Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14802 del 19/07/2016


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Cassazione civile sez. VI, 19/07/2016, (ud. 19/05/2016, dep. 19/07/2016), n.14802

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ARMANO Uliana – Presidente –

Dott. FRASCA Raffaele – Consigliere –

Dott. SESTINI Danilo – rel. Consigliere –

Dott. BARRECA Giuseppina Luciana – Consigliere –

Dott. SCRIMA Antonietta – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 12714/2015 proposto da:

M.S., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CRESCENZIO

20, presso lo studio dell’avvocato SAVERIO COSI, che lo rappresenta

e difende giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

UNICREDIT SPA;

– intimata –

avverso l’ordinanza n. 803/2015 del TRIBUNALE di ROMA del 3/04/2015,

depositata il 07/04/2015;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

19/05/2016 dal Consigliere Relatore Dott. DANILO SESTINI.

Fatto

RAGIONI DELLA DECISIONE

E’ stata depositata la seguente relazione ex art. 380 bis c.p.c.:

“1. Il Tribunale di Roma ha pronunciato ordinanza con cui ha qualificato come opposizione ad esecuzione (anzichè come opposizione agli atti esecutivi) l’azione proposta da Unicredit s.p.a. nei confronti dell’avv. M.S. ed ha dichiarato l’incompetenza per valore del Tribunale di Roma e la competenza del Giudice di Pace.

2. Il M. ha proposto “ricorso ex art. 360 c.p.c., nn. 2 e 3”, deducendo “violazione o falsa applicazione delle norme di diritto ex art. 360 c.p.c., nn. 2 e 3, con riguardo all’art. 112 c.p.c. – art. 1362 c.c. e segg., artt. 10, 104, 615 e 617 c.p.c.”.

3. L’ordinanza impugnata, che ha pronunciato solo sulla competenza senza decidere il merito, è impugnabile esclusivamente a mezzo di regolamento (necessario) di competenza, risultando pertanto inammissibile l’impugnazione proposta nelle forme del ricorso per cassazione.

Atteso, tuttavia, che risulta rispettato il termine perentorio di trenta giorni previsto dall’art. 47 c.p.c., comma 2, il ricorso può essere convertito in istanza di regolamento di competenza (ex multis, Cass. n. 15366/2001).

4. L’istanza di regolamento è infondata.

4.1. Il Tribunale ha ritenuto di non condividere la qualificazione della domanda operata dal giudice dell’esecuzione – che aveva ritenuto proposte sia un’opposizione all’esecuzione che un’opposizione agli atti esecutivi (rimettendo, per quest’ultima, le parti avanti al Tribunale) – e ha affermato che, col ricorso introduttivo non era stata “contestata la validità degli atti esecutivi ma il diritto del procedente ad agire esecutivamente per somme già pagate e per somme dovute per competenze e spese non essendo provata la effettività delle prestazioni che si assumevano essere state svolte anche in relazione alla circostanza che all’opponente non era stato mai notificato il titolo esecutivo”, di talchè l’omessa notifica del titolo esecutivo non era stata “contestata in sè ma quale presupposto per ottenere il pagamento delle spese indicate in precetto”.

4.2. La decisione è corretta giacchè – in coerenza con la stessa qualificazione effettuata dalla opponente (che, per quanto emerge dal ricorso in opposizione trascritto in seno all’odierno ricorso, aveva dichiarato di proporre opposizione ex art. 615 c.p.c., comma 2) – il Tribunale ha svolto un accertamento che, a prescindere dal significato non univoco di alcune espressioni, ha avuto riguardo al “contenuto sostanziale della pretesa fatta valere” (cfr. Cass. n. 19331/2007), che risulta volta con tutta evidenza alla negazione del diritto di agire in executivis sul presupposto che “nulla è dovuto all’opposto”.

5. Si propone pertanto la conversione del ricorso in istanza di regolamento di competenza e il rigetto di quest’ultimo”.

A seguito della discussione del ricorso in Camera di consiglio, il Collegio ha condiviso i motivi in fatto e in diritto esposti nella relazione.

Il ricorso – convertito in regolamento di competenza – va pertanto rigettato.

Trattandosi di ricorso proposto successivamente al 30.1.2013, ricorrono le condizioni per l’applicazione del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater.

PQM

la Corte, convertito il ricorso in regolamento di competenza, lo rigetta.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, il 19 maggio 2016.

Depositato in Cancelleria il 19 luglio 2016

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