Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14801 del 30/06/2014


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Civile Sent. Sez. 2 Num. 14801 Anno 2014
Presidente: BURSESE GAETANO ANTONIO
Relatore: PROTO CESARE ANTONIO

SENTENZA

sul ricorso 19546-2008 proposto da:
PRATA

SERENA

PTRSRN49A43A944H,

DEGLI

ESPOSTI

ALESSANDRO DGLLSN47M16F627M, elettivamente domiciliati
in ROMA, VIA DEI GRACCHI 39, presso lo studio
dell’avvocato GIUFFRE’ ADRIANO, che li rappresenta e
difende unitamente all’avvocato MENGOLI GIANCARLO;
– ricorrenti –

2014
contro

836

, TATTINI SILVANA,
ZANOTTI GUGLIELMO, T
* TA-rn,di
kz„
TATTINI CELIO, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA

r

GIUSEPPE CERBARA 64, presso lo studio dell’avvocato

Data pubblicazione: 30/06/2014

FRANCESCO

CASTIELLO,

rappresentati

e

difesi

dall’avvocato LETTERA MASSIMO;

avverso la sentenza n.

controricorrenti

1225/2007 della CORTE D’APPELLO

di BOLOGNA, depositata il 05/11/2007;

udienza del

03/04/2014

dal Consigliere Dott. CESARE

ANTONIO PROTO;
udito l’Avvocato CASTIELLO Francesco con delega
dell’Avvocato LETTERA Massimo, difensore dei
resistenti che ha chiesto il rigetto del ricorso con
condanna alle spese;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore

Generale Dott. SERGIO DEL CORE che ha concluso per il
rigetto del ricorso.

udita la relazione della causa svolta nella pubblica

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con citazione del 24/5/1990 Degli Esposti Alessandro e
Prata Serena convenivano in giudizio i confinanti
Zanotti Guglielmo e Tattini Silvana, Tattini Celio
Tattini Antonio; chiedevano che fosse accertato che la

soli mq. 838 e che pertanto l’area residua eccedente
tale superficie era di proprietà di essi attori che
avevano comprato l’area residua dell’unico lotto
frazionato

in due parti;

chiedevano inoltre di

stabilire il confine e ogni provvedimento idoneo anche
in ordine alla recinzione.
Il Tribunale disponeva CTU al fine di accertare
l’effettiva estensione della proprietà delle parti e
l’andamento dei confini e, all’esito della CTU e in
conformità agli accertamenti del consulente di ufficio,
il

Tribunale

rigettava

la domanda attrice

(con

riferimento alla pretesa di ridurre l’estensione del
terreno dei convenuti) e accertava che il confine tra i
due terreni

era quello determinato dal CTU

graficamente esposto nella relazione peritale.
L’appello degli attori, integralmente soccombenti in
primo grado, era integralmente rigettato dalla Corte di
Appello di Bologna con sentenza del 5/11/2007 che
preliminarmente rilevava la mancata contestazione della

complessiva estensione del terreno dei convenuti era di

qualificazione di domanda di rivendica data dal primo
giudice alla domanda degli attori, diretta ad estendere
la loro proprietà verso il fondo dei convenuti per una
striscia di terreno di circa 75 cm. e, quindi,
rigettava la relativa domanda e confermava la sentenza

La Corte di Appello osservava che i terreni pervenuti
alle due parti in contesa provenivano dallo stesso
originario frazionamento e avevano identica estensione
di mq 838,81, risultante da due identici rettanaoli

di

mq. 26,05 per 32,20, ma parte attrice non aveva provato
l’acquisto della striscia di terreno che rivendicava e
l’acquisto non risultava dal rogito di acquisto.
La Corte osservava che, non risultando che la proprietà
degli attori (come acquistata con il loro rogito di
acquisto) si fosse incrementata dopo l’acquisto,
occorreva fare

riferimento

all’originario

frazionamento, sulla base del quale erano stati venduti
i lotti e che era conforme al confine

stabilito dal

CTU; la circostanza che il fondo dei convenuti si fosse
incrementato in danno degli attori era invece smentita
dagli accertamenti del consulente tecnico di ufficio
che aveva rilevato che il confinante aveva
effettivamente esteso

la sua proprietà,

ma non già in

danno degli attori, bensì verso la strada.

4

di primo grado.

Degli Esposti Alessandro e Prata Serena hanno proposto
ricorso affidato a dieci motivi e hanno depositato
memoria; Zanotti Guglielmo e Tattini Silvana, Celio
Antonio hanno resistito con controricorso.
t.
cy

Motivi della decisione

violazione e falsa applicazione di legge con
riferimento all’art. 112 c.p.c.
I ricorrenti sostengono che la Corte di Appello,
qualificando l’azione come rivendica, avrebbe errato
nel ritenere insufficiente la prova offerta a
fondamento della domanda che invece era anche di
regolamento di confine e avrebbe errato nel rigettare
la domanda di rinnovazione o supplemento di CTU.
I ricorrenti, formulando il quesito di diritto ex art.
366 bis c.p.c., ora abrogato, ma applicabile
temooris,

ratione

chiedono di affermare il principio di diritto

secondo il quale l’azione di rivendica e quella di
regolamento dei confini possono coesistere e se
proposte insieme devono essere decise entrambe senza
che la decisione di una di tali azioni Possa comportare
o costituire decisione implicita anche sull’altra.
1.1 Il motivo è manifestamente infondato: il Tribunale
ha deciso qualificando la domanda proposta come domanda
di rivendica (ravvisando un conflitto tra titoli di

l. Con il primo motivo i ricorrenti deducono la

proprietà e non tra fondi, come espressamente enunciato
alla pagina

6 della

sentenza

primo

grado,

verificabile da questa Corte in considerazione che
stato dedotto un

error in procedendo/’

la Corte

Appello ha osservato che tale qualificazione non ha

domanda

doveva

intendersi

definitivamente

così

qualificata; quindi la Corte territoriale ha rigettato
la rivendica e, come conseguenza del rigetto, ha
stabilito che il confine tra i due fondi era quello
determinato dal CTU e graficamente esposto nella
relazione peritale.
La

Corte

di

Appello,

rigettando

l’appello

con

riferimento all’unica contestazione (l’occupazione di
una parte del terreno degli attori) sulla base della
quale doveva essere determinato il confine, ha
confermato la statuizione del primo giudice con ciò
decidendo anche con riferimento al confine come
stabilito conseguenzialmente dal Tribunale, valutando
che, come ritenuto in primo grado, il confine, una
volta escluso lo sconfinamento, restava fissato in
conformità al primo frazionamento del bene.
La Corte di Appello, rigettando l’appello ha dunque
deciso nei limiti del

devolutum

e confermando la

formato oggetto di impugnazione e che pertanto la

sentenza di primo grado ha confermato anche la
statuizione sul confine.
La

questione

relativa

all’interpretazione

della

sentenza di primo grado con riterimente alla
qualificazione della domanda non attiene al vizio di
ratio decidendi

secondo la quale la qualificazione della domanda non
aveva formato oggetto di censura e neppure è supportata
da argomenti decisivi, posto che, in ogni caso,
l’accertamento del confine vi è stato come conseguenza
del rigetto della domanda di rivendica e la sentenza di
appello ha confermato tale statuizione.
2. Con il secondo motivo i ricorrenti deducono il vizio
di omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione
nel quale sarebbe incorsa la Corte di Appello nel
ritenere che il Tribunale avesse qualificato la domanda
proposta come domanda di rivendica senza considerare
che era stata proposta anche una domanda di
regolamento di confini.
2.1 Il motivo è inammssibile in quanto si limita ad
opporre, in termini di assoluta genericità, una diversa
interpretazione della sentenza di primo grado con
riferimento alla qualificazione della domanda e con
l’intento di attenuare l’onere probatorio, invece
gravante sul rivendicante, qualificando la domanda di

omessa pronuncia, neri attinge la

rivendica, come la mera conseguenza della domanda di
regolamento di confini.
La

censura

irrilevanza:

risulta

altresì

inammissibile

dalla motivazione della

per

sentenza di

appello risulta che la controversia riguardava il
sconfinamento

presupposto

che

i

da

parte

convenuti

dei

vicini

fossero

sul

risultati

proprietari di un appezzamento di terreno più ampio di
quello

desumibile

dal

loro

rogito

di

acquisto

(risultando quindi evidente che la controversia
atteneva ai titoli); tale essendo l’unico motivo di
contrasto tra le parti, venuto meno il presupposto del
contenzioso, lo stesso confine ne risultava di
conseguenza determinato.
3. Con il terzo mot:vo i ricorrenti deducono l’omessa
insufficiente o contraddittoria motivazione con
riferimento al rigetto dell’istanza di rinnovo o
supplemento della CTU.
3.1 Il motivo è inammissibile per irrilevanza in guanto
non sono evidenziate, nel motivo ancne —r—o del
momento di sintesi ex art. 366 bis c.p.c., le ragioni
che avrebbero dovuto giustificare il rinnovo della CTU
e quindi questa Corte non è posta in condizione di
valutare la rilevanza della censura.

8

preteso

4. Con il quarto motivo i ricorrenti deducono la
violazione e falsa applicazione di norme di diritto in
relazione agli artt. 1362 e 1363 c.c. e sostengono che
la Corte di Appello non avrebbe motivato sul punto
della vendita a corpo (del terreno ad essi ricorrenti

della superficie indicata nel contratto di acquisto,
mentre la misurazione della superficie aveva un valore
indicativo e di garanzia ai fini della revisione del
prezzo; la Corte di Appello, a loro dire, avrebbe
dovuto indagare quale fosse la comune intenzione delle
parti e ciò facendo avrebbe dovuto attribuire ad essi
ricorrenti tutto il terreno residuo di proprietà del
dante causa a seguito del frazionamento.
I ricorrenti, formulando il quesito di diritto chiedono
di affermare il principio di diritto secondo il quale
nelle controversie derivanti dalla vendita di un lotto
di terreno che residua dal frazionamento di un
originario lotto ed aventi ad oggetto l’esatta
indicazione del lotto alienato il giudice deve indagare
quale sia stata la comune intenzione delle parti
valutando la portata dell’indicazione a corpo.
4.1 Il motivo è manifestamente infondato perchè gli
argomenti

esposti

evidenziano

non

una

erronea

interpretazione dell’atto di vendita, proprio tenendo

9

pervenuto) essendosi limitata a rilevare l’estensione

conto che gli acquirenti acquistavano quanto residuava
dalla precedente vendita ai Tattini, i quali a loro
volta avevano acquistato il terreno derivante dal
frazionamento per una superficie di eguale misura e,
secondo gli accertamenti del CTU, si trovavano ad avere

effetto di occupazione della confinante proprietà, ma
per effetto di incorporazione di una parte di strada
comunale (v. pag. 9 della sentenza di appello).
Nella specie non v’era alcuna necessità di individuare
la comune intenzione delle parti proprio perché nel
secondo rogito non poteva essere venduto di più di
quanto residuava dopo la vendita del primo, non
essendo,

d’altra parte contestato che i Tattini

avessero acquistato proprio un lotto di mq 838,31, come
riconoscono gli stessi ricorrenti a pagina 5 del
ricorso;

i

ricorrenti,

nella

sostanza

vantano

l’infondata pretesa di acquisire la parte del terreno
dei confinanti per tutto ciò che eccede detta misura
senza peraltro dimostrare di esserne proprietari.
5. Con il quinto motivo

ricorre P.I. deducono la

violazione e falsa applicazione degli artt. 112, 115 e
116 c.p.c.
I ricorrenti, censurando la motivazione secondo la
quale non era stata, da parte loro, provata la

una estensione maggiore di terreno, ma non già per

proprietà

della

striscia

O3

terreno

rivend±cata,

formulando il quesito di diritto chiedono di affermare
il principio di diritto secondo il quale in un giudizio
in cui concorrono le azioni di rivendica e di
regolamento dei confini il giudice deve effettuare

alle competenti autorità amministrative ai sensi
dell’art. 213 c.p.c. e disponendo altre attività
istruttorie ritenute opportune.
Il motivo è inammissibile per due autonome ragioni:
a) non attinge la

ratio decidendi

della sentenza di

appello secondo la quale era passato in giudicato la
qualificazione, in termini di rivendica, dell’azione
proposta dagli attori in relazione alla striscia di
terreno in contestazione con il conseguente onere dei
rivendicanti,

rimasto inadempiuto,

di

provare

la

proprietà della parte di terreno rivendicata;
b) per assoluta genericità della censura nella parte in
cui addebita alla Corte di Appello di non avere
espletato

attività

istruttoria

di

ufficio

(con

riferimento all’estensione dei rispettivi terreni sulla
base dei rispettivi acquisti) senza indicare quale
rilevanza l’istruttoria non espletata avrebbe potuto
avere

in relazione al materiale probatorio

già

ampie indagini in particolare chiedendo informazioni

acquisito e valutato dai giudici dei due gradi del
merito.
Al contrario la Corte di Appello ha preso in esame la
contestazione secondo la quale il cdnfinante si era
esteso verso la strada comunale, ma ha osservato che

proprietà della striscia prova che invece non aveva
fornito; il riferimento alla CTU è, a questo punto,
meramente complementare rispetto alla ratio decidendi,
pur dandosi atto (con valutazione di merito fondata
sulle risultanze della CTU) che la maggiore estensione
del terreno del vicino era frutto dluna espansione
verso la strada comunale di terreno che sostiene
acquisita dal vicino.
6. Con il sesto motivo i ricorrenti deducono l’omessa,
insufficiente e contraddittoria motivazione lamentando
che la Corte di Appello non avrebbe motivato sulle
ragioni per le quali avrebbe ritenuto insufficienti
prove addotte dai ricorre sI o avIebbe truscurato gli
argomenti difensivi sviluppati in conclusionale;
inoltre non avrebbe esaminato un verbale di quote e
linee del Comune di Casalecchio.
6.1 Il motivo è inammissibile in quanto richiama prove
e argomenti difensivi senza riportarne i contenuti così
che non è in alcun modo apprezzabile da questa Corte

12

era onere del rivendicante provare, in primo luogo, la

un eventuale

vizio moLv – zionale; va aggiunto che la

motivazione della

Corte di Appello risulta del tutto

sufficiente essendo articolata sui seguenti punti:
a)

le due parti contendenti in

base agli atti e

all’iniziale frazionamento, hanno acquistato le stesse

b) non v’è prova che gli appellanti abbiano acquistato
la striscia di terreno

che rivendicano e non risulta

dal titolo di acquisto che essi abbiano acquistato una
estensione maggiore di quella effettivamente posseduta.
7. Con il settimo motivo i ricorrenti deducono la
violazione dell’art. 115 c.p.c. in quanto la Corte di
Appello non avrebbe tenuto nella debita considerazione
la prove prodotte.
I ricorrenti,

formulando il quesito di diritto chiedono

di affermare il

prjncipio di diritto secondo il quale

il giudice deve motivare specificamente:
a)perché la documentazione e le prove non sono
rilevanti o sono insufficienti per accogliere la loro
domanda,sia in ipotesi di azione di rivendica, sia in
ipotesi di azione

di regolamento del

confine insieme

alla rivendica
b) perché ritiene che l’unica prova della proprietà sia
o debba essere costjtuita dai rogiti di acquisto,

13

superfici di terreno;

c)

sugli

argomenti

difensivi

dcqi

appellanti,

particolarmente svolti nella comparsa conclusionale in
relazione ai

tempi e alle modalità temporali di

acquisto dei lotti medesimi, in relazione al precedente
acquisto dei danti causa degli appellati, nonché sulla
erroneità,

documentali delle argomentazioni della CTU.
7.1 Il motivo
riportando il

inammissibile per genericità non
contenuto delle prove asseritamente

trascurate e non spiegandone la loro rilevanza.
Il motivo è altresì inammissibile in quanto non attinge
la decisiva,

motivata e del tutto assorbente ratio

decidendi secondo

la quale gli appellanti avevano

rivendicato la proprietà di una striscia di terreno sul
confine, ma non

ne avevano provato la proprietà, non

risultandone essi proprietar nci sulla naso del rogito,
né sulla base dell’iniziale frazionamento allegato al
rogito.
8. Con l’ottavo motivo i ricorrenti deducono la
violazione e falsa applicazione degli artt. 61,62 e 191
c.p.c.

lamentando testualmente

giuridiche
giudice

“le conclusioni

sugli elementi istruttori spettano al solo

che non può sottrarsi al relativo esame,

mentre a tale

esame la Corte si è chiaramente

sottratta”.

14

illogicità e contrarietà a risultanze

I ricorrenti, formulando il quesito di diritto chiedono
di affermare il principio di diritto secondo il quale
“il giudice deve motivare sui punti essenziali della
controversia senza attenersi pedissequamente alle
conclusioni giuridiche del CTU”.

quali sarebbero le conclusioni giuridiche del CTU alle
quali la Corte di Appello si sarebbe pedissequamente
attenuta e, in ogni caso, le censure sulla CTU e sulla
valutazione da parte dei giudici del merito attengono
alla sfera dei poteri di accertamento e apprezzamento
della

quaestio facti

insindacabile in sede di

legittimità laddove, come nel caso di specie, non
vengano provate effetve lacune o illogicità della
motivazione; al contrario la Corte di Appello, dopo
avere ritenuto che la qualificazione giuridica della
domanda non fosse stata contestata, si è limitata a
rilevare che non era raggiunta

la prova della

proprietà, da parte degli attori, della striscia di
terreno in contesa, senza specifici riferimenti alle
conclusioni “giuridiche” del CTU, salvo il residuale
riferimento all’estensione del fondo dei convenuti ai
danni di una strada comunale.

15

8.1 Il motivo è inammissibile: non vengono indicate

9. Con il nono motivo

ricorrenti deducono la

violazione degli arlt. 112 e 132 c.p.c. e con il decimo
motivo deducono identica violazione.
Con i due motivi, da esaminarsi congiuntamente in
quanto è identica la censura,i ricorrenti sostengono

in ordine alla loro domanda di delimitare i confini e
di emettere ogni idoneo provvedimento in ordine alla
loro recinzione che essi stessi di offrivano di apporre
a loro spese.
I ricorrenti, formulando il quesito di diritto chiedono
di affermare il principio di diritto secondo il quale
il giudice deve esaminare e decidere la domanda
relativa alle modalità di apposizione dei confini e
deve dare ogni idoneo provvedimento in ordine alla loro
recinzione.
9.1 I motivi sono inammjs1bili in quanto per i giudici
dei due gradi di merito la domanda proposta era da
qualificarsi domanda di rivendica, né risulta che sia
stata proposta una specifica domanda di apposizione di
termini, che presuppone, invece, la certezza della
linea di confine, al contrario, contestata come
conseguenza della domanda di rivendica.
Siccome la Corte di Appello ha qualificato l’azione
proposta come domanda dl rivendicazione di una striscia

16

che la Corte di Appello avrebbe omesso di pronunciarsi

di terreno, il

rigetto della domanda

l’implicito rigetto della domanda
chiedeva la

ha comportato

co n la quale si

delimitazione del confine so quel

presupposto erroneo.
Peraltro la sentenza

grado la quale, a sua volta, aveva

accertato la linea

di confine, come risulta dal

dispositivo della sentenza di primo grado (esaminabile
attesa la natura prodessuaAe del vizio dedotto): ”
confine è

quello

il

determinato dal CTP Ing. “71,7efane

Santoro e graficamente esposto nella planimetria num. 4
allegata

alla relazione peritale, che tien conto del

caposaldo A”.

Ove gli odierni ricorrenti avessero voluto in ogni caso
e malgrado l’implicito rigetto in conseguenza della
sentenza di primo grado, una pronuncia sull’apposizione
dei termini o su

una specifica domanda di recinzione,

tenuto conto della decisione del primo grado, avrebbero
dovuto formulare una
argomentando

specifico motivo di appello

sulle ragioni in diritto

ch

giustificavano la richiesLa.
10. In conclusione il ricorso deve essere rigettato con
la condanna dei

ricorrenti, in quanto soccombenti, al

pagamento delle spese di questo giudizio di cassazione
liquidate come in dispositivo.

17

sentenza di primo

di appello ha confermato la

P.U.M.
La Corte rigetta il

ricorso e condanna i ricorrenti

in

solido a pagare ai controricorrenti le spese di questo
giudizio di

cassazione che liquida in complessivi euro

2.300,00 per compensi oltre curo 200,00 de:- esbars_.
addì 3/4/2014.

Così deciso in Roma,

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