Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1480 del 24/01/2014


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Civile Sent. Sez. L Num. 1480 Anno 2014
Presidente: LAMORGESE ANTONIO
Relatore: BERRINO UMBERTO

SENTENZA

sul ricorso 23192-2008 proposto da:
Radiotelevisione italiana – Societa’ per Azioni, a
seguito della fusione in Rai Holding Societa’ per
Azioni, in persona del legale rappresentante pro
tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, CORSO
VITTORIO EMANUELE II 326, presso lo studio degli
2013
3376

avvocati SCOGNAMIGLIO RENATO e SCOGNAMIGLIO CLAUDIO,
che la rappresentano e difendono unitamente
all’avvocato RUBENS ESPOSITO, giusta delega in atti;
– ricorrente contro

Data pubblicazione: 24/01/2014

PAESANI LUCILLA;
– intimata –

Nonché da:
PAESANI LUCILLA, elettivamente domiciliato in ROMA,
VIALE ANGELICO 35, presso lo studio dell’avvocato

unitamente all’avvocato COSTANTINI CLAUDIA, givasta
delega in atti;
– controricorrente e ricorrente incidentale contro

Radiotelevisione italiana – Societa’ per Azioni, a
seguito della fusione in Rai Holding Societa’ per
Azioni, in persona del legale rappresentante pro
tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, CORSO
VITTORIO EMANUELE II 326, presso lo studio degli
avvocati SCOGNAMIGLIO RENATO e SCOGNAMIGLIO CLAUDIO,
che la rappresentano e difendono unitamente
/e.csec4
all’avvocato RUBENS ESPOSITO, giusta delega in el3112
– controricorrente al ricorso incidentale –

avverso la sentenza n. 4473/2007 della CORTE D’APPELLO
di ROMA, depositata il 26/09/2007 r.g.n. 4774/2005;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 26/11/2013 dal Consigliere Dott. UMBERTO
BERRINO;
udito

l’Avvocato

SCOGNAMIGLIO RENATO;

PORCELLI VINCENZO per delega

D’AMATI DOMENICO, che la rappreesenta e diefende

udito l’Avvocato COSTANTINI CLAUDIA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. ALBERTO CELESTE, che ha concluso per
l’accoglimento dodicesimo, assorbimento tredicesimo e
quattordicesimo, rigetto per il resto del ricorso

assorbi

ricorso incidentale.

principale, inammissibilità o in subordine

Svolgimento del processo
Con sentenza 5/6 — 26/9/2007 la Corte d’Appello di Roma ha accolto
l’impugnazione proposta da Paesani Lucilla avverso la sentenza del giudice del
lavoro del Tribunale capitolino, con la quale le era stata respinta la domanda tesa

intercorsi con la R.A.I spa in qualità di programmista-regista nel periodo 1986 —
2001, e di conseguenza ha dichiarato che tra le parti era intercorso un rapporto di
lavoro a tempo indeterminato a decorrere dal 2/1/1986 e che lo stesso era
proseguito dopo il 26/9/2001. Nel contempo la Corte ha condannato l’azienda
radiotelevisiva a corrispondere all’appellante le retribuzioni maturate dal
10/10/2001, maggiorate degli accessori di legge, ed alle spese del doppio grado di
giudizio.
La Corte, dopo aver escluso che l’accordo conciliativo del 17/9/98 avesse potuto
incidere sui diritti quesiti della lavoratrice, dal momento che lo stesso conteneva
solo una clausola di differimento temporale di eventuali azioni giudiziarie, ha
rilevato che un primo gruppo di contratti era stato stipulato in violazione dell’art. 1,
comma 2°, lett. e) della legge n. 230 del 1962 per mancanza dei requisiti della
specificità degli spettacoli o dei programmi per i quali era avvenuta l’assunzione a
termine e del vincolo di necessità diretta dell’apporto del lavoratore a quegli stessi
spettacoli o programmi. Analoghe considerazioni valevano, secondo la Corte, per i
rimanenti contratti a termine stipulati in applicazione dell’art. 23 della legge n. 56
del 1987 in sede di rinnovo del ccnI per il personale della RAI del 5.4.1997. La
Corte territoriale ha, altresì, escluso che potesse configurarsi nella fattispecie una
ipotesi di risoluzione del contratto per mutuo consenso, atteso che la prolungata
collaborazione lavorativa eseguita dalla Paesani per quindici anni ad intervalli più
o meno regolari non consentiva di attribuire al silenzio serbato per alcuni periodi
ed alla tardiva contestazione il valore negoziale di una acquiescenza per

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all’accertamento dell’illegittimità dell’apposizione del termine a quattordici contratti

disinteresse alla prosecuzione del rapporto. Infine, la società appellata non aveva
fornito la prova dell’eccezione del dedotto “aliunde perceptum”.
Per la cassazione della sentenza propone ricorso la R.A.I s.p.a. con quattordici
motivi.

incidentale affidato a quattro motivi, al cui accoglimento si oppone la RAI spa.
Entrambe le parti depositano memoria ai sensi dell’art. 378 c.p.c.
Motivi della decisione
Preliminarmente va disposta la riunione dei ricorsi ai sensi dell’art. 335 c.p.c.
1. Col primo motivo del ricorso principale, proposto per violazione o falsa
applicazione dell’art. 1372 cod. civ., la società radiotelevisiva si duole del rigetto
del motivo d’appello prospettato con riferimento alla eccezione della intervenuta
risoluzione del rapporto per mutuo consenso sulla scorta dei seguenti fatti: l’inerzia
serbata dalla lavoratrice, sia nell’intervallo tra un contratto e l’altro che alla
cessazione del rapporto prima della proposizione della domanda giudiziale, il
rifiuto di sottoscrizione di un contratto a termine e la sottoscrizione di contratti di
lavoro autonomo dopo la costituzione di rapporti di lavoro a tempo determinato.
2. Col secondo motivo la ricorrente ripropone la stessa questione di cui alla
precedente censura sotto il diverso aspetto della carenza di motivazione su un
fatto controverso e decisivo per il giudizio costituito dal contegno concludente
tenuto dalla lavoratrice, la quale si era rifiutata di sottoscrivere un contratto di
lavoro a tempo determinato ed aveva, invece, stipulato due contratti di lavoro
autonomo, dimostrando, in tal modo, di non aver interesse a proseguire il rapporto
lavorativo subordinato con l’azienda radiotelevisiva.
Per ragioni di connessione i primi due motivi possono essere trattati
congiuntamente.
Ebbene, i suddetti motivi sono infondati.

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Resiste con controricorso Paesani Lucilla che propone, a sua volta, ricorso

Invero, l’indirizzo consolidato di questa stessa Sezione (Cass. sez. lav. n. 5887
dell’i 1/3/2011; Cass. sez. lav. n. 23057 del 15/11/2010; Cass. sez. lav. n. 26935
del 10/11/08; C. sez. lav. n. 17150 del 24/6/08; C. sez. lav. n. 20390 del 28/9/07;
C. sez. lav. n. 23554 del 17/12/04; C. sez. lav. n. 17674 dell’i 1/12/02) è nel senso

termine è di per sè insufficiente a ritenere sussistente una risoluzione del rapporto
per mutuo consenso in quanto, affinchè possa configurarsi una tale risoluzione, è
necessario che sia accertata – sulla base del lasso di tempo trascorso dopo la
conclusione dell’ultimo contratto a termine, nonchè del comportamento tenuto
dalla parti e di eventuali circostanze significative – una chiara e certa comune
volontà delle parti medesime di porre definitivamente fine ad ogni rapporto
lavorativo, sicchè la valutazione del significato e della portata del complesso di tali
elementi di fatto compete al giudice di merito, le cui conclusioni non sono
censurabili in sede di legittimità se non sussistono vizi logici o errori di diritto.
Orbene, nella fattispecie la Corte territoriale si è correttamente attenuta a tali
principi nel momento in cui, con motivazione immune da rilievi di carattere logicogiuridico, ha precisato che la prolungata collaborazione lavorativa della Paesani
con la RAI per quindici anni ad intervalli più o meno regolari, tale da ingenerare
nell’appellante una rafforzata aspettativa di assunzione, non consentiva di
attribuire al silenzio serbato per alcuni periodi ed alla tardiva contestazione il
valore negoziale di una acquiescenza per disinteresse alla prosecuzione del
rapporto. Inoltre, secondo la Corte di merito, non poteva attribuirsi rilievo decisivo
alla circostanza per la quale in talune occasioni l’appellante aveva sottoscritto per
accettazione la comunicazione di risoluzione prima della scadenza dei rispettivi
termini, in quanto un tale comportamento non era di per sé rivelatore di una
volontà della medesima lavoratrice di abdicare all’esercizio dei diritti che le erano
riconosciuti dalla legge.

Al,

di ritenere che la mera inerzia del lavoratore dopo la scadenza del contratto a

3. Col terzo motivo di censura la difesa della R.A.I deduce la violazione o falsa
applicazione dell’art. 1, comma 2°, lett. e) della legge n. 230/62 anche in relazione
all’art. 2697 cod. civ.
Sostiene l’azienda ricorrente che del tutto erroneamente sarebbe stato applicato

per il quale la specificità degli spettacoli o dei programmi radiofonici e televisivi,
richiesta dalla citata norma per la legittimità dell’apposizione del termine, non
implica la straordinarietà od occasionalità del programma, dovendo quest’ultimo
essere individuato, determinato e nominato e dovendo sussistere una stretta
correlazione tra programma e produzione complessiva dell’azienda, per cui
l’apporto lavorativo del personale assunto a termine deve presentare un vincolo,
seppur complementare o strumentale, di diretta correlazione allo spettacolo o
programma per il quale avviene la specifica assunzione.
Secondo l’azienda ricorrente lo stesso orientamento giurisprudenziale
summenzionato dovrebbe essere oggetto di rimeditazione, posto che la relativa
ricostruzione della portata normativa dell’art. 1, comma 2°, lett. e), della legge n.
230/62 risulterebbe caratterizzata da un processo di sovrapposizione
dell’elaborazione giurisprudenziale stratificatasi in materia al dato normativo.
Invero, atteso che l’art. 1, lett. e), della legge n. 230/62 fa esclusivo riferimento “a

specifici spettacoli ovvero a specifici programmi radiofonici o televisivi” non può
sostenersi che la stessa norma richiede che le mansioni del lavoratore assunto
con contratto a tempo determinato siano atipiche o eccezionali o specialistiche. Ne
conseguirebbe che alcuna rilevanza normativa dovrebbe avere la qualificazione
soggettiva della prestazione lavorativa ai fini della legittimità dell’apposizione del
termine al contratto “de quo”. Avrebbe, quindi, errato la Corte d’appello nel ritenere
di poter porre a carico della società datrice di lavoro l’onere di dimostrare, ai fini
della validità delle assunzioni a termine, l’esistenza di una necessaria correlazione
tra l’apporto della prestazione lavorativa richiesta ed il programma per il quale la

nella fattispecie l’indirizzo giurisprudenziale, richiamato nella sentenza impugnata,

medesimo.. dipendente era stato„ assuntck Secondo la ricorrente il significato da
attribuire al termine “specifici”, alla stregua del dato letterale della summenzionata
norma, sarebbe quello di

“particolare, determinato, distinto, differenziato,

individuato da caratteri propri”,

per cui la Corte d’appello avrebbe dovuto

dell’art. 1, comma 2°, lett. e) della legge n. 230 del 1962, di tali presupposti, senza
accreditare la tesi della pretesa necessità dell’esistenza di un ulteriore requisito di
atipicità del singolo programma o spettacolo. Il motivo si chiude con la
proposizione del quesito diretto a verificare se il requisito di specificità del
programma o spettacolo debba essere interpretato nel senso che il datore di
lavoro sia tenuto a provare, ai fini della validità dell’apposizione del termine, che il
lavoratore assunto a tempo determinato sia in grado di apportare un contributo
creativo al programma o spettacolo, diverso ed ulteriore rispetto a quello
desumibile dal contenuto delle mansioni da lui espletate ed altresì nel senso che il
datore di lavoro sia tenuto a provare elementi di fatto diversi ed ulteriori rispetto a
quelli attinenti alle specifiche caratteristiche del programma ed in ipotesi riferibili
all’atipicità del medesimo.
4. Col quarto motivo del ricorso principale si denunzia la carenza o
contraddittorietà della motivazione in ordine al fatto controverso e decisivo per il
giudizio rappresentato dal carattere della specificità del singolo programma o
spettacolo nell’ambito del “genus” di appartenenza, che era stato in concreto
individuato, determinato e nominato, mentre la Corte aveva pretermesso di
individuare tali elementi affidandosi, invece, ad argomenti insufficienti, come quello
della ripetizione del programma in più edizioni, nonostante che la difesa
dell’azienda avesse spiegato che tale ripetizione era stata accompagnata da
mutamenti di formula e struttura dei programmi stessi. Analoga carenza
motivazionale è denunziata riguardo al fatto controverso e decisivo delle mansioni
espletate dalla lavoratrice, in quanto si adduce che la Corte territoriale si sarebbe

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semplicemente limitarsi a verificare la sussistenza, nei contratti stipulati in forza

limitata a dare atto del loro contenuto senza verificare in alcun modo la loro
idoneità a connotare lo spettacolo o il programma nel cui ambito erano state
eseguite.
Il terzo ed il quarto motivo, che possono essere trattati congiuntamente per ragioni

Invero, la legge n. 230 del 1962, art. 1, comma 2, lett. e), come modificato dalla
legge n. 266 del 1977, prevede e consente l’applicazione del termine “nelle
assunzioni di personale riferite a pubblici spettacoli, ovvero a specifici programmi
radiofonici o televisivi”.
Nell’interpretazione di tale norma, questa Suprema Corte ha ripetutamente
affermato che, affinchè il rapporto di lavoro a termine possa ritenersi legittimo, è
necessario il concorso di una pluralità di requisiti, essenzialmente riferibili alla
temporaneità e specificità dello spettacolo e dell’esigenza lavorativa che il
contratto è diretto a soddisfare, ed in particolare: a) che il rapporto si riferisca ad
una esigenza di carattere temporaneo della programmazione televisiva o
radiofonica, da intendersi non nel senso della straordinarietà o occasionalità dello
spettacolo (che può ben essere anche diviso in più puntate e ripetuto nel tempo),
bensì nel senso che lo stesso abbia una durata limitata nell’arco di tempo della
complessiva programmazione fissata dall’azienda, per cui, essendo destinato ad
esaurirsi, non consente lo stabile inserimento del lavoratore nell’impresa; b) che il
programma, oltre ad essere temporaneo nel senso sopra precisato, sia anche
caratterizzato dalla atipicità e singolarità rispetto ad ogni altro evento organizzato
dall’azienda nell’ambito della propria ordinaria attività radiofonica e televisiva, per
cui, essendo dotato di caratteristiche idonee ad attribuirgli una propria individualità
ed unicità (quale species di un certo genus), lo stesso sia configurabile come un
momento episodico dell’attività imprenditoriale, e come tale rispondente anche al
requisito della temporaneità; c) che, infine, l’assunzione riguardi soggetti il cui
apporto lavorativo si inserisca, con vincolo di necessità diretta, anche se

di connessione, sono infondati.

complementare e strumentale, nello specifico spettacolo o programma, sicchè non
può ritenersi sufficiente a giustificare l’apposizione del termine la semplice
qualifica tecnica o artistica del personale, richiedendosi che l’apporto del peculiare
contributo professionale, tecnico o artistico del lavoratore sia indispensabile per la

del personale di ruolo dell’azienda (confronta ex multis da ultimo Cass. n.
17053/2008; Cass. n. 8385/2006; Cass. n. 1291/2006).
Di tali criteri interpretativi, che il Collegio condivide e ritiene di confermare, la
sentenza impugnata ha fatto corretta applicazione, per cui nessuna censura può
essere mossa alla stessa.
Invero, con adeguato giudizio di fatto esente da rilievi di tipo logico-giuridico, la
Corte di merito ha avuto modo di verificare che dagli atti risultava che l’appellante
era stata impiegata in attività di programmista-regista di IV° livello di programmi
radiofonici della RAI stabilmente inseriti nei palinsesti e riproposti nel tempo con
varie edizioni, oppure in programmi di informazione rientranti nell’ordinaria attività
radiotelevisiva, senza che la società avesse dedotto elementi utili a definire la
natura dei programmi, non essendo ciò desumibile dal generico rilievo dei
cambiamenti di formula o struttura degli stessi, per cui la RAI non aveva assolto
l’onere di provare la specificità del dato programma per il quale si era resa
necessaria una specifica professionalità della lavoratrice assunta a termine.
Inoltre, la Corte territoriale ha ricavato il convincimento della mancanza di prova
del requisito del vincolo della necessità diretta della prestazione della lavoratrice
assunta a termine dalla constatazione che le mansioni da questa svolte
consistevano in compiti privi di apporto creativo, quali la partecipazione alle
riunioni di redazione quotidiane, la conduzione a turno della trasmissione secondo
uno schema fisso, la ricerca di materiale sonoro e documentale indicatole di volta
in volta, il recarsi sui luoghi degli avvenimenti, il contattare gli ospiti da intervistare,

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p’)

buona realizzazione dello spettacolo, in quanto non sostituibile con le prestazioni

il realizzare i collegamenti in diretta nel corso della trasmissione ed il redigere i
testi dei brani da leggere durante la conduzione.
5. Col quinto motivo, dedotto per violazione o falsa applicazione dell’art. 23 della
legge n. 56 del 1987, anche in relazione agli artt. 1362 e segg. cod. civ. e 1372

contratti a termine stipulati alla stregua degli accordi collettivi sottoscritti in virtù
dell’art. 23 della predetta legge, richiama l’importanza della cosiddetta “delega in
bianco” conferita da quest’ultima norma alle parti collettive al fine di individuare
nuove ipotesi di contratto a tempo determinato. Conseguentemente la difesa della
RAI evidenzia che il vizio di cui si duole è riconducibile al fatto che la Corte
d’appello, pur in presenza di un accordo collettivo che contemplava la legittimità
dell’assunzione per un programma o una pluralità di programmi quando l’impegno
per ciascuno di essi non esauriva la prestazione giornaliera settimanale, avrebbe
erroneamente escluso che una tale clausola introducesse un’ipotesi nuova rispetto
a quelle individuate dall’art. 1, comma 2° della legge n. 230 del 1962 ed avrebbe
ingiustamente negato rilevanza al chiarimento a verbale secondo il quale per
“programma” e per “specifici programmi” doveva intendersi una o più trasmissioni,
spettacoli o produzioni, anche a carattere continuativo, purchè individuati ed
indicati nel contratto a termine. Infine, la ricorrente censura la decisione nel punto
in cui è contenuta l’affermazione per la quale l’esistenza di una “delega in bianco”
conferita dal legislatore alle parti collettive di individuare nuove ipotesi di
assunzioni a termine non escludeva il requisito della specificità del programma da
un punto di vista oggettivo e dell’apporto professionale del lavoratore assunto. La
decisione impugnata sarebbe, inoltre, egualmente errata nella parte in cui si nega
che l’autonomia collettiva potesse rimuovere le condizioni inderogabili sancite per
le ipotesi legali di contratto a termine.
6. Col sesto motivo la RAI denunzia la violazione o falsa applicazione dell’accordo
del 5 aprile 1997, attuativo dell’art. 23 della legge n. 56 del 1987, alla luce del

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cod. civ., la ricorrente principale, nel contestare la parte della decisone riflettente i

quale furono stipulati i contratti successivi a quelli già intercorsi tra le parti sulla
base dell’art. 1, comma 2, lett. e) della legge n. 230/1962. A Tal riguardo la
ricorrente evidenzia che la Corte territoriale ha omesso di considerare che
l’accordo in esame faceva riferimento, quanto alle ipotesi di assunzione per un

alcun attributo di specificità, oltre il fatto che i chiarimenti a verbale accreditavano
la tesi della insussistenza di una ulteriore connotazione del programma in termini
di specificità. Ne consegue, secondo la difesa dell’azienda radiotelevisiva, che la
stessa Corte di merito ha finito per applicare falsamente al caso di specie le
clausole del suddetto accordo del 1997 nel momento in cui ha affermato che
attraverso lo stesso le parti collettive si erano limitate a stabilire nuovamente la
previsione limitativa del ricorso dei contratti a termine di cui all’art. 1, comma 2°,
lett. e) della legge n. 230 del 1962.
7. Col settimo motivo del ricorso principale ci si duole della violazione o falsa
applicazione degli artt. 1362, 1363 e 1367 cod. civ. con riferimento ai contratti a
termine conclusi sulla base dell’accordo del 5 aprile 1997, emesso in attuazione
dell’art. 23 della legge n. 56/87, in quanto la Corte territoriale avrebbe omesso di
considerare che la formulazione del contratto collettivo riguardava un concetto
ampio di programma, senza alcuna aggettivazione, così come i chiarimenti a
verbale confermavano che le parti contraenti avevano inteso riferirirsi ad una
nozione assai lata di programma, tutt’altro che ripetitiva di quella legale di cui
all’art. 1, comma 2°, lett. e) della legge n. 230/1962, come affermato, invece, dai
giudici d’appello.
8. Con l’ottavo motivo la difesa della RAI ripropone l’identica questione di cui alla
precedente censura sotto il diverso aspetto del vizio della carenza o
contraddittorietà della motivazione con riguardo al fatto controverso e decisivo per
il giudizio rappresentato dal contenuto precettivo dell’accordo del 5 aprile 1997,
assumendo che la Corte d’appello aveva omesso di considerare che lo stesso era

singolo programma o spettacolo, alla semplice formulazione “programma”, senza

riferito ad un concetto ampio di programma senza alcuna aggettivazione
delimitativa e che le parti collettive non avevano inteso affatto prevedere
nuovamente le ipotesi legali di contratto a termine della precedente normativa di
cui alla legge n. 230 del 1962.

sul fatto controverso e decisivo della natura dei programmi e del contenuto delle
mansioni svolte dalla Paesani nel contesto del contratto stipulato sulla base
dell’accordo collettivo del 5 aprile 1997, in quanto si adduce che la Corte
territoriale avrebbe omesso di esaminare le allegazioni svolte dalla RAI sul
contenuto specifico dei programmi e sulla idoneità delle mansioni a connotare il
singolo spettacolo, limitandosi ad affermare una loro insufficienza o
inadeguatezza.
10. Col decimo motivo è segnalata la violazione o falsa applicazione dell’art. 23
della legge n. 56/87 in quanto si deduce che la Corte di merito ha ignorato
l’ampiezza della delega riconosciuta dalla norma in esame alle parti sociali nella
individuazione di peculiari categorie di lavoratori, appartenenti ad un bacino
formato sulla base del possesso di determinati requisiti soggettivi, con riferimento
ai quali possono stipularsi validamente contratti a tempo determinato ed ha,
invece, inteso verificare la specificità dei programmi o degli spettacoli per i quali
l’assunzione era avvenuta, caratteristica, questa, non richiesta affatto dall’accordo
collettivo del 5/4/97, stipulato ai sensi della citata norma del 1987.
11. Con l’undicesimo motivo, proposto per carenza o contraddittorietà della
motivazione in ordine al fatto controverso e decisivo rappresentato dal contenuto
dei programmi e delle mansioni espletate dalla Paesani nell’ambito dei rapporti
disciplinati dall’accordo collettivo del 5/4/97, la RAI lamenta che aveva
puntualmente dedotto elementi in grado di fondare il giudizio di specificità, in
quanto attinenti ai caratteri che valgono a differenziare il singolo programma o
spettacolo nell’ambito del “genus” cui lo stesso appartiene, mentre la Corte di

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9. Col nono motivo del ricorso principale è denunziata la carenza di motivazione

merito avrebbe pretermesso di valutare tali elementi affidandosi ad argomenti
insufficienti. Inoltre, la stessa Corte si sarebbe limitata a dare atto del contenuto
delle mansioni espletate dalla Paesani senza verificare in concreto la loro idoneità
a connotare lo spettacolo o il programma nel cui ambito erano state eseguite.

l’undicesimo motivo possono essere esaminati congiuntamente in quanto
investono la stessa questione, seppur prospettata sotto diverse angolazioni, dei
contratti a termine conclusi in base all’accordo del 5 aprile 1997, a sua volta
stipulato in base a quanto previsto dall’art. 23 della legge n. 56 del 1987, cioè più
specificamente dei contratti successivi a quelli intercorsi tra le stesse parti in base
alla precedente previsione normativa di cui all’art. 1, comma 2°, lett. e) della legge
n. 230 del 1962.
Orbene, la Corte non ignora che in materia di assunzione a termine dei lavoratori
subordinati l’art. 23 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, consente alla
contrattazione collettiva di individuare ipotesi di apposizione di un termine al
contratto di lavoro autonome rispetto alle fattispecie legali, per cui la società
ricorrente ha ragione di dolersi del fatto che la disamina dei contratti stipulati in
forza dell’accordo del 5 aprile del 1997, concluso sulla scorta della previsione
normativa citata del 1987, non avrebbe potuto essere condotta alla stregua dei
principi evincibili dalla legge n. 230 del 1962. Tuttavia, tali censure non scalfiscono
la validità della decisione finale che è incentrata sulla dichiarazione della
sussistenza tra le parti di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato a far tempo
dal 2/1/1986, quale conseguenza della accertata violazione dell’art. 1, comma 2°,
lett. e) della legge n. 230 del 1962, nel testo sostituito dalla legge n. 266 del 1977,
sulla base della quale erano stati stipulati i primi contratti a termine. In definitiva, la
portata dirimente di tale autonoma “ratio decidendi” rende superflua la disamina
dei motivi che investono i contratti stipulati successivamente ai sensi dell’accordo
del 5-4-1997, allorquando si era già verificata la conversione a tempo

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Osserva la Corte che il quinto, il sesto, il settimo, l’ottavo, il nono, il decimo e

indeterminato del rapporto in conseguenza della riscontrata violazione dell’art. 1,
comma 2°, lett. e) della legge del 18 aprile 1962, come sostituito dall’articolo unico
della legge 23 maggio 1977, n. 266.
12. Col dodicesimo motivo la RAI si duole della violazione o falsa applicazione

6 settembre 2001, così come modificato dall’art. 21 della legge n. 133 del 2008 il
cui art. 21, comma 1-bis, ha inserito, dopo l’art. 4 del citato dlgs n. 368-01, l’art. 4bis per effetto del quale, con riferimento ai giudizi in corso alla data della sua
entrata in vigore (22 agosto 2008) e fatte salve le sentenze passate in giudicato, in
caso di violazione degli artt. 1, 2 e 4 dello stesso decreto legislativo, il datore di
lavoro è tenuto unicamente ad indennizzare il prestatore di lavoro con una
indennità di importo compreso tra un minimo di 2,5 ed un massimo di sei mensilità
dell’ultima retribuzione globale di fatto, avuto riguardo ai criteri indicati nell’art. 8
della legge 15 luglio 1966 n. 604 e successive modifiche.
Sostiene la difesa della RAI che sussiste un evidente contrasto tra la statuizione
della sentenza impugnata, che ha disposto la conversione a tempo indeterminato
del rapporto e che non era ancora passata in giudicato alla data di entrata in
vigore del citato art. 4-bis del dlgs n. 368/01, introdotto dall’art. 21, comma 1-bis,
della legge n. 133/08, e quest’ultima norma, costituente una ipotesi di “ius
superveniens” applicabile alla fattispecie in esame.
Osserva la Corte che il motivo è infondato in quanto, anche a voler prescindere
dal fatto che le disposizioni normative ritenute violate dalla Corte di merito sono,
nella fattispecie, quelle di cui alla citata legge n. 230 del 1962 e non quelle del
decreto legislativo n. 368 del 2001, è dirimente la circostanza per la quale l’art. 4bis di tale decreto, così come introdotto dall’art. 21, comma 1-bis, del decretolegge del 25 giugno 2008 n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge del 6
agosto 2008 n. 133, è stato dichiarato incostituzionale dal giudice delle leggi con
la sentenza n. 214 del 23 giugno 2009.

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dell’art. 1, comma 2°, lett. e) L. n. 230/62 in relazione all’art. 1 del dlgs. n. 368 del

Con quest’ultima decisione la Corte costituzionale ha, infatti, statuito quanto
segue: ” È costituzionalmente illegittimo, in riferimento all’art. 3 Cost., l’art. 4 bis
del d.lgs. 6 settembre 2001, n. 368, introdotto dall’art. 21, comma 1-bis, del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6

norme in materia di apposizione e proroga del termine del contratto di lavoro, il
datore di lavoro deve corrispondere al lavoratore un indennizzo, ma solo per i
giudizi già in corso alla data della sua entrata in vigore, determina una
irragionevole discriminazione fra situazioni di fatto identiche: infatti, per effetto di
tale disposizione, contratti di lavoro a tempo determinato, stipulati nello stesso
periodo, per la stessa durata e per le medesime ragioni ed affetti dai medesimi
vizi, risultano destinatari di discipline diverse per la mera e del tutto casuale
circostanza della pendenza di un giudizio all’entrata in vigore della novella. Tale
discriminazione non è neppure collegata alla necessità di accompagnare il
passaggio da un regime normativo ad un altro, poiché la nuova disciplina ha solo
mutato le conseguenze della violazione delle previgenti regole limitatamente ad un
gruppo di fattispecie selezionate in base alla circostanza, del tutto accidentale,
della pendenza di una lite giudiziaria.”
13. Attraverso il tredicesimo motivo la RAI si duole dell’omessa pronunzia
sull’eccezione sollevata con riferimento al fatto che le somme percepite dalla
Paesani dovevano essere decurtate di quanto dalla medesima fruito a titolo di
premi di fine produzione e di indennità alla stregua dei chiarimenti a verbale
dell’art. 1 del ccnl, essendo questi ultimi degli istituti caratteristici del rapporto a
termine incompatibili con la disposta conversione a tempo indeterminato del
rapporto.
14. Con quest’ultimo motivo la RAI ripropone la stessa questione della censura
precedente sotto il diverso aspetto del vizio della carenza di motivazione della
sentenza impugnata.

13

I

tilf..)

agosto 2008, n. 133. L’art.4- bis , nello stabilire che, in caso di violazione delle

Osserva la Corte che il tredicesimo ed il quattordicesimo motivo del ricorso
principale sono improcedibili non avendo la ricorrente indicato e prodotto il
contratto collettivo sul quale basa l’asserita sussistenza degli ultimi due vizi
denunziati.

del 23/9/2010) che “l’art. 369, secondo comma, n. 4, cod. proc. civ., nella parte in
cui onera il ricorrente (principale od incidentale), a pena di improcedibilità del
ricorso, di depositare i contratti od accordi collettivi di diritto privato sui quali il
ricorso si fonda, va interpretato nel senso che, ove il ricorrente impugni, con
ricorso immediato per cassazione ai sensi dell’art. 420 bis, secondo comma, cod.
proc. civ., la sentenza che abbia deciso in via pregiudiziale una questione
concernente l’efficacia, la validità o l’interpretazione delle clausole di un contratto
od accordo collettivo nazionale, ovvero denunci, con ricorso ordinario, la
violazione o falsa applicazione di norme dei contratti ed accordi collettivi nazionali
di lavoro ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ. (nel testo
sostituito dall’art. 2 del d.lgs. n. 40 del 2006), il deposito suddetto deve avere ad
oggetto non solo l’estratto recante le singole disposizioni collettive invocate nel
ricorso, ma l’integrale testo del contratto od accordo collettivo di livello nazionale
contenente tali disposizioni, rispondendo tale adempimento alla funzione
nomofilattica assegnata alla Corte di cassazione nell’esercizio del sindacato di
legittimità sull’interpretazione della contrattazione collettiva di livello nazionale.
Ove, poi, la Corte ritenga di porre a fondamento della sua decisione una
disposizione dell’accordo o contratto collettivo nazionale depositato dal ricorrente
diversa da quelle indicate dalla parte, procedendo d’ufficio ad una interpretazione
complessiva ex art. 1363 cod. civ. non riconducibile a quanto già dibattuto, trova
applicazione, a garanzia dell’effettività del contraddittorio, l’art. 384, terzo comma,
cod. proc. civ. (nel testo sostituito dall’art. 12 del d.lgs. n. 40 del 2006), per cui la
Corte riserva la decisione, assegnando con ordinanza al P.M. e alle parti un

14

,k”)

Le Sezioni unite di questa Corte hanno, infatti, precisato (Cass. Sez. un. n. 20075

termine non inferiore a venti giorni e non superiore a sessanta dalla
comunicazione per il deposito in cancelleria di osservazioni sulla questione.”
In definitiva il ricorso principale va rigettato.
Quanto al ricorso incidentale della Paesani, articolato su quattro motivi coi quali è

termine all’undicesimo, al dodicesimo, al tredicesimo ed al quattordicesimo
contratto per la denunziata violazione della clausola collettiva del
contingentamento del personale da poter essere assunto a tempo determinato, va
semplicemente rilevato che lo stesso rimane assorbito dal rigetto del ricorso
principale che ha comportato il consolidamento della statuizione di conversione a
tempo indeterminato del rapporto sin dall’epoca della conclusione del primo
contratto.
Le spese di lite del presente giudizio, liquidate come da dispositivo, seguono la
soccombenza della ricorrente e vanno liquidate come da dispositivo.
P.Q. M.
La Corte riunisce i ricorsi, rigetta il ricorso principale e dichiara assorbito quello
incidentale. Condanna la ricorrente alle spese del presente giudizio nella misura di
€ 3000,00 per compensi professionali e di € 100,00 per esborsi, oltre accessori di
legge.
Così deciso in Roma il 26 novembre 2013.

sostanzialmente posta la questione della dedotta nullità deil’apposizione del

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