Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14800 del 27/05/2021

Cassazione civile sez. II, 27/05/2021, (ud. 14/01/2021, dep. 27/05/2021), n.14800

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Presidente –

Dott. BELLINI Ubaldo – Consigliere –

Dott. ABETE Luigi – Consigliere –

Dott. CASADONTE Annamaria – rel. Consigliere –

Dott. BESSO MARCHEIS Chiara – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 24891-2019 proposto da:

S.B., ammesso al patrocinio a spese dello Stato ed

elettivamente domiciliato in Roma, Viale Angelico, 38, presso lo

studio dell’avvocato Roberto Maiorana, che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, (OMISSIS);

– intimato –

avverso il decreto del Tribunale di Perugia, depositata il

30/07/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

14/01/2021 dal Consigliere Dott. Annamaria Casadonte.

 

Fatto

RILEVATO

che:

– il ricorrente S.B., cittadino (OMISSIS) ha impugnato il diniego della protezione internazionale, ed in subordine di quella umanitaria decisi dalla commissione territoriale; a sostegno delle domande aveva allegato di essere nato e vissuto nella regione di (OMISSIS) e di avere lasciato il suo paese per via di un problema con la famiglia avendo deciso di convertirsi al cristianesimo; in ragione di ciò i rapporti con la sua famiglia, musulmana, si erano inaspriti tanto da avere ricevuto minacce di morte e essere stato picchiato e ferito al braccio; dopo essersi trasferito nel 2007 a Dakar dove aveva vissuto cinque anni facendo il muratore era ritornato in famiglia ma nuovamente aggredito aveva deciso di fuggire temendo, in caso di rientro in (OMISSIS), problemi con la famiglia;

– il Tribunale di Perugia, all’esito dell’udienza di comparizione delle parti, ribadiva il rigetto della domanda di protezione così come formulata;

– la cassazione del decreto del tribunale è chiesta dal richiedente asilo sulla base di tre motivi;

– non ha svolto attività difensiva l’intimato Ministero

dell’interno.

Diritto

CONSIDERATO

che:

– con il primo motivo si denuncia, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35 bis, commi 9, 10, 11, per avere il tribunale escluso la necessità di procedere all’audizione del ricorrente;

– la censura è inammissibile non avendo parte ricorrente indicato di avervi fatto espressa richiesta con la specifica indicazione delle circostanze che avrebbe inteso chiarire;

-il tribunale da parte sua ha spiegato le ragioni della mancata audizione per ritenuta non necessità richiamando espressamente sul punto la giurisprudenza unionale (cfr. pag. 7 del decreto) e parte ricorrente non allega di essere comparso all’udienza e di avere chiesto di essere sentito per approfondire qualche aspetto della sua vicenda;

-ciò posto non ricorrono i presupposti per invocare la violazione dell’orientamento ripetutamente espresso da questa Corte secondo il quale nei giudizi in materia di protezione internazionale il giudice, in assenza della videoregistrazione del colloquio svoltosi dinanzi alla Commissione territoriale, ha l’obbligo di fissare l’udienza di comparizione, ma non anche quello di disporre l’audizione del richiedente, a meno che: a) nel ricorso non vengano dedotti fatti nuovi a sostegno della domanda (sufficientemente distinti da quelli allegati nella fase amministrativa, circostanziati e rilevanti); b) il giudice ritenga necessaria l’acquisizione di chiarimenti in ordine alle incongruenze o alle contraddizioni rilevate nelle dichiarazioni del richiedente; c) il richiedente faccia istanza di audizione nel ricorso, precisando gli aspetti in ordine ai quali intende fornire chiarimenti e sempre che la domanda non venga ritenuta manifestamente infondata o inammissibile (Cass. 21584/2020; id. 22409/2020; id. 26124/2020).

-con il secondo motivo si censura la motivazione del diniego della protezione sussidiaria perchè non sarebbero state vagliate le ipotesi di cui all’art. 14, lett. a), b) e c) rigettando la domanda esclusivamente sulla base della natura familiare della motivazione addotta dal ricorrente e perchè non sarebbe stato esaminato il contesto del paese di origine, se non in forma generica e senza riferimento alle fonti informative;

– la censura coglie nel segno seppure limitatamente alla fattispecie di protezione descritta D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, sub lett. c) perchè, in effetti, manca qualunque allegazione fonti informative in violazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8 così come denunciato dal ricorrente;

– la valutazione da parte del giudice di merito delle condizioni del Paese di origine del richiedente asilo D.Lgs. n. 25 del 2008, ex art. 8, comma 3, deve essere fondata su fonti informative ufficiali ed aggiornate alla data della decisione e, soprattutto, riferite specificatamente alle condizioni di quel Paese e non genericamente all’area geografica nel quale il medesimo è collocato (cfr. Cass. 22527/2020);

– la censura, invece, è priva di pregio rispetto al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. a) e b), perchè esse prevedono forme individualizzate di rischio di danno grave, rispetto al quale la non credibilità del richiedente assume valenza dirimente ai fini del riconoscimento della protezione sussidiaria (cfr. Cass. 13940/2020; 16122/2020);

-con il terzo motivo si denuncia il difetto di motivazione e travisamento dei fatti rispetto alla domanda di rilascio del permesso per motivi umanitari;

– la denuncia è assorbito dall’accoglimento del secondo motivo in relazione alla protezione sussidiaria;

– conclusivamente il ricorso va accolto avuto riguardo al secondo motivo, nei limiti della censura sulla protezione sussidiaria D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, ex lett. c) mentre va respinto in relazione al primo motivo e agli altri profili del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. a) e lett. b) ed assorbito rispetto al terzo motivo;

– il decreto impugnato va dunque cassato in relazione al motivo accolto con rinvio al Tribunale dii Perugia, in diversa composizione, che pronuncerà anche sulle spese del giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte accoglie il secondo motivo di ricorso nei limiti di cui in motivazione, respinge il primo, assorbito il terzo; cassa il provvedimento impugnato in relazione al motivo accolto e rinvia al Tribunale di Perugia, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di cassazione.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sezione Seconda civile, il 14 gennaio 2021.

Depositato in Cancelleria il 27 maggio 2021

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