Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14802 del 30/06/2014


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Civile Sent. Sez. 2 Num. 14802 Anno 2014
Presidente: ODDO MASSIMO
Relatore: PICARONI ELISA

SENTENZA

sul ricorso 24459-2008 proposto da:
DILDA SIMONA C.F.DLDSMN73S49D150K, SIGURTA’ CRISTIAN
C.F.SGRCST73E13B157P, elettivamente domiciliati in
ROMA, VIA BOEZIO 45, presso lo studio dell’avvocato

L
MEISSNER EGMONT, che li rappresenta e difende
unitamente all’avvocato RONDANI FILIPPO;
– ricorrenti –

2014
contro

1037

CAIOLA

PATRIZIA

CLAPRZ75C54A940C,

elettivamente

domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CORTE DI
CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’Avv. DE MITRI

Data pubblicazione: 30/06/2014

MARIA ROSARIA;
– controricorrente nonchè contro

CARLASSARA DIEGO,

FALLIMENTO EUROALIMENTARE DI

CARLASSARA DIEGO SAS, IN PERSONA DEL CURATORE P.T.;

avverso la sentenza n.

1231/2008 della CORTE

D’APPELLO di MILANO, depositata il 06/05/2008;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 15/04/2014 dal Consigliere Dott. ELISA
PICARONI;
udito l’Avvocato Marco Siesto con delega depositata
in udienza dell’Avv. Meissner Egmont difensore dei
ricorrenti che chiede l’accoglimento del ricorso;
udito

l’Avv.

Alessandro

Avagliano

con

delega

depositata in dienza dell’Avv. De Mitri Maria Rosaria
difensore della controricorrente che chiede il
rigetto del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. LUCIO CAPASSO che ha concluso per
l’accoglimento del primo motivo del ricorso e
l’assorbimento del secondo e del terzo motivo.

– intimati –

Ritenuto in fatto
1. – È impugnata la sentenza della Corte d’appello di Mi-

lano, depositata il 6 maggio 2008, che ha dichiarato la nullità della sentenza con cui il Tribunale di Milano aveva dichia-

Diego Carlassara nei confronti di Simona Dilda e Cristian Sigurtà.
1.1. – Nel 2004, i sigg.ri Caiola-Carlassara avevano agito
per l’accertamento della simulazione del contratto di compravendita di terreni concluso il 24 giugno 2002, e la declaratoria di nullità del contratto dissimulato di alienazione fiduciaria, che conteneva un patto commissorio, con la condanna
dei convenuti al risarcimento dei danni.
In via subordinata, gli attori avevano chiesto,
nell’ordine: l’annullamento del contratto per vizio del consenso, ovvero la rescissione dello stesso, perché concluso in
stato di bisogno, o ancora la risoluzione per inadempimento
dell’obbligazione di corrispondere il mutuo promesso al sig.
Carlassara, con accertamento dell’inadempimento dell’obbligo,
assunto dalla sig.ra Dilda, di ritrasferire i terreni, e conseguente pronuncia ex art. 2932 cod. civ.
Secondo la prospettazione degli attori, era intervenuto un
accordo verbale tra Carlassara e Sigurtà, in base al quale
quest’ultimo avrebbe concesso al primo un prestito di
150.000.000 di lire, garantito dal trasferimento dei terreni

rato inammissibili le domande proposte da Patrizia Caiola e

alla sig.ra Dilda, la quale avrebbe ritrasferito gli stessi
terreni al sig. Poli, fiduciario degli attori, una volta che
il prestito di danaro fosse stato restituito.
In esecuzione del predetto accordo, si era giunti alla

fonte del pagamento di 16.000,00 euro.
Era poi accaduto che il prestito non era stato erogato e
che la sig.ra Dilda non aveva provveduto a trasferire la proprietà dei terreni al sig. Poli.
1.2. – Si erano costituiti i sigg.ri Dilda e Sigurtà ed
avevano eccepito che il prezzo della compravendita era stato
pattuito in 46.822,84 euro, come risultava dalla dichiarazione
sottoscritta in data 24 giugno 2002, negando altresì che la
vendita fosse simulata.
I convenuti avevano eccepito la carenza di legittimazione
attiva del sig. Carlassara, dichiarato fallito in estensione
del fallimento della Euroalimentare s.a.s. di Carlassara Diego
& C., con sentenza del 28 novembre 2002, e cioè prima della
notifica dell’atto di citazione.
Era intervenuto nel giudizio il curatore del Fallimento
della Euroalimentare s.a.s., in adesione alle domande proposte
dagli attori.
1.3. – Il Tribunale aveva dichiarato inammissibili le domande attoree.

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stipula del 24 giugno 2002, di trasferimento dei terreni a

La sig.ra Caiola aveva impugnato la pronuncia di primo
grado, notificando l’atto di appello ai sigg.ri Sigurtà e Dilda.
Questi ultimi si erano costituiti per chiedere il rigetto

2. – Con la sentenza oggetto dell’odierno ricorso, la Corte d’appello dichiarava la nullità della sentenza, con rimessione della causa al giudice di primo grado, ai sensi
dell’art. 354 cod. proc. civ.
La Corte distrettuale rilevava che il Tribunale di Milano,
con sentenza del 28 settembre 2002, aveva dichiarato il fallimento sia della società Euroalimentare s.a.s., sia del socio
accomandatario Diego Carlassara in proprio. Ne seguiva, da un
lato, che era esclusa la capacità di agire in giudizio di Carlassara per la tutela dei diritti oramai acquisiti al relativo
fallimento, e, dall’altro lato, che l’intervento in causa del
Fallimento della Euroalimentare s.a.s. non era idoneo a sanare
il difetto del contraddittorio necessario tra gli originari
contraenti.
Ciò posto, secondo la Corte d’appello era evidente
l’errore in cui era incorso il Tribunale respingendo l’istanza
di integrazione del contraddittorio nei confronti del Fallimento di Diego Carlassara in proprio, dopo aver accertato che
il contraddittorio non era integro.

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del gravame.

3. – Per la cassazione della sentenza d’appello hanno proposto ricorso i sigg.ri Dilda e Sigurtà, sulla base di tre motivi.
Resiste con controricorso la sig.ra Caiola.

Carlassara Diego.
Considerato in diritto
1. – Il ricorso deve essere rigettato.
1.1.- Con il primo motivo è dedotta violazione e falsa applicazione degli artt. 331, secondo comma, e 383 cod. proc.
civ.
Si prospetta la nullità della sentenza d’appello per mancata partecipazione del Fallimento di Euroalimentare s.a.s. e
di Diego Carlassara. L’appellante Caiola aveva evocato in giudizio soltanto i convenuti Dilda e Sigurtà, e il giudice
d’appello non aveva disposto l’integrazione del contraddittorio nei confronti dei predetti soggetti, che avevano partecipato al giudizio di primo grado.
In ossequio al disposto dell’art. 366-bis cod. proc. civ.,
applicabile ratione tenporis,

i ricorrenti hanno formulato il

seguente quesito di diritto: «Se, in caso di litisconsorzio
processuale, qualora l’impugnazione non risulti proposta nei
confronti di tutti i partecipanti al giudizio di primo grado
(quantunque non litisconsorti necessari), la mancata integrazione del contraddittorio nel giudizio d’appello (sempre che
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È rimasto intimato il Fallimento Euroalimentare s.a.s. di

trattisi di cause inscindibili o tra loro dipendenti) determini la nullità dell’intero procedimento di secondo grado, rilevabile anche d’ufficio in sede di legittimità, con la conseguenza che le parti vanno rimesse dalla Corte di cassazione,

proc. civ., dinanzi al giudice d’appello per un nuovo esame
della controversia, previa integrazione del contraddittorio
nei confronti della parte pretermessa».
1.2. – La doglianza è infondata.
Il Tribunale aveva escluso la legittimazione ad agire di
Diego Carlassara, dichiarato fallito in epoca antecedente alla
introduzione del giudizio di primo grado, e tale statuizione
non è stata censurata dall’appellante Caiola, con la conseguenza che non sussisteva litisconsorzio necessario (né sostanziale né processuale) che imponesse la partecipazione di
Carlassara nel giudizio d’appello.
Il Tribunale aveva anche escluso che l’intervenuto Fallimento della società Euroalimentare fosse litisconsorte necessario, trattandosi all’evidenza di soggetto che non era subentrato a Diego Carlassara. Da ciò consegue che l’omessa evocazione del Fallimento Euroalimentare nel giudizio d’appello poteva essere fatta valere, come motivo di nullità della sentenza d’appello, soltanto dal predetto Fallimento, in ipotesi che
fosse risultato soccombente rispetto all’appello medesimo.

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ai sensi del combinato disposto degli artt. 331 e 383 cod.

Costituisce principio ormai ripetutamente affermato da
questa Corte che la tutela dell’integrità del contraddittorio
non può prescindere dalla valutazione dell’interesse del soggetto pretermesso, in una prospettiva di bilanciamento con

ad assicurare la ragionevole durata del processo (ex plurinals,
Cass., S.U., sentenza n. 11523 del 2013).
2. – Con il secondo motivo, i ricorrenti deducono violazione degli artt. 112, 342-345 cod. proc. civ., con conseguente nullità della sentenza d’appello; violazione e falsa applicazione degli artt. 2697 e 1414 cod. civ., nonché vizio di motivazione.
In assunto, la Corte d’appello avrebbe violato il principio di cui all’art. 112 cod. proc. civ. per avere accolto la
domanda subordinata proposta dall’appellante Caiola, di nullità della sentenza e rimessione della causa al primo giudice,
ai sensi dell’art. 354 cod. proc. civ., che era priva delle
connesse conclusioni di merito ed istruttorie.
I ricorrenti formulano il quesito di diritto nei seguenti
termini: «Se, essendo stata denunziata la nullità della sentenza ex art. 354 cod. proc. civ. per mancata integrazione del
contraddittorio, la mancata proposizione delle domande di merito ed istruttorie conseguenti alla ridetta nullità (ex art.
2697 cod. civ.) comporti l’impossibilità di effettuare un
qualsivoglia accertamento sul fatto e sul diritto in sede di
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l’esigenza di economia dell’attività processuale, finalizzata

remissione della causa al primo giudice; se violi l’art. 112
cod. proc. civ. il giudice del merito che decida su una domanda o un’eccezione che può essere fatta valere esclusivamente
dalla parte interessata».

2.1.1. – Sotto il primo profilo, come indicato nel quesito
di diritto, va ribadito che la necessità di riproporre le domande di merito in sede di impugnazione di sentenza di cui si
deduce la nullità non sussiste quando i vizi denunciati siano
idonei, in astratto, ad imporre la rimessione del procedimento
al primo giudice. Ciò avviene nelle ipotesi tassativamente indicate dagli artt. 353 e 354 cod. proc. civ., nelle quali si
produce la scissione tra giudizio rescindente e giudizio rescissorio.
In tali casi, tra i quali si inscrive quello in esame, è
ammissibile l’impugnazione limitata alla deduzione di soli vizi di rito; diversamente, qualora i vizi dedotti non rientrino
nelle ipotesi tassativamente elencate dalle norme citate,
l’appello deve essere dichiarato inammissibile se privo della
richiesta di una pronuncia nel merito della domanda (ex plurimie, Cass., sez. 3, sentenza n. 1505 del 2007).
2.1.2. – Quanto al secondo profilo della doglianza, è sufficiente osservare che la questione della mancata integrazione
del contraddittorio nel giudizio di primo grado era stata sollevata dall’appellante, e che, in ogni caso, appartiene al no7

2.1. – La doglianza è infondata.

vero delle questioni rilevabili d’ufficio in ogni stato e grado del giudizio.
3. – Con il terzo motivo i ricorrenti deducono violazione
degli artt. 91 e 92 cod. proc. civ., nonché vizio di motiva-

È censurata la decisione in punto di spese processuali sul
rilievo che, a fronte dell’accoglimento della domanda subordinata dell’appellante, la Corte d’appello avrebbe dovuto compensare le spese del giudizio.
Il quesito di diritto è formulato nei seguenti termini:«se, in caso di accoglimento della domanda subordinata da
parte dell’appellante, la Corte avrebbe dovuto provvedere
quanto meno compensando le spese di lite del secondo grado».
3.1. – La doglianza è inammissibile in quanto sollecita un
intervento su un profilo di valutazione riservato alla discrezionalità del giudice del merito, non censurabile in questa
sede se, come nella specie, rispettoso del principio della
soccombenza.
4.

Al rigetto del ricorso segue la condanna dei ricor-

renti al pagamento delle spese processuali, liquidate come da
dispositivo.
PER QUESTI MOTIVI
La Corte rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida
in complessivi euro 5.500,00, di cui euro 200,00 per esborsi.
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zione.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della II Sezione civile della Corte suprema di Cassazione, il 15 aprile

2014.

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