella delle attrici, in quanto dissimulava una donazione.
1.2. – Il Tribunale aveva accolto la domanda.
Anna Maria Travella aveva proposto appello per la riforma
della sentenza, contestando la carenza di interesse e legittimazione ad agire in capo alle controparti.
Laura e Luisa Travella avevano chiesto il rigetto del gravame.
2. – Con la sentenza oggetto dell’odierno ricorso, la Corte d’appello di Milano aveva respinto il gravame.
2.1. – Osservava la Corte distrettuale che doveva riconoscersi in capo alle sorelle Laura e Luisa Travella l’interesse

l’inefficacia dell’atto di compravendita dell’immobile sito in

ad agire e la legittimazione attiva a far valere la dissimulazione, con la vendita, di un atto di donazione.
Le predette, infatti, prima del decesso della madre avvenuto nel 2008, avevano notificato alla sorella Anna Maria un

dell’art. 563, quarto comma, cod. civ., e nel 2006 avevano introdotto un nuovo giudizio per ottenere la trascrizione
dell’atto di opposizione. In relazione a tale domanda sussistevano ab origine interesse e legittimazione ad agire, anche
ai sensi dell’art. 1415, secondo comma, cod. civ., essendo la
declaratoria di simulazione presupposto imprescindibile della
trascrizione dell’atto di opposizione
2.2. – Rilevava inoltre la Corte d’appello che dopo il decesso della madre, Luisa e Laura Travella avevano chiesto la
collazione dell’immobile oggetto di compravendita, mediante
conferimento in natura dello stesso, sicché era sopravvenuto
un ulteriore profilo di interesse ad agire in capo alle attrici.
2.3. – Quanto al merito della domanda, la Corte d’appello
riteneva che fosse stata raggiunta la prova della dissimulazione, con la vendita, di un atto di donazione in favore di
Anna Maria Travella.
3. – Per la cassazione della sentenza d’appello ha proposto ricorso la sig.ra Anna Maria Travella, sulla base di un
motivo.

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atto stragiudiziale di opposizione alla donazione, ai sensi

Resistono con controricorso le sigg.re Laura e Luisa Travella, le quali propongono ricorso incidentale subordinato.
Le controricorrenti hanno depositato memoria in prossimità
dell’udienza.

l. – Il ricorso principale è inammissibile.
1.1. – Con l’unico motivo di ricorso, è dedotta la violazione dell’art. 274 cod. proc. civ.
Si contesta il riconoscimento, da parte della Corte
d’appello, dell’interesse e della legittimazione ad agire in
capo alle sorelle Luisa e Laura Travella. Le predette, infatti, avevano agito in giudizio nel 2002 per l’accertamento della simulazione relativa dell’atto con il quale la madre,
sig.ra Anna Maria Penati, aveva venduto l’immobile sito in Memaggio alla sorella Anna Maria, ma in quel momento la madre
era ancora in vita, sicché difettavano interesse e legittimazione ad agire.
Successivamente, le attrici avevano notificato un nuovo
atto di citazione e i giudizi erano stati riuniti, tuttavia
ciò non consentiva di ritenere superato il rilevato difetto.
2. – La doglianza è inammissibile per genericità.
2.1. – La ricorrente lamenta la violazione dell’art. 274
cod. proc. civ. che disciplina la riunione dei procedimenti
connessi, senza censurare la ratio

decidendi della pronuncia

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Considerato in diritto

impugnata, né precisare in quali termini la riunione dei procedimenti avrebbe inciso sulla decisione.
2.1.1. – La Corte d’appello, infatti, ha argomentato in
riferimento al secondo giudizio introdotto nel 2006 dalle at-

che consentiva alle stesse di opporsi alla donazione in qualità di parenti in linea retta del donante, nella specie la madre. Tale giudizio era stato riunito al primo, introdotto nel
2002, con il quale le attrici avevano chiesto l’accertamento
della simulazione relativa dell’atto di compravendita
dell’immobile sito in Maneggio, intervento tra la madre e la
sorella Anna Maria.
2.2. – Ulteriore sopravvenuto profilo di interesse ad agire in capo alle attrici era derivato, secondo la Corte
d’appello, dalla richiesta – successiva al decesso della madre
– di collazione dell’immobile in questione, mediante conferimento in natura dello stesso.
3. – La declaratoria di inammissibilità del ricorso principale determina l’assorbimento del ricorso incidentale condizionato, nonché la condanna della ricorrente alle spese, liquidate come in dispositivo.
PER QUESTI MOTIVI
La Corte dichiara inammissibile il ricorso principale, assorbito l’incidentale condizionato e condanna la ricorrente al

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trici, nella vigenza dell’art. 563, quarto comma, cod. civ.

pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida
in complessivi euro 4.200,00, di cui euro 200,00 per esborsi.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della II Sezione civile della Corte suprema di Cassazione, il 15 aprile

2014.

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