Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14802 del 14/06/2017


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Cassazione civile, sez. II, 14/06/2017, (ud. 22/03/2017, dep.14/06/2017),  n. 14802

 

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MIGLIUCCI Emilio – Presidente –

Dott. FEDERICO Guido – Consigliere –

Dott. PICARONI Elisa – rel. Consigliere –

Dott. SCALISI Antonino – Consigliere –

Dott. BESSO MARCHEIS Chiara – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 14294-2014 proposto da:

M.C., (OMISSIS), B.A.M. (OMISSIS), domiciliati

ex lege in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CANCELLERIA della CORTE DI

CASSAZIONE, rappresentati e difesi dall’avvocato GIUSEPPE NASTASI;

– ricorrenti –

contro

V.B., T.R.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 325/2013 della CORTE D’APPELLO di MESSINA,

depositata il 22/04/2013;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

22/03/2017 dal Consigliere Dott. ELISA PICARONI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CELESTE Alberto, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Con ricorso in data 19 luglio 1995, i sigg. V.B. e T.R., proprietari di immobile situato nella palazzina (OMISSIS), adirono il Pretore di Taormina, ai sensi dell’art. 1170 c.c., per ottenere la rimozione della veranda costruita da M.C. e B.A.M., proprietari di immobile situato nella palazzina (OMISSIS) del medesimo complesso residenziale. In assunto dei ricorrenti, la veranda pregiudicava il decoro architettonico e limitava la veduta che si esercitava dal loro appartamento.

1.1. Il Giudice unico del Tribunale, nel frattempo subentrato al Pretore, con sentenza n. 43 del 2004 confermò l’ordine di rimozione del manufatto, già disposto con provvedimento interdittele.

2. La Corte d’appello di Messina, con sentenza depositata il 24 aprile 2013, ha rigettato l’appello proposto dai sigg. M. – B., rilevando, nell’ordine: a) che non era stata contestata la mancanza di possesso dell’immobile in capo ai sigg. V. – T.; b) che la contestazione dei presupposti dell’azione di manutenzione, generica e formulata con espressione dubitativa, non aveva introdotto l’eccezione di avvenuto decorso del termine annuale di decadenza; c) che, come emerso dagli accertamenti del CTU, il manufatto comprometteva il decoro architettonico del complesso residenziale, e ciò concretava la denunciata turbativa suscettibile di tutela possessoria.

3. Per la cassazione della sentenza hanno proposto ricorso M.C. e B.A.M., sulla base di quattro motivi. V.B. e T.R. non hanno ha svolto difese in questa sede.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Il ricorso è infondato.

1.1. Con il primo, con il secondo e con il terzo motivo, che possono essere trattati congiuntamente stante la stretta connessione, è denunciata violazione e falsa applicazione degli artt. 1120, 1170 e 2697 c.c., artt. 112 e 115 c.p.c. nonchè omesso esame di fatti decisivi oggetto di discussione.

I ricorrenti contestano che non era stato provato il possesso ultrannuale della res in capo ai sigg. V.- T., nè la tempestività del ricorso proposto ai sensi dell’art. 1170 c.c.; assumono che la Corte di Appello di Messina non aveva tenuto conto della preesistente significativa compromissione del decoro architettonico del complesso residenziale in oggetto, come peraltro rilevato dal CTU; deducono che mancava il pregiudizio suscettibile di valutazione economica, e contestano l’ultrapetizione con riferimento alla ritenuta violazione del regolamento condominiale.

3. Le doglianze, che ripropongono in larga parte i motivi di appello, sono infondate con riferimento al vizio di violazione di legge, sostanziale o processuale, e inammissibili con riguardo al vizio di motivazione.

3.1. Con riferimento alla questione concernente la prova della del possesso in capo ai V.- T., ricorrenti ex art. 1170 c.c., la Corte d’appello ha evidenziato che l’esistenza del possesso e la sua durata non erano stati contestati dai resistenti M.- B., i quali si erano limitati a dedurre che “non sembrano sussistere i presupposti per la proponibilità dell’azione di manutenzione”.

La genericità e perplessità della richiamata deduzione difensiva rende plausibile la valutazione effettuata dalla Corte d’appello e il richiamo al principio di non contestazione che, in ambito soggettivamente ed oggettivamente dominato dalla disponibilità delle parti, serve a selezionare i fatti pacifici e a separarli da quelli controversi, per i quali soltanto si pone l’esigenza dell’istruzione probatoria (ex plurimis, Cass. 20/10/2015, n. 21176). La Corte territoriale ha escluso, inoltre, che fosse stata proposta l’eccezione di decadenza dall’azione di manutenzione, facendo applicazione del principio consolidato (in materia di spoglio, estensibile alla manutenzione) secondo cui la parte deve manifestare chiaramente la volontà di avvalersi dell’effetto estintivo dell’altrui pretesa (ex plurimis, Cass. 16/03/2006, n. 5841).

3.2. Non è ammissibile la censura di omesso esame di fatto decisivo, prospettata con riferimento alla mancata considerazione di quanto dedotto nelle note del 10 dicembre 2001. In disparte il rilievo della genericità delle deduzioni indicate, che renderebbe comunque l’omissione priva di decisività, la censura non concerne l’omesso esame di un fatto storico, da intendersi principale o secondario, bensì la valutazione di deduzioni difensive, non inquadrabile nel paradigma dell’art. 360 c.p.c., n. 5, come riformulato dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54 convertito dalla L. 7 agosto 2012, n. 134 (ex plurimis, Cass. Sez. U 07/04/2014, n. 8053).

3.3. Quanto alla questione relativa alla preesistente compromissione del decoro architettonico del complesso residenziale, ed alla mancanza di un pregiudizio suscettibile di una apprezzabile valutazione economica, la Corte d’appello, dopo aver dato atto che il CTU aveva accertato la presenza di “interpretazioni estranee nella maggior parte dei casi all’unità compositiva e architettonica dei vari edifici esistenti”, ha poi precisato che, tuttavia, il CTU aveva rilevato che il manufatto in contestazione presentava una estraneità compositiva rispetto al complesso residenziale nella sua globalità, riconducibile ai materiali non coerenti rispetto a quelli usati ai piani sottostanti, all’ingombro volumetrico su un manufatto dotato di una sua compostezza architettonica e formale e “all’essere unico e solo volume in sopraelevazione su tutta una superficie a terrazza libera da ulteriori ingombri volumetrici”. Il rilievo è sufficiente a dare conto del pregiudizio creato dal manufatto, e quindi giustifica la decisione di rimozione.

3.4. Risulta priva di decisività la questione della violazione del regolamento di condominio, e con essa la censura di ultrapetizione, che comunque risulterebbe priva di fondamento in quanto la Corte d’appello ha precisato che la questione era stata proposta dai ricorrenti V.- T. in primo grado.

4. Il rigetto dei primi tre motivi assorbe il quarto motivo, concernente le spese del giudizio di merito.

5. Il ricorso è rigettato e non si fa luogo a pronuncia sulle spese del presente giudizio, per mancanza di attività difensiva degli intimati. Sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato.

PQM

 

La Corte rigetta il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sezione seconda civile della Corte Suprema di Cassazione, il 22 marzo 2017.

Depositato in Cancelleria il 14 giugno 2017

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