Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14801 del 14/06/2017

Cassazione civile, sez. II, 14/06/2017, (ud. 16/03/2017, dep.14/06/2017),  n. 14801

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BIANCHINI Bruno – Presidente –

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Consigliere –

Dott. CRICCHIO Antonio – Consigliere –

Dott. GRASSO Giuseppe – rel. Consigliere –

Dott. SABATO Raffaele – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 8523/2014 proposto da:

F.L., elettivamente domiciliato in ROMA, L.GO MESSICO 7,

presso lo studio dell’avvocato FEDERICO TEDESCHINI, che lo

rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

S.M., rappresentato e difeso da se medesimo ex art. 86

c.p.c. e S.S. difesa dall’avvocato S.M.,

elettivamente domiciliati in ROMA VIA BRUNO BUOZZI 51, presso lo

studio dell’avvocato CARDI ALESSANDRO;

– controricorrenti –

e contro

S.S.;

– intimata –

avverso l’ordinanza n. 5844/2013 del TRIBUNALE di BARI, depositata il

27/12/2013;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

16/03/2017 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE GRASSO;

udito l’Avvocato Attilio TAVERNITI con delega depositata in udienza

dell’Avvocato Federico TEDESCHINI, difensore del ricorrente che ha

chiesto l’accoglimento del ricorso;

udito l’Avvocato S.M. difensore di se medesimo che ha

chiesto il rigetto del ricorso;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CELESTE Alberto, che ha concluso per il rigetto primi due motivi,

accoglimento del terzo, assorbito il quarto.

Fatto

I FATTI DI CAUSA

Su ricorso di S.M. e S., quali eredi dell’avvocato Sp.Mi., che aveva rappresentato e difeso F.L. in una controversia svoltasi nei confronti della società Safim Factor s.p.a ed altri soggetti innanzi al Tribunale di Roma, il Presidente del Tribunale di Bari emise decreto ingiuntivo in data 1.6.05 nei confronti del suddetto cliente, per il pagamento della somma di Euro 637.633,35, pari a due terzi (in ragione delle quote ereditarie degli istanti) delle residue spettanze professionali; a tale provvedimento si oppose il F., deducendo l’esaustività dell’avvenuto pagamento, dalla controparte ammesso di Lire 40.000.000, in virtù di espresso accordo, che teneva conto dei rapporti di amicizia tra l’assistito e il professionista, ed in subordine l’erroneità della parcella posta a base dell’ingiunzione. Costituitisi gli S., contestarono la sussistenza dell’accordo suddetto e ribadirono l’esattezza della parcella, segnatamente con riferimento all’indicazione del valore della causa, a loro avviso non indeterminabile, ma determinato in Euro 204.398.253,82, pari a quello di Lire 395.770.206.929, accertato in corso di causa con consulenza tecnica di ufficio, sulla base della quale la domanda della società attrice era stata quantificata; insistevano, altresì, gli opposti nella richiesta di rimborso delle spese per il parere di congruità espresso dall’ordine professionale.

All’esito del giudizio, trasformato il rito in quello speciale di cui alla L. n. 794 del 1942, artt. 29 e 30, l’adito Tribunale, con ordinanza in data 15/26.6.2007 revocò il decreto ingiuntivo, liquidò a ciascuno degli opposti, in ragione dei rispettivi diritti ereditari, la somma di Euro 19.000,31, oltre agli interessi legali decorrenti dal 22.5.03, previa determinazione delle spettanze dovute all’avvocato S. in Euro 699,77 per spese, Euro 8579,79 per diritti ed Euro 51.592,32 per onorario, oltre I.V.A., C.A.P. e contributo forfettario, così per complessivi Euro 75.109,19, e detrazione dell’acconto pari ad Euro 20.658,27, compensando infine interamente le spese processuali.

La Corte di Cassazione con sentenza numero 1805 dell’11 gennaio 2012, accolto il terzo motivo del ricorso proposto dagli S. e rigettato il ricorso incidentale, cassò con rinvio la statuizione.

Il Giudice del merito, siccome ricorda la sentenza di legittimità intervenuta, aveva ritenuto di dover mitigare l’ammontare degli onorari applicando le disposizioni correttive contenute nei commi secondo e quarto del D.M. n. 585 del 1994, art. 6, diverso da quello desunto a norma dell’art. 10 c.p.c., così correggendosi l’ammontare determinato sulla base del valore effettivo, di cui all’art. 10 e segg., giudicato nella specie palesemente sproporzionato, avuto riguardo “all’interesse connesso alla specifica posizione del F., in un contesto nel quale la difesa di quest’ultimo si era fondata sulla tesi, poi accolta in sentenza, dell’estraneità del medesimo ai fatti di causa, per essere cessato dalla carica di amministratore prima del periodo in cui si era verificato il dissesto della società”.

Questa opzione era stata contestata con il terzo motivo del ricorso, con il quale si era dedotta la violazione degli artt. 10 e 14 c.p.c. e dell’art. 6, commi 2 e 4 D.M. in discorso.

La Corte di legittimità argomentò nei termini seguenti: “Il motivo è fondato, evidenziando una palese illogicità dell’apparato argomentativo della decisione, che si traduce in una falsa applicazione delle sopra citate, pur astrattamente applicabili, disposizioni tariffarie. L’effettività del valore della controversia, cui il giudice può attenersi ai fini della liquidazione degli onorari, ove l’applicazione dei criteri codicistici possa condurre, tenuto conto della particolarità del caso, a risultati iniqui ed inadeguati rispetto ai concreti interessi in gioco, esige l’individuazione di una corrispondente ed altrettanto concreta individuazione della valenza economica della causa, che, superiore o inferiore a quella dichiarata o desumibile dai criteri anzidetti, deve essere comunque determinata, non potendo un raffronto comparativo essere instaurato tra due entità economiche disomogenee, l’una certa e l’altra incerta. Il giudice di merito (l’esercizio del cui potere discrezionale in materia deve risultare non arbitrario ed adeguatamente motivato: v. la già citata Cass. n. 15685/06), nel caso di specie, dopo aver ritenuto la controversia di valore determinabile, ha, con inadeguata motivazione correlata non al raffronto con un ipotetico diverso valore, rispetto a quello formalmente desumibile dagli artt. 10 e 14 c.p.c., bensì alle difese (estraneità del F. alle condotte di mala gestio ascritte, in considerazione della non coincidenza temporale delle stesse con il breve esercizio di mansioni di amministrative nell’ambito della società attrice) fatte valere dal convenuto (e poi accolte) ai fini della reiezione della domanda risarcitoria, ha ascritto il connotato dell’indeterminabilità (così facendolo rientrare dalla “finestra”, dopo averlo fatto uscire dalla “porta”) all’intera controversia, sulla base della sola eccezione del convenuto e, peraltro, senza comunque operare quella necessaria comparazione tra le due sostanziali entità economiche definite, che l’art. 6, commi 2 e 4 cit. esige”.

La sentenza di legittimità, rigettando il ricorso incidentale, reputò la controversia di valore determinabile, pur se ab initio indeterminato.

Con ordinanza del 30 settembre 2013, depositata il 27 dicembre 2013 il tribunale di Bari, quale giudice del rinvio, rigettò l’opposizione, per l’effetto confermando il decreto ingiuntivo a suo tempo emesso dal tribunale di Bari e regolò le spese del giudizio.

Avverso la statuizione di cui detto il F. propone ricorso per cassazione, illustrando quattro motivi di censura. Resistono con controricorso gli S.. Entrambe le parti hanno depositato memorie illustrative e replicato per iscritto all’epilogo dell’udienza alla requisitoria del P.G..

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo il ricorrente deduce violazione degli artt. 10 e 14 c.p.c., D.M. 5 ottobre 1994, n. 585, art. 6, commi 2 e 4, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3; nonchè omesso esame su un fatto controverso e decisivo, costituito dalla indeterminabilità del valore della causa, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5.

Il provvedimento impugnato presentava un palese vuoto motivazionale avendo dato per scontato che la Corte di cassazione avesse escluso che la controversia potesse avere valore indeterminabile. Cosa che invece non era avvenuta essendosi limitato il Giudice di legittimità ad accogliere il profilo di illogicità censurato, senza che con ciò fosse stata affermata, come invece ritenuto dal Tribunale di Roma, la determinabilità del valore della causa.

Con il secondo motivo il ricorso denunzia la violazione degli artt. 10 e 14 c.p.c., del D.M. n. 585 del 1994, art. 6, commi 2, 4 e 5, nonchè dell’art. 12 disp. att. c.c., in relazione dell’art. 360 c.p.c., n. 3.

Il Giudice del rinvio, secondo il F., aveva obliterato il citato comma cinque, che, quale “autentica norma di chiusura (dovendosi per espresso rinvio applicare anche il comma 4), attraverso l’applicazione dei parametri ivi espressamente puntualmente stabiliti, attribuirà “effettività” al valore sostanzialmente differente dell’interesse di una parte rispetto a quello delle altre”.

Con il terzo motivo il F. lamenta la violazione degli artt. 10 e 14 c.p.c., del D.M. n. 585 del 1994, art. 6, commi 2 e 4, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3; nonchè omesso esame su un fatto decisivo e controverso, consistente nella determinabilità, in via subordinata, del valore della causa come proposto da esso ricorrente.

Sostiene il F., che anche ove si volesse ritenere il valore della causa determinabile, nei di lui confronti, nel giudizio nel quale fu spesa l’attività professionale, “il bene della vita aggredito, a differenza degli altri convenuti (…) non era certo quello di evitarsi il pagamento dei 204 milioni circa di Euro richiesto da parte attrice, quanto – e assai più modestamente – quello di vedersi riconoscere (…) una totale, documentata, palmare estraneità ai fatti contestati”.

2. I primi tre motivi posti a vaglio contestuale, stante la loro intima connessione, non meritano di essere accolti.

Si è già riportato l’argomento che ha indotto questa Corte alla precedente sentenza di annullamento: il Giudice del merito aveva esposto un apparato motivazionale irragionevole, che aveva finito per porsi in contrasto con le diposizioni tariffarie, in quanto la deroga al valore della causa determinato con i criteri codicistici, deve trovare fondamento nella conclamata iniquità del risultato, posto a confronto della effettiva valenza economica della causa aliunde determinabile e non già in considerazioni soggettive non comparabili omogeneamente (nella specie nel provvedimento cassato si era inteso dar rilievo alla specifica posizione del F., ritenuta agevolmente difendibile, perchè gli illeciti non sarebbero stati posti in essere durante la sua gestione). Inoltre la predetta statuizione di legittimità ha affermato che il valore della causa era determinabile.

A questo punto deve ribadirsi che la sentenza di cassazione vincola, in caso di annullamento della decisione impugnata per violazione di norme di diritto, il giudice di rinvio al principio di diritto affermato ed ai relativi presupposti di fatto, mentre, in ipotesi di annullamento per vizi motivazionali, non esclude i poteri dello stesso giudice di indagine e di valutazione della prova, con il limite di non poter fondare la decisione sugli stessi elementi della sentenza annullata, non sostenuta da idoneo supporto argomentativo (Sez. 2, n. 5432, 15/4/2002, Rv. 553747; si vedano anche, Sez. 3, n. 6208, 29/3/2004, Rv. 571620; Sez. 5, n. 8381, 05/04/2013, Rv. 626569).

Nel caso in esame, l’annullamento è intervenuta avendo questa Corte giudicata erronea l’interpretazione delle norme tariffarie, perchè fondato su un argomento illogico. Quindi al Giudice del rinvio era precluso, una volta esclusa, con precipua motivazione, la possibilità di stimare il valore della causa in misura (nella specie) minore rispetto all’ammontare derivante dall’applicazione dei criteri codicistici, prendere nuovamente in considerazione l’asserita facile difendibilità del F.. Nè, tantomeno, considerare la causa in parola di valore indeterminabile.

Da quanto esposto deriva la palmare infondatezza della pretesa fatta valere con i primi tre motivi, attraverso i quali si pretenderebbe il riesame della vicenda, senza tener conto dell’intervenuta sentenza di legittimità.

Con il quarto ed ultimo motivo viene denunziata la violazione del D.M. n. 585 del 1994, art. 5, commi 1 e 3, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3; nonchè l’omesso esame su un fatto controverso e decisivo, costituito dall’applicazione dei minimi tariffari dello scaglione del decisum. Il Giudice del rinvio, secondo l’assunto impugnatorio, aveva obliterato del tutto la richiesta di applicazione dei minimi tariffari. Tenuto conto della posizione defilata del F., il quale era cessato dalla carica di consigliere di amministrazione allorquando sarebbero stati messi in atto i provvedimenti lesivi per la società, era inaccettabile che per la difesa del medesimo “fossero applicati i medi o i massimi di tariffa, alla stregua delle difese delle altre parti, le quali furono le uniche ad essere effettivamente coinvolte in tutte le questioni insite nel giudizio romano”.

L’esposta censura è inammissibile per aspecificità.

Al contrario di quanto asserito dal ricorrente, il quale, pertanto, non si misura con la sentenza impugnata, il Giudice del rinvio ha ampiamente motivato sul punto, giungendo ad escludere che la difesa apprestata dall’avv. Sp.Mi. in favore del Dott. F. avesse richiesto un impegno limitato e che le competenze richieste potessero stimarsi eccessive, collocandosi esse al di sotto della media.

All’epilogo consegue la condanna del ricorrente alle spese legali, che, vista la notula, tenuto conto del valore e della qualità della causa, nonchè di ogni altra circostanza, possono liquidarsi siccome in dispositivo; a carico del medesimo vanno, inoltre, poste le spese afferenti al procedimento di all’art. 373 c.p.c., applicati i medesimi criteri.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater (inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17) applicabile ratione temporis (essendo stato il ricorso proposto successivamente al 30 gennaio 2013), ricorrono i presupposti per il raddoppio del versamento del contributo unificato da parte del ricorrente, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

PQM

 

rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, in favore del resistente, che liquida in Euro 7.500,00 per compensi; nonchè al pagamento delle spese del procedimento ex art. 373 c.p.c., che liquida in Euro 7.000,00, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, ed agli accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, il 16 marzo 2017.

Depositato in Cancelleria il 14 giugno 2017

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