Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14803 del 19/07/2016
Cassazione civile sez. VI, 19/07/2016, (ud. 19/05/2016, dep. 19/07/2016), n.14803
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 3
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ARMANO Uliana – Presidente –
Dott. FRASCA Raffaele – Consigliere –
Dott. SESTINI Danilo – rel. Consigliere –
Dott. BARRECA Giuseppina Luciana – Consigliere –
Dott. SCRIMA Antonietta – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 12716/2015 proposto da:
B.A., T.G., elettivamente domiciliati in
ROMA, VIA CRESCENZIO 20, presso lo studio dell’avvocato SAVERIO
COSI, che li rappresenta e difende, giusta procura ai margini del
ricorso;
– ricorrenti –
contro
ALLIANZ ASSICURAZIONI SPA;
– intimata –
avverso l’ordinanza n. 5410/2014 del TRIBUNALE di ROMA, depositata il
06/11/2014;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del
19/05/2016 dal Consigliere Relatore Dott. DANILO SESTINI.
Fatto
RAGIONI DELLA DECISIONE
E’ stata depositata la seguente relazione ex art. 380 bis c.p.c.:
“1. Con ordinanza pronunciata all’udienza del 6.11.2014, il Tribunale di Roma ha dichiarato inammissibile – ex artt. 348 bis e 340 ter c.p.c. – l’appello proposto da T.G. avverso la sentenza con cui il Giudice di Pace di Roma, nel rigettare l’opposizione esecutiva promossa dalla Allianz s.p.a. nei confronti della medesima Tralicci, aveva compensato le spese di lite.
2. Col ricorso per cassazione, la T. premette di voler impugnare l’ordinanza del Tribunale 6.11.2014 (in quanto “provvedimento… erroneo, ingiusto e pregiudizievole” che “pertanto deve essere riformato”) e, nell’illustrazione dell’unico motivo, svolge effettivamente le proprie censure in relazione al provvedimento del Tribunale, concludendo che “la pronuncia gravata, che “ha ritenuto non meritevole di accoglimento l’appello… deve ritenersi illegittima ed illogica”.
3. Il ricorso è inammissibile in quanto avrebbe dovuto essere proposto avverso la sentenza di primo grado e motivato in relazione ad essa, non ricorrendo alcuna delle condizioni – individuate da Cass., S.U. n. 1914/2016 – che consentono la ricorribilità per cassazione (per “vizi suoi propri”) dell’ordinanza di inammissibilità resa ex art. 348 ter c.p.c..
4. Per di più, si evidenzia -quale ulteriore ragione di inammissibilità – che il ricorso è tardivo in quanto notificato il 6.5.2015 e, quindi, ampiamente oltre il termine di sessanta giorni dalla pronuncia dell’ordinanza avvenuta all’udienza del 6.11.2014, costituente il dies a quo del termine previsto dall’art. 348 ter c.p.c., comma 3, atteso che l’ordinanza doveva intendersi conosciuta in udienza e non necessitava di comunicazione (ex art. 134 c.p.c., comma 2 e art. 176 c.p.c., comma 2).
5. Si propone pertanto la dichiarazione di inammissibilità del ricorso”.
A seguito della discussione del ricorso in Camera di consiglio, il Collegio ha condiviso i motivi in fatto e in diritto esposti nella relazione.
Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile.
Trattandosi di ricorso proposto successivamente al 30.1.2013, ricorrono le condizioni per l’applicazione del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater.
PQM
la Corte dichiara l’inammissibilità del ricorso.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.
Così deciso in Roma, il 19 maggio 2016.
Depositato in Cancelleria il 19 luglio 2016